Sentenza — n. 25293/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 2.11 primo motivo di ricorso è versato in fatto e di contenuto meramente confutativo in quanto tenta di sollecitare una non consentita diversa lettura del materiale indiziario, valutato in termini non manifestamente illogici dall'ordinanza impugnata. 3.11 secondo motivo investe solo la qualificazione giuridica della condotta, ma la sua valutazione è assorbita dall'inammissibilità delle doglianze relative al quadro indiziario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 583-quater cod. pen, art. 585 cod. pen, art. 280 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25293/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione dell'art. 583-quater cod. pen., in quanto ipotesi autonoma e non circostanza aggravante del reato, nonché dell'art. 576, n. 1 e 5-bis, contestato in relazione all'art. 585 cod. pen., in ragione del quale si superava il limite edittale previsto dall'art. 280 cod. proc. pen. 1.3. Violazione delle norme processuali in relazione all'annullamento della convalida dell'arresto in difetto dell'impugnazione. 1.4. Sussistenza delle esigenze cautelari in ragione delle reiterate condotte aggressive e violente tenute da D'Annbrosio e dei carichi pendenti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento a carico di Dfinnbrosio Giovanni nato a Francavilla Fontana il 13/04/1979 avverso l'ordinanza emessa il 30 gennaio 2026 dal Tribunale di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore di D'Ambrosio, Avv. Michele Fino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.
RILEVATO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha annullato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Giovanni D'Annbrosio in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 583-quater cod. pen., disponendo la trasmissione del provvedimento al Comandante dellacompetente Polizia Locale e al Comandante dei Carabinieri di Brindisi per le determinazioni di competenza. Deduce quattro motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento del contenuto delle registrazioni, ricostruito minuziosamente nel corpo del ricorso, dalla cui visione emerge, invece, che, conformemente a quanto riportato nel verbale di arresto, anch'esso trascritto nel ricorso, fu D'Ambrosio ad aggredire i vigili urbani, ai quali non è ascrivibile alcun atto arbitrario, rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri. Nel corpo del motivo, si insiste sulla valenza delle certificazioni mediche attestanti le lesioni riportate dagli operanti e sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'indagato (allegato dal ricorrente), che ha ammesso di avere colpito i Carabinieri e di averli ingiuriati, negando, invece, di avere colpito i vigili. 1.2.
Violazione dell'art. 583-quater cod. pen., in quanto ipotesi autonoma e non circostanza aggravante del reato, nonché dell'art. 576, n. 1 e 5-bis, contestato in relazione all'art. 585 cod. pen., in ragione del quale si superava il limite edittale previsto dall'art. 280 cod. proc. pen. 1.3. Violazione delle norme processuali in relazione all'annullamento della convalida dell'arresto in difetto dell'impugnazione. 1.4. Sussistenza delle esigenze cautelari in ragione delle reiterate condotte aggressive e violente tenute da D'Annbrosio e dei carichi pendenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 2.11 primo motivo di ricorso è versato in fatto e di contenuto meramente confutativo in quanto tenta di sollecitare una non consentita diversa lettura del materiale indiziario, valutato in termini non manifestamente illogici dall'ordinanza impugnata. 3.11 secondo motivo investe solo la qualificazione giuridica della condotta, ma la sua valutazione è assorbita dall'inammissibilità delle doglianze relative al quadro indiziario.
4. Il terzo motivo non è comprensibile e, comunque, non prospetta alcun vizio di legittimità della decisione.
25. Il quarto motivo è assorbito dalla valutazione di inammissibilità delle doglianze sul quadro indiziario e, in ogni caso, è aspecifico. P.Q.M