Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after bail was granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant had already achieved his procedural goal by obtaining release on bail. The defense argued for nullity and logical flaws in the lower court's custody order regarding drug trafficking charges. The court ruled that since the applicant successfully secured freedom, the interest to contest the original decision had vanished, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the applicant has already obtained the procedural result sought through the contested measure, thereby extinguishing the interest in continuing the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/02/2026 del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore chechiede di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 25/02/2026 il Tribunale di Roma -Sezione Riesame- haconfermato il provvedimento di applicazione della misura della custodia cautelarein carcere emesso in data 10/02/2016 dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma, neiconfronti di Tonti Luigi per ipotesi di reato di traffico di stupefacenti e tentataintroduzione di dispositivi elettronici all’interno di carcere.2. Tonti Luigi, tramite il difensore Avv. Claudio Caira, propone ricorsodeducendo quattro motivi di seguito riassunti funzionalmente all'esame delricorso.2.1 Violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite apena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ai sensi dell'art.606 lett.
c) cod. proc. pen., in relazione alla violazione degli artt. 63, 64, 191 cod.proc. pen., 350 cod. proc. pen., 125,273 e 274 cod. proc. pen., per non avere ilTribunale risposto alle plurime censure difensive riproponendo mediante la tecnicadell'incorporazione o per relationem nei medesimi termini tutte le valutazioni giàcompiute dal primo giudice; in particolare le dichiarazioni spontanee dell'indagatorese alla polizia giudiziaria dalla Spadaro sono utilizzabili nella fase procedimentalesolo se emerge con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamentesenza alcuna coercizione sollecitazione.2.2 Con secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lett.
b) ed e) cod.proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 125, 273, 274 cod. proc. pen.lamentando che in merito al concorso di persone nel reato la difesa avevaevidenziato che era stata contestata esclusivamente la condotta di detenzione disostanza stupefacente.2.3 Violazione di legge per vizio di motivazione per mancanzacontraddittorietà, manifesta illogicità, del provvedimento impugnato, ai sensidell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., in relazione alla violazione degli artt. 192 cod.proc. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90, per essere l'ordinanza impugnataillogica e contraddittoria sotto il profilo dell'insussistenza di un quadro indiziariograve per il delitto di detenzione dell'hashish in assenza di una relazionetossicologica sulla sostanza rinvenuta e sequestrata.2.4 Con quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 lett.
c) ed e) cod.proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 bis , 275 comma 2 bis cod. pen. e 125,273, 274 cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della leggepenale ovvero per manifesta illogicità della motivazione: ritiene la difesa che ilTribunale abbia fatto leva su condotte neanche contestate agli indagati ma soloasserite dalla Spataro per fondare le esigenze cautelari, senza chiarire in manierarealistica ed esaustiva gli elementi fondanti l'attualità del pericolo dellareiterazione del reato, senza far riferimento al principio di proporzionalità dellamisura non esaminando la dichiarazione esplicita del Tonti relativa alla volontà didefinire il procedimento mediante un rito alternativo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile.2. Risulta, infatti, che Tonti sia stato rimesso in libertà, con ordinanza delg.i.p. presso il Tribunale di Roma, in data 17 aprile 2026, per essere stata revocatala misura cautelare emessa nei suoi confronti, senza che il ricorrente abbia in alcunmodo sottolineato il suo ulteriore interesse alla trattazione del ricorso.3. Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale cheotteneva acquisire coltivando il ricorso, è venuto meno l'interesseall'impugnazione.4. La carenza di interesse legata a fatti sopravvenuti, da un lato, determinal'inammissibilità del ricorso, ma, dall'altro lato, non impone la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria afavore della Cassa delle ammende (Sez.
U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.208166 – 01; Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, Dajani, Rv. 289223 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Grazia Benedetti Pierluigi Di Stefano