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Sentenza — n. 25296/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25296/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25296/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso in esame risulta depositato il 17 giugno 2026, e, quindi, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 aprile 2005 n. 69. In ogni caso i motivi del ricorso sono del tutto generici, perché non corredati da argomentazioni che li sostengano e li specifichino in termini di concreta aderenza alle questioni sollevate. Infatti, a differenza di quanto si adduce, la traduzione del mandato di arresto in lingua italiana risulta pienamente comprensibile e il suo contenuto richiama analiticamente i resoconti delle attività di investigazione (osservazione delle condotte del ricorrente, contenuti delle conversazioni intercettate, sequestro della droga) con le quali è stata seguita l'attività di trasporto della sostanza stupefacente attribuita a Sepe e i correlati costanti contatti del ricorrente con altri soggetti che vengono ritenuti appartenenti alla associazione criminale per la quale si procede. 2Né compete alla Autorità giudiziaria dello Stato al quale viene richiesta la consegna, valutare la legittimità dei provvedimenti autorizzativi degli atti in indagine adottati dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25296/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 22 aprile 2005 n. 69. In ogni caso i motivi del ricorso sono del tutto generici, perché non corredati da argomentazioni che li sostengano e li specifichino in termini di concreta aderenza alle questioni sollevate. Infatti, a differenza di quanto si adduce, la traduzione del mandato di arresto in lingua italiana risulta pienamente comprensibile e il suo contenuto richiama analiticamente i resoconti delle attività di investigazione (osservazione delle condotte del ricorrente, contenuti delle conversazioni intercettate, sequestro della droga) con le quali è stata seguita l'attività di trasporto della sostanza stupefacente attribuita a Sepe e i correlati costanti contatti del ricorrente con altri soggetti che vengono ritenuti appartenenti alla associazione criminale per la quale si procede. 2Né compete alla Autorità giudiziaria dello Stato al quale viene richiesta la consegna, valutare la legittimità dei provvedimenti autorizzativi degli atti in indagine adottati dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Parole chiave

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concessione del sequestro traffico aggravato di stupefacenti sospensione di pena ordine d'arresto per estradizione carcerazione cautelativa mandato d'arresto europeo
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Testo completo

osto da: Sepe Mario, nato a Noia il 20/01/1979 avverso la sentenza dell'11/06/2026 emessa dalla Corte di appello di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto fdichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l'Avvocato Aureliano Chiodo, del Foro di Cosenza, che, quale sostituto processuale dell'Avvocato Filippo Torrente, del Foro di Torre Annunziata, in difesa di Mario Sepe, chiede l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il giugno 2026 la Corte d'appello di Salerno ha disposto la consegna di Mario Sepe alla Autorità giudiziaria della Spagna in esecuzione del mandato di arresto emesso per traffico interàzionale di stupefacenti e partecipazione a associazione criminale previsti dagli articoli 368, 369.5 e 369-bis tiP del codice penale spagnolo in relazione alla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di primo grado di Cornellà de Llobregat.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Sepe si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per mancanza di motivazione circa la compatibilità del mandato di arresto emesso con principi fondamentali dell'ordinamento giudico dello Stato italiano, considerando che manca una indicazione specifica degli elementi di prova raccolti, della legittimità della attività di investigazione svolta (con particolare riferimento ai decreti autorizzativi delle intercettazioni), dei paramenti sulla base dei quali è stata irnessa la misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge prodotta dalla imperfetta traduzione dell'atto in lingua italiana, tale da non renderne comprensibile la natura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame risulta depositato il 17 giugno 2026, e, quindi, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 aprile 2005 n. 69.

2. In ogni caso i motivi del ricorso sono del tutto generici, perché non corredati da argomentazioni che li sostengano e li specifichino in termini di concreta aderenza alle questioni sollevate. Infatti, a differenza di quanto si adduce, la traduzione del mandato di arresto in lingua italiana risulta pienamente comprensibile e il suo contenuto richiama analiticamente i resoconti delle attività di investigazione (osservazione delle condotte del ricorrente, contenuti delle conversazioni intercettate, sequestro della droga) con le quali è stata seguita l'attività di trasporto della sostanza stupefacente attribuita a Sepe e i correlati costanti contatti del ricorrente con altri soggetti che vengono ritenuti appartenenti alla associazione criminale per la quale si procede. 2Né compete alla Autorità giudiziaria dello Stato al quale viene richiesta la consegna, valutare la legittimità dei provvedimenti autorizzativi degli atti in indagine adottati dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

3. Pertanto, il ricorso è inammissibile e questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M