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Sentenza — n. 25400/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being too generic and failing to specify legal grounds and factual elements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25400/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it lacked the required specificity under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that witness statements were unreliable due to bias and that intercepted conversations pertained to different crimes, but failed to pinpoint exact legal violations or factual contradictions in the lower court's reasoning. The court ruled that an appeal must offer a specific, argumentative critique of the contested decision rather than generic assertions, thereby rejecting the appeal and ordering the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The appeal must contain a specific, argumentative critique identifying the precise legal grounds and factual elements supporting the dissent, as generic assertions fail to meet the requirement of a reasoned attack on the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specificity requirement argumentative critique Code of Criminal Procedure legal costs witness credibility intercepted conversations concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
art. 210 cod. proc. pen
Il tema attiene alle modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa, Annis Eugenio, costituita parte civile, escussa ai sensi dell'art. 210 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268882 - 02
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Testo completo

osto da Leone Giovanni, nato a Napoli 1'08/06/1954 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli 1'01/07/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Marco Buzzo, difensore della parte civile, Comune di Napoli, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; letta la memoria e le conclusioni dell'Avv. Mario Girardi, difensore della parte civile Annis Eugenio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di tentata concussione con conferma delle statuizioni civili. All'imputato, capitano della Polizia locale di Napoli, si contesta di avere compiuto atti idonei e diretti in modo equivoco ad indurre Annis Eugenio a pagargli la soma di 5.000 euro al fine di consentire alla figlia di questi di completare opere edilizie abusive; 1l'imputato avrebbe prospettato ad Annis Eugenio l'omissione di dovuti controlli da parte del competente ufficio antiabusivismo e, non riuscendo nel proprio intento a causa del rifiuto dello stesso Annis, avrebbe sollecitato più sopralluoghi presso il manufatto abusivo in corso di realizzazione che poi veniva sottoposto a sequestro (fatto del febbraio 2014).

2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il tema attiene alle modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa, Annis Eugenio, costituita parte civile, escussa ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.; dette dichiarazioni sarebbero state ritenute attendibili in quanto riscontrate da intercettazioni intercorse tra questa e la di lui moglie e figlia, nonché dal contenuto di conversazioni ambientali captate nell'ufficio della Polizia locale il 4.2.2016. Sostiene il ricorrente che, in realtà, il contenuto dei dialoghi captati atterrebbe ad altre imputazioni e non invece al reato per cui si procede. Sotto altro profilo, si contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa in ragione dell'astio di cui questa sarebbe stata portatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto aspecifico 2. A fronte di una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato perché le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro non solo nelle captazioni ambientali, compiute il 4.2.2016, in relazione anche al fatto per cui si procede, ma anche nelle dichiarazioni rese dagli agenti e dai funzionari di polizia locale relative alle ragioni che condussero alla decisione di compiere un sopralluogo presso il cantiere della figlia di Annis, nulla di specifico è stato devoluto alla cognizione della Corte 3. Nulla è stato spiegato:

a) sul perché la persona offesa sarebbe stata nella specie portatrice di un interesse inquinante;

b) sui motivi per cui, in concreto, le captazioni valorizzate dai Giudici di merito - non riportate e nemmeno indicate dal ricorrente - non riguarderebbero anche il reato per cui si procede;

c) sulle ragioni per le quali gli altri contributi dichiarativi, a cui la Corte ha fatto espresso riferimento, non confermerebbero a loro volta gli assunti accusatori.

4. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. 2Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (cfr., per tutte, Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268882 - 02). Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. L'imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Napoli e Annis Eugenio che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, per il Comune di Napoli e euro 3.167,00, oltre accessori di legge, per Annis Eugenio.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M