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Sentenza — n. 25413/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest after defendant received the indictment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25413/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic appealed a lower court order declaring the indictment null due to alleged improper notification of the investigation conclusion notice. The court found the appeal inadmissible because the defendant had already received the indictment personally, meaning the procedural delay did not cause any stagnation in the proceedings. Consequently, the necessary interest to challenge the prior notification ruling was absent.

Regesto Legislator

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Art. 415-bis cod. proc. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.; Art. 161 cod. proc. pen.: An appeal against a ruling declaring a citation null is inadmissible if the defendant has already received the subsequent indictment, rendering the procedural defect without effect on the case progress.

Parole chiave

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lack of interest appeal notification of indictment procedural nullity investigation conclusion notice cassation inadmissibility asilo di cittadino srilankese inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan riconoscimento dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 415-bis cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice rilevava che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato al difensore in proprio e ai sensi dell'art.
Art. 157 cod. proc. pen.
pen., e riteneva che, trattandosi di prima notifica all'imputato non detenuto, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., a Lucky John, inquisito per reati di: resistenza a pubblico ufficiale (art.
Art. 161 cod. proc. pen.
era stato notificato al difensore in proprio e ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.
art. 415-bis cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice rilevava che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 157 cod. proc. pen
pen., e riteneva che, trattandosi di prima notifica all'imputato non detenuto, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., a Lucky John, inquisito per reati di: resistenza a pubblico ufficiale (art.
art. 337 cod. pen
pen., a Lucky John, inquisito per reati di: resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) (capi 1 e 3); danneggiamento (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni
Si prescinda dalla dubbia ipotizzabilità, nel caso di specie, di un atto abnorme (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.
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Testo completo

Repubblica presso il Tribunale di Gorizia nel procedimento a carico di Lucky John, nato il 07/07/1993 in Nigeria (CUI 04W5LI3) avverso l'ordinanza del 09/01/2026 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice rilevava che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato al difensore in proprio e ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e riteneva che, trattandosi di prima notifica all'imputato non detenuto, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., a Lucky John, inquisito per reati di: resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) (capi 1 e 3); danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.) (capo 2); lesioni (art. 585, in relazione all'art. 576, n. 1 e 576, n, 5-bis) (capo 4); art. 14, comma 5- quater d.

Igs. n. 286 del 1988 (capo 5). Di conseguenza, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituiva gli atti al Procuratore della Repubblica (art. 415-bis cod. proc. pen.).

2. Avverso tale ordinanza presentava ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, premettendo che: - il procedimento originava dall'arresto in flagranza dell'indagato: - l'arrestato, non essendo in grado di nominare un difensore di fiducia, era affidato a un difensore d'ufficio; - l'indagato eleggeva domicilio presso il suddetto difensore il quale, però, non prestava l'assenso, sicché la polizia giudiziaria invitava l'imputato ad eleggere o a dichiarare altro domicilio, facendo i debiti avvertimenti; - l'interessato affermava di non avere luoghi idonei ove dichiarare o eleggere domicilio; - anche all'udienza di convalida dell'arresto, l'indagato si avvaleva del difensore d'ufficio in precedenza nominato, il quale, contattato telefonicamente, dichiarava di non accettare la domiciliazione presso di sé; - pertanto, il Giudice per le indagini preliminari disponeva che tutte le notifiche successive fossero effettuate ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; - all'atto di scarcerazione, l'indagato era nuovamente informato della sussistenza di un procedimento a suo carico e raggiunto dagli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. (allora vigente); - anche in quell'occasione l'indagato confermava sia la nomina del difensore d'ufficio suddetto sia la domiciliazione presso lo stesso, ma il suddetto legale rifiutava nuovamente e l'indagato ribadiva di non avere altro domicilio idoneo in Italia.

Ciò detto, il ricorrente ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza per violazione degli artt. 157, 161 cod. proc. pen. e 415-bis cod. proc. pen. In tal senso, ha evidenziato come l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non contenga una vocatio in ius, concernendo esclusivamente la fase delle indagini 2 doi\preliminari, sicché l'avviso di conclusione delle indagini, a dispetto di quanto statuito nell'ordinanza impugnata, non rappresenta il primo atto del procedimento notificato all'imputato non detenuto, il quale è stato attinto più volte dagli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (allora vigente) e messo a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico nonché delle facoltà difensive da lui esercitabili.

Considerato che il rifiuto del difensore di accettare la domiciliazione presso di sé e l'incapacità dell'indagato, senza fissa dimora in Italia, di eleggere o dichiarare altro idoneo domicilio in territorio nazionale, consentiva la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al difensore d'ufficio, la Procura provvedeva in tal modo a notificare all'indagato non detenuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Invero, il rifiuto da parte del difensore del suo ruolo di domiciliatario determina un'ipotesi di inidoneità dell'elezione di domicilio, con conseguente necessità di effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso lo studio del difensore, avendo anche la giurisprudenza di legittimità avallato tale scelta poiché, diversamente, si determinerebbe uno stallo non superabile.

D'altronde, proprio per garantire poi l'effettiva conoscenza del processo e come disposto dal nuovo art. 161, comma d1, cod. proc. pen., il successivo atto di esercizio dell'azione penale, e cioè il decreto di citazione diretta in giudizio, veniva notificato a mani dell'imputato a mezzo di polizia giudiziaria, ex art. 157 cod. proc. pen. Dunque, il Giudice del Tribunale di Gorizia non soltanto ha errato nel dichiarare la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., ma nemmeno ha provveduto a revocare la dichiarazione di assenza dell'imputato pronunciata in precedenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza impugnata, che dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituiva agli atti al Procuratore della Repubblica, rilevando come il Giudice avrebbe errato nel ritenere che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari andasse notificato ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., piuttosto che - come concretamente avvenuto -, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

2. Si prescinda dalla dubbia ipotizzabilità, nel caso di specie, di un atto abnorme (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), in una situazione 3in cui il provvedimento del Giudice, comunque espressione dei poteri ad esso riconosciuti, non ha determinato alcuna stasi del procedimento. Preliminare è, proprio in considerazione di tale ultimo dato, il difetto di interesse al ricorso, avendo il procedimento avuto il suo corso, posto che - come, d'altronde, riconosciuto 'dal medesimo ricorrente - l'imputato è stato successivamente raggiunto dal decreto di citazione a giudizio (notificatogli a mani a mezzo della polizia giudiziaria, ex art. 157 cod. proc. pen.).

3. In difetto del necessario interesse a ricorrere, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M