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Sentenza — n. 25405/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; appellate court correctly reduced sentence by half with rounding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25405/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and outside legal limits. Andrea Svetti argued the appellate court's reduction of the combined sentence increase was insufficient and improperly applied monetary fines. The court rejected these claims, noting the appellate court correctly halved the increase and rounded the fine, actions fully supported by established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 69, comma 3, cod. pen.; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals alleging disproportionate sentencing reductions or fine adjustments based on rounding are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and consistent with statutory principles.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing reduction continuation penalty monetary fine rounding recidiva equivalenza Corte di Cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Violazione di legge, in relazione all 'art. 133 cod. pen., in ragione della modesta entità della riduzione dell 'aumento per la continuazione .
Art. 69, comma 3, cod. pen.
Violazione di legge, in relazione all 'art. 69, terzo comma, cod.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Violazione di legge,/relazione all 'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per applicazione della pena pecuniaria in misura superiore a quella inflitta con la sentenza annullata.
Art. 625, n. 2 cod. pen.
Art. 135 cod. pen.
229257, con riferimento al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall'art. 135 cod. pen., e più in generale, è stato disciplinato dall'art.
Art. 51, comma terzo, d. Igs. n. 213 del 1998
pen., e più in generale, è stato disciplinato dall'art. 51, comma terzo, d.
art. 133 cod. pen
Violazione di legge, in relazione all 'art. 133 cod. pen., in ragione della modesta entità della riduzione dell 'aumento per la continuazione .
art. 135 cod. pen
229257, con riferimento al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall'art. 135 cod. pen., e più in generale, è stato disciplinato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23122 del 11 marzo 2025
Sez. U, n. 47449 del 17/11/2004, Romeo, Rv. 229257
Come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore generale nella requisitoria, l'eliminazione dei decimali risponde ad un principio affermato da Sez. U, n. 47449 del 17/11/2004, Romeo, Rv. 229257, con riferimento al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall'art.
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Testo completo

osto da Svetti Andrea, nato ad Acerra il 31/01/1989 avverso la sentenza del 06/02/2026 della Corte di appello di Napoli . Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni dell'Avvocato Chioccarelli, nell'interesse del ricorrente, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 giugno 2024, la Corte di appello di Napoli aveva riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 giugno 2023 concedendo all'imputato Andrea Svetti, per i delitti di tentato furto aggravato (capo 1) e diricettazione (capo 2), le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata specifica, riducendo la pena ad un anno e otto mesi di reclusione ed euro 666,67 di multa. La Corte di cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 23122 dell 'Il marzo 2025, in accoglimento del ricorso dell 'imputato, ha annullato la sentenza indicata limitatamente al trattamento sanzionatorio in quanto, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva e all'aggravante del reato satellite, non aveva diminuito, in modo corrispondente, l'aumento di pena calcolato con la continuazione rispetto al medesimo aumento di pena stabilito per il reato di furto contestato al capo 1).

In sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena per il solo aumento di pena per il reato satellite,quantificandolo in in un mese di reclusione anzich4due mesi di reclusione come I IL indicato dal giudice di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Andrea Svetti, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge, in relazione all 'art. 133 cod. pen., in ragione della modesta entità della riduzione dell 'aumento per la continuazione . non proporzionata alla gravità del fatto, soprattutto a seguito della disapplicazione delle contestate aggravanti. 2.2. Violazione di legge, in relazione all 'art. 69, terzo comma, cod. pen., per omesso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva. 2.3. Violazione di legge,/relazione all 'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per applicazione della pena pecuniaria in misura superiore a quella inflitta con la sentenza annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono generici o comunque proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge. La pronuncia rescindente di questa Corte (Sez. 2, n. ie. 23122 dell'Il marzo 2025) ha annullato la sentenza della Corte di merito esclusivamente per non avere ridotto all 'imputato - condannato per i delitti di tentato furto aggravato (capo 1) e di ricettazione (capo 2) - anche l 'aumento per la continuazione, nonostante le riconosciute circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e2 itAall'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. , pen., mandando al giudice del rinvio di provvedere alla sua rivalutazione.

La Corte di merito, con motivazioni immune da censure, sotto il profilo logico e giuridico, ha provveduto alla riduzione dell'aumento per la continuazione nella misura di un mese di reclusione - anziché ijidue mesi di reclusione applicati dal giudice di primo grado - dando atto che la gravità del reato, evincibile dalle sue concrete modalità di esecuzione, non consentisse ulteriori ridimensionamenti sanzionatori.anche tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate (pag. 4).

Alla luce di detti argomenti, la censura riguardante la maggiore riduzione dell'aumento per la continuazione, ridotta dalla sentenza comunque della metà rispetto a quella originaria, è stata solo apoditticamente enunciata. Infatti, dal calcolo della pena risulta che la sentenza impugnata ha applicato le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza anche con la recidiva («riconosciute all'imputato, le attenuanti generiche e ritenute equivalenti alla recidiva...», paragrafo 5 della sentenza). Anche la quantificazione della pena pecuniaria, pari ad euro 667,00 di multa, in luogo di euro 666,67 di multa, irrogata con la sentenza annullata, è soltanto il frutto dell'arrotondamento per eccesso conseguente al calcolo della riduzione per il rito, come emerge anche dalla impercettibile entità della stessa, anziché una modifica in peius.

Come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore generale nella requisitoria, l'eliminazione dei decimali risponde ad un principio affermato da Sez. U, n. 47449 del 17/11/2004, Romeo, Rv. 229257, con riferimento al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall'art. 135 cod. pen., e più in generale, è stato disciplinato dall'art. 51, comma terzo, d. Igs. n. 213 del (1998, che ne ha stabilito l'eliminazione nella conversione da lire ad euro.

3. Dagli argomenti che precedono consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo. 3 P.Q.MDEPOSITATO IN CANCELLERIA Q 7 LtiG 2e26 NA , O GIUDIZIART otr.s ina Cirimele 4