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Sentenza — n. 25125/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming illegal sentence increase under joint punishment rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25125/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding illegal sentence increases and lack of motivation. The defendant argued that the judge incorrectly applied progressive unitary penalties to both custodial and fine components, while the prosecution contended that internal calculation errors do not render the final sentence illegal. The court ruled that only the final agreed-upon penalty matters for legality, and internal procedural steps cannot be challenged for the first time in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Internal calculation errors in joint punishment agreements do not render the final sentence illegal if the result is lawful; appeals cannot raise new issues regarding internal steps.

Parole chiave

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joint punishment progressive unitary penalty sentence legality cassation appeal internal calculation errors final penalty result inadmissible appeal traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
presso il Tribunale di Catania hadisposto, ex art. 444 cod.
Art. 609 c.p.p.
Art. 448 c.p.p.
A norma dell’art. 448, comma 2 bis, cod.
Law n. 103/2017
Art. 81 c.p.
art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Catania hadisposto, ex art. 444 cod.
articolo 73 d.P.R. 109/90

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella
non rilevano se il risultato finalenon si traduce in una pena illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella,Rv.
Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo
Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv.
Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli
Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026
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Testo completo

ale di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore chechiede di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 23/01/2026 il G.i.p. presso il Tribunale di Catania hadisposto, ex art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena su richiesta delleparti, in relazione ai reati ascritti a Indelicato Antonino, unificati dal vincolo dellacontinuazione, previa riqualificazione della condotta di detenzione della sostanzastupefacente del tipo cocaina nell'ipotesi delittuosa di lieve entità di cui al comma5 dell'articolo 73 d.P.R. 109/90.2. Indelicato Antonino, tramite il difensore Avv. Carmelinda Scarabelli,propone ricorso deducendo due motivi, di seguito riassunti funzionalmenteall'esame del ricorso.2.1 Violazione dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. per illegalità della pena, inquanto, in ipotesi di eterogeneità sanzionatoria, la Corte di Cassazione n. 40983del 21 giugno 2018 ha statuito che l'aumento di pena per il reato satellite vacomunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva permoltiplicazione, rispettando tuttavia il genere della pena previsto per il reatosatellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andràragguagliata a pena pecuniaria; di conseguenza quando il reato più grave prevedeuna pena congiunta e i reati satelliti prevedano la sola pena detentiva l'aumentoper la continuazione si opera solo sulla pena detentiva del reato principale senzaestensione o incremento della componente pecuniaria.Nel caso di specie il giudice ha erroneamente ritenuto di dover procedere conl'aumento congiunto sia della pena detentiva che di quella pecuniaria in sede diriconoscimento della continuazione tra i reati; si ritiene non conforme, dunque,l'aumento di pena operato dal Tribunale e si chiede alla Corte di riformare lasentenza impugnata al solo fine di un ricalcolo del quantum di pena conforme aicriteri di legge.2.2 Con secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc.pen. per difetto di motivazione in ordine all'entità dell'aumento applicato ex art.81 cpv cod. pen.La motivazione fornita dal Tribunale di Catania appare del tutto carente einsufficiente, limitandosi a un generico richiamo alla continuazione senza indicarele singole pene per i reati satellite -art 337, 582, 583 quater cod. pen.; si chiedepertanto annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo esamemotivato che indichi le pene autonome, giustifichi l'aumento frazionato e applichicorrettamente la pena unitaria progressiva.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2. A norma dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., novellato con legge n.103 del 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.3. Ne consegue che anche eventuali errori di diritto contenuti nella sentenzaimpugnata riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro ilimiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazionedella stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso percassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc.pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale.La valutazione di congruità della pena oggetto dell'accordo tra le parti deveaver riguardo alla pena indicata nel risultato finale indipendentemente dai singolipassaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenzaquale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti.È stato, infatti, costantemente affermato che gli eventuali errori di calcolocommessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzioneconcordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finalenon si traduce in una pena illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella,Rv. 257151;

Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217) e ciòcorrisponde anche alla constatazione logica, prima ancora che giuridica, che nelpatteggiamento l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata esulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultatofinale delle operazioni stesse.La nozione di "pena illegale", così come efficacemente sintetizzato dalleSezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv.273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv.264205/01-264207/01), attiene a quella pena che, per specie ovvero per quantità,non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice inquestione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineatodal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso unprocedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile,perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazionedel principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole.

Situazione che nonricorre nel caso di specie, per il cui il ricorso non poteva essere proposto.4. Analogamente inammissibile è la doglianza, di cui al secondo motivo diricorso, riguardante carenza di motivazione sugli aumenti di pena.In tema di determinazione della pena, è, infatti, inammissibile il ricorso percassazione in cui l'imputato si limiti a dedurre che la sentenza impugnata nonabbia motivato gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite,senza indicare il concreto beneficio che deriverebbe dall'eventuale accoglimentodell'impugnazione. (Sez. 1 , n. 13079 del 20/03/2026 Rv. 289739 – 01).5.

Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere dichiarato inammissibile ed ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo unaipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 dellaCorte Cost., a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Grazia Benedetti Pierluigi Di Stefano