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Sentenza — n. 25292/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appeal judgment regarding non-mention benefit for one co-defendant while dismissing others' claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25292/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's judgment regarding the non-mention benefit for Di Giovanni Annunziata, remanding that specific issue for a new trial. While the appeals by both defendants regarding self-defense and non-punishment were dismissed due to lack of concrete evidence and merit-based errors, the court found a procedural flaw in the omission of reasoning for the non-mention request. Consequently, the appeal against Di Giovanni was partially allowed, whereas the appeal against Enea Salvatore was rejected with a fine for legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 657 cod. proc. pen.: The state of necessity requires an actual and imminent danger of grave harm, not merely a probable or future threat; non-punishment claims based solely on gravity are inadmissible; and the court must explicitly motivate requests for the benefit of non-mention.

Parole chiave

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State of Necessity Non-Punishment Non-Mention Benefit Self-Defense Procedural Omission Criminal Appeal Merit Review

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), anche nell'invocata forma putativa.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fondato esclusivamente sulla gravità dei fatti.
Art. 657 cod. proc. pen.
art. 384 cod. pen
Violazione dell'art. 384 cod. pen.
art. 54 cod. pen
Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), anche nell'invocata forma putativa.
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27411 del 20/06/2024, Simonetti
che, invece, si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, situazione non ricorrente nel caso in esame (Sez. 6, n. 27411 del 20/06/2024, Simonetti, Rv.
Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, Di Sanzo
286826; Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, Di Sanzo, Rv.
Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, Zito
Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016
Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep 2017, Rv.

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Testo completo

osti da:

1) Enea Salvatore nato a Palermo il 07/01/2000 2) Di Giovanni Annunziata nata a Palermo il 16/09/1982 avverso la sentenza emessa il 22 ottobre 2025 dalla Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria di replica del difensore, Avv. Gianluca Corsino, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna di Enea Salvatore e Di Giovanni Annunziata per il reato di falsa testimonianza, ha ridotto la pena loro inflitta a mesi dieci e giorni venti di reclusione.2.Di Giovanni Annunziata ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione dell'art. 384 cod. pen. nonché vizi di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di tale causa di non punibilità.

In particolare, si deduce il travisamento delle prove e la omessa considerazione da parte della Corte di appello delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dei due articoli di giornale "Palermo Today", dai quali è emerso che il figlio della ricorrente, odierno coimputato, era stato minacciato di percosse da Finazzo Matteo. 2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), anche nell'invocata forma putativa. La Corte ha erroneamente ritenuto che dagli articoli di giornale potesse desumersi esclusivamente la rilevanza mediatica della vicenda nella stampa locale, in quanto da questi emergevano anche le chiare minacce di pestaggio e anche di estorsione che avrebbe ricevuto Enea Salvatore da parte della banda criminale capitanata da Finazzo Matteo, soggetto poi arrestato grazie al contributo offerto dalla ricorrente. 2.3.

Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fondato esclusivamente sulla gravità dei fatti. 2.4. Mancanza di motivazione sul richiesto beneficio della non menzione.

3. Enea Salvatore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego della scriminante dello stato di necessità, anche nell'invocata forma putativa. Il motivo si fonda su argomenti analoghi a quelli dedotti nell'omologa doglianza dalla coimputata. 3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., fondato esclusivamente sulla gravità dei fatti, tenuto conto, peraltro, che il processo a carico di Finazzo si è, comunque, concluso con la sua condanna.

4. Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto dei ricorsi, ha rilevato che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., non è configurabile quando il grave nocumento riguardi l'integrità fisica dell'autore o del prossimo congiunto; inoltre, ai fini del 2riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è necessario che sussista una situazione di pericolo concreto ed attuale, non essendo sufficiente che il teste si senta genericamente minacciato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso proposto da Di Giovanni è infondato. Va, infatti, ribadito che, in tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, a seguito della propria testimonianza, non rientra nella previsione dell'esimente di cui all'art.384 cod. pen. che, invece, si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, situazione non ricorrente nel caso in esame (Sez. 6, n. 27411 del 20/06/2024, Simonetti, Rv. 286826; Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, Di Sanzo, Rv. 280840 - 01).

2. È, inoltre, infondato il comune motivo di ricorso relativo al diniego della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. (secondo motivo del ricorso Di Giovanni e primo motivo del ricorso Enea). Ai fini dell'integrazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., è necessario che sussista il pericolo, non altrimenti evitabile, di un danno grave alla persona, pericolo che deve essere attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto.

La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha legittimamente escluso che gli elementi fattuali allegati dai ricorrenti, in particolare gli articoli di stampa su cui insistono i motivi in esame e le offese ricevute dai concittadini, fossero idonei a fondare il concreto timore di un danno grave per l'incolumità di Enea, tenuto conto, peraltro, che tali articoli riferivano solo che l'indagine era partita proprio dalla denuncia della donna, che, al pari del figlio, non veniva «mai nominata ma solo genericamente indicata» (cfr. pagina 2 della motivazione).

Sulla base di tale situazione fattuale è stato dunque, legittimamente esclusa la configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., della quale difettano gli elementi costitutivi anche sotto il profilo putativo. Va, a tale riguardo, ribadito che l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, come pretendono gli odierni ricorrenti, bensì su dati di fatto concreti, tali da 3giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, dep. 2020, Zito, Rv. 277955;

Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep 2017, Rv. 269724).

3. La comune doglianza sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo ricorso Di Giovanni e secondo motivo ricorso Enea) è inammissibile in quanto costituita da censure di merito e prive di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, sia pure in termini sintetici, ma non manifestamente illogici, ha escluso la particolare tenuità del fatto ascritto ai due ricorrenti ponendo l'accento della rilevanza delle loro dichiarazioni nel procedimento a carico di Finazzo.

4. È, invece, fondato l'ultimo motivo di ricorso dedotto da Di Giovanni in quanto la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione.

6. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Di Giovanni Annunziata, limitatamente al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso di Di Giovanni va rigettato nel resto. Al rigetto del ricorso di Enea Salvatore segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la P.Q.M