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Sentenza — n. 25412/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal where erroneous identification of the most serious crime was neutralized by the minimum statutory penalty of the satellite offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25412/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Iliasse Ouhcine against a first-instance sentence resulting from a plea bargain. Although the lower court incorrectly identified the crime of injuries as the most serious offense rather than resistance to a public official, the final one-year sentence fell within the statutory minimum of the satellite crime. The court held that this procedural error was neutralized because the imposed penalty did not drop below the minimum edictal limit of the crime the judge actually applied.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 583-quater, cod. pen.; In plea bargain proceedings, an erroneous identification of the most serious crime is neutralized if the resulting sentence meets or exceeds the minimum statutory penalty of the crime actually applied.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain most serious crime statutory minimum neutralization of error concurrent offenses resistance to official lesions errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 583-quater, cod. pen.
pen.) (capo 1) e lesioni (art. 583-quater cod.
Art. 337, cod. pen.
patteggiamento, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod.
art. 337 cod. pen
patteggiamento, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) (capo 1) e lesioni (art.
art. 583-quater cod. pen
pen.) (capo 1) e lesioni (art. 583-quater cod. pen.) (capo 2) alla pena di un anno di reclusione.2.
art. 81 c.p
art. 62-bis c.p
Peraltro, l'illegalità della pena emerge con ancor maggior forza considerando che il giudice di primo grado ha concesso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti
Infatti, la Corte di cassazione (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv.
Sez. 6, n. 1365 del 05/12/2018, Turci
Sez. 5, n. 854 del 18/11/2022, Glaoui
Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, Niang
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia
Ne discende che - sempre con riguardo al caso concreto - la pena non può essere ritenuta illegale, tale essendo soltanto quella di specie diversa da quella 4di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv.
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Testo completo

da Ouhcine Iliasse, nato il 11/07/1993 in Marocco (CUI 06QEC4AQ) avverso la sentenza del 16/07/2025 del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in oggetto, Iliasse Ouhcine è stato condannato in primo grado, a seguito di c.d. patteggiamento, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) (capo 1) e lesioni (art. 583-quater cod. pen.) (capo 2) alla pena di un anno di reclusione.2. L'imputato, per il tramite dell'Avvocato Fabrizio Cavero, ha presentato ricorso avverso la sentenza, deducendo, con un motivo unico, che sarebbe stata applicata una pena illegale. Il Giudice di primo grado ha ritenuto legittima la richiesta di applicazione di pena formulata dall'imputato con il consenso del Pubblico Ministero.

Ma, errando, ha individuato il reato più grave in quello del capo 2), e cioè nell'art. 583-quater, comma 1, cod. pen., punito con la pena da due a cinque anni di reclusione, mentre più grave era quello contestato al capo 1), vale a dire l'art. 337, commi 1 e 2, cod. pen., punito con la pena da sei mesi a cinque anni, aumentata fino alla metà per l'aggravante di cui al comma 2, e quindi con la pena da nove mesi a sette anni e sei mesi di reclusione. Infatti, la Corte di cassazione (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347) ha stabilito che si deve guardare al reato più grave sì in astratto, ma tenendo conto delle specifiche modalità di commissione, e pertanto della presenza, in concreto, di aggravanti ed attenuanti, dovendosi calcolare nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l'aumento per le circostanze aggravanti.

Alla luce di tale regula iuris, la pena applicata risulta illegale, hM:1157 il Giudice mosso nel calcolo dalla base di un minimo di due anni, mentre il reato di cui al capo 1) ha un minimo certamente inferiore.

3. La trattazione del presente procedimento era stata originariamente fissata davanti alla Sezione Settima, davanti alla quale il difensore del ricorrente aveva presentato memoria, sviluppando le considerazioni svolte nel ricorso.

4. Il ricorrente ha poi presentato una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, rilevando quanto segue. Il Procuratore Generale, pur riconoscendo espressamente l'errore nell'individuazione del reato più grave operata in sede di patteggiamento, ha ritenuto la pena finale (un anno di reclusione) rispettosa dei limiti edittali di entrambe le fattispecie in contestazione, e quindi non illegale ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod proc. pen., ed ha aggiunto che il principio per cui la pena base del reato più grave non può essere inferiore al minimo edittale del reato satellite avrebbe «sterilizzato» l'errore commesso nell'individuazione del reato più grave, rendendo comunque corretta la pena base di due anni di reclusione.

Tuttavia, ribadito l'insegnamento della citata sentenza a Sezioni unite (Sez. Un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti, cit.), il Procuratore Generale ha richiamato un orientamento giurisprudenziale secondo cui non è illegale la pena che, pur determinata attraverso un percorso argomentativo viziato, risulti 2conclusivamente contenuta entro i limiti edittali: orientamento non applicabile al caso di specie, in quanto l'errore commesso non è un mero vizio intermedio, ma un errore fondativo che ha prodotto un concreto e illegittimo pregiudizio per l'imputato, come chiarito nella pronuncia Sez. 4, n. 28313 del 31/05/2022, Agnello, non mass., che richiama a sua volta il principio espresso da Sez. 6, n. 1365 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274840, secondo cui «in tema di patteggiamento, l'erronea individuazione del reato più grave [...] determina l'illegalità della pena».

Si tratta di orientamento coerente con la ratio dell'art. 81 c.p.: la struttura del reato continuato imponendo di costruire la pena a partire dalla violazione più grave, sicché l'individuazione di quest'ultima non è un passaggio neutro o fungibile, bensì il cardine logico-giuridico dell'intero trattamento sanzionatorio. L'errore non è dunque paragonabile a un errore aritmetico o a una scorretta modulazione di una circostanza, ma altera la stessa architettura della pena. Peraltro, l'illegalità della pena emerge con ancor maggior forza considerando che il giudice di primo grado ha concesso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. «in ragione del corretto comportamento processuale dell'imputato».

Tale diminuzione è stata applicata sulla pena base di anni due di reclusione, illegittimamente individuata partendo dal minimo edittale del reato di lesioni. Se il giudice avesse correttamente individuato il reato più grave nella resistenza aggravata (che prevede un minimo di nove mesi), avrebbe potuto, quindi, non fissare una pena base inferiore (ad esempio, un anno e sei mesi) e, su questa, applicare la riduzione per le attenuanti, pervenendo a un risultato intermedio e finale più favorevole all'imputato. Il Procuratore Generale richiama, poi, il principio per cui la pena per il reato più grave non può essere inferiore al minimo edittale del reato satellite (Sez. 5, n. 854 del 18/11/2022), sostenendo che la pena base di due anni sarebbe stata comunque obbligata.

Tuttavia, in primo luogo, tale regula iuris non implica alcun automatismo: il Giudice avrebbe dovuto esplicitare il suo percorso argomentativo, piuttosto che limitarsi ad applicare il minimo edittale del reato erroneamente ritenuto più grave. In secondo luogo, l'argomento della «sterilizzazione» è smentito dall'applicazione delle attenuanti generiche, riconosciute per il comportamento processuale dell'imputato, l'errore avendo impedito che tali circostanze esplicassero in pieno il loro effetto mitigatore.3 0,-sukCONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato. 1.1.

Premesso che la sentenza impugnata deriva da c.d. patteggiamento e che la pena aveva costituito oggetto di accordo tra le parti, non c'è dubbio che il reato più grave sia stato erroneamente individuato dal Tribunale in quello dell'art. 583-quater cod. pen., piuttosto che in quello dell'art. 337, comma 2, cod. pen., più pesantemente punito. Come ricordato dal ricorrente, infatti, questa Corte (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347) ha da tempo chiarito che, in tema di reato continuato, la violazione più grave deve essere individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse: insegnamento evidentemente disatteso dal Giudice di merito.

È anche vero che questa Corte ha statuito che, in tema di patteggiamento, l'erronea individuazione del reato più grave, punito con pena congiunta, cui consegua l'aumento di detta pena a titolo di continuazione con reato punito con la sola detenzione, determina l'illegalità della pena, con la conseguente possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1365 del 05/12/2018, dep. 2019, Turci, Rv. 274840, richiamata dal ricorrente). 1.2. Ciò nondimeno, come correttamente osservato dal Procuratore Generale, nel caso di specie, l'errore del Giudice di merito risulta neutralizzato da altra consolidata regula iuris, secondo cui, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie rispetto ai quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto più grave non può comportare l'inflizione di una pena inferiore, nel minimo, a quella prevista per uno dei reati satellite, da individuarsi con riferimento al reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze, svolto l'eventuale giudizio di bilanciamento (Sez. 5, n. 854 del 18/11/2022, dep. 2023, Glaoui, Rv. 284184; analogamente, Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 2020, Niang, Rv. 279275).

In proposito, è soltanto il caso di precisare che l'editto minimo dell'art. 583- quater cod. pen. è due anni di reclusione, che corrisponde appunto alla pena base individuata nella sentenza impugnata. 1.3. Ne discende che - sempre con riguardo al caso concreto - la pena non può essere ritenuta illegale, tale essendo soltanto quella di specie diversa da quella 4di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M