Sentenza — n. 25291/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAresso Corte d'appello di Messina nel procedimento a carico di Veneziano Massimo nato a MILAZZO il 17/07/1963 avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di Barcellona Pozzo di Gotto Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI .che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della /sentenza impugnata
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25291/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato e impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
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resso Corte d'appello di Messina nel procedimento a carico di Veneziano Massimo nato a MILAZZO il 17/07/1963 avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di Barcellona Pozzo di Gotto Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI .che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della /sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.La Procura generale presso la Corte di appello di Messina ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Veneziano Massimo in ordine alla falsa testimonianza ascrittagli, ritenendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.2.Con un unico motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., assumendo l'erronea determinazione del tempo utile alla prescrizione. In particolare, a fronte dell'individuazione della data di consumazione del fatto nel 7 novembre 2018, il giudice di merito avrebbe ritenuto maturata la prescrizione al 7 maggio 2025, senza considerare che il termine risultava interrotto per effetto della notificazione del decreto che dispone il giudizio, avvenuta il 31 ottobre 2024, con conseguente maturazione della prescrizione non già al 7 maggio 2025, bensì al 7 maggio 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
2. Muovendo dalla incontroversa data di consumazione della condotta in contestazione - 7 novembre 2018- e considerando la pena prevista per il reato ascritto all'imputato (sei anni nel massimo), è di tutta evidenza che, nel caso, alla data della decisione gravata da ricorso ( 21 gennaio 2026): -non poteva ritenersi maturata la prescrizione intermedia (per la notifica del decreto di citazione a giudizio in data 31 ottobre 2024 e dunque entro i sei anni dal fatto); - era da escludere anche l'intervenuta perenzione del termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi ex artt. 157, comma 2, e 161, comma 2, cod. pen.), destinata a verificarsi il 7 maggio 2026.
3. Si aggiunga che la prescrizione non può dirsi maturata neppure alla data della odierna verifica di legittimità, aspetto che, diversamente, avrebbe reso inammissibile l'impugnazione, per la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla parte pubblica ricorrente: dal tenore della stessa sentenza impugnata, infatti, emergono ragioni di sospensione ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen (per un totale di 126 giorni) destinate a procrastinare ulteriormente la scadenza in questione. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. P.Q.M, o ft Ri o a GRINZA ARI FUNDott. seppina Cirimele