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Ordinanza — n. 25115/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of grounds regarding guilt and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25115/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the conviction and sentencing without raising valid grounds for guilt. The appellant argued the lower court failed to adequately explain criminal responsibility and imposed an excessive base penalty. The court rejected these claims, citing prior rulings that a waiver of guilt arguments precludes such challenges and that a party-agreed sentence is not illegal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal challenging both conviction and sentencing is inadmissible if the grounds relate to a waiver of guilt arguments or if the challenged sentence is merely the result of a party agreement.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of guilt party agreement sentence lack of grounds criminal procedure law commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pena pecuniaria sospesa dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata perviolazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
a) all’art. 129 cod. proc. pen., nonostantela rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025
b) al trattamento sanzionatorio sebbene lapena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Rv.288577 – 01);4.
sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza del 30/01/2026, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riqualificato il fattocontestato nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen., laCorte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riqualificato il fattocontestato nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, harideterminato la pena nei confronti di Spina Martina, in anni due di reclusione edeuro 800,00 di multa.2.
art. 129 cod. proc. pen
a) all’art. 129 cod. proc. pen., nonostantela rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025
b) al trattamento sanzionatorio sebbene lapena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Rv.288577 – 01);4.
sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.
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Testo completo

di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;IN FATTO e DIRITTO1. Con sentenza del 30/01/2026, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riqualificato il fattocontestato nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, harideterminato la pena nei confronti di Spina Martina, in anni due di reclusione edeuro 800,00 di multa.2. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata perviolazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., ritenendo che la Cortedi appello abbia offerto una motivazione carente e insufficiente sul punto dellaresponsabilità penale e della rideterminazione della pena, nonchésull’individuazione di una pena base eccessiva.3. Il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia la violazione di leggee il difetto di motivazione in relazione:

a) all’art. 129 cod. proc. pen., nonostantela rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2 , n. 22002del 10/04/2019 Rv. 276102 – 01);

b) al trattamento sanzionatorio sebbene lapena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Rv.288577 – 01);4. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi diinammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Grazia Benedetti Pierluigi Di Stefano