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Sentenza — n. 25020/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against European arrest warrant delivery for tax crimes, citing procedural finality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25020/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Napolitano inadmissible regarding his delivery to Malta for tax offenses. The appellant argued the arrest warrant lacked proportionality, violated double jeopardy principles, and contained factual inconsistencies regarding tax evasion amounts. The court rejected these claims, ruling that the European arrest warrant is a procedural instrument for criminal prosecution and that substantive defenses belong exclusively to the issuing state's judicial process.

Regesto Legislator

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Art. 1 Decision 2002/584/GAI; Art. 2 Decision 2002/584/GAI; Art. 18, 7, 16 Law 69/2005: The European arrest warrant is a procedural instrument for criminal prosecution where substantive defenses and factual disputes regarding the offense belong exclusively to the issuing state's judicial process.

Parole chiave

Generato dall'IA
European arrest warrant procedural instrument tax evasion crimes double jeopardy proportionality review issuing state jurisdiction criminal delivery inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Decision 2002/584/GAI
Law n. 69 of 2005
Directive 2014/41/UE
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n 186 del 2000
- la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare in tremila euro.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: Giuseppe Napolitano nato il 26/01/1963 a Napoli avverso la sentenza emessa il 16 giugno 2026 dalla Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; udito il Sostituto Procuratore generale Angelo A.M. Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità; udito l'Avv. Francesco Giuseppe Piccirillo, difensore di fiducia di Giuseppe Napolitano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna del cittadino italiano Giuseppe Napolitano a seguito di mandato di arresto europeo processuale, emesso il 09/05/2026 dalle Autorità Giudiziarie della Repubblica di Malta in relazione al procedimento penale per reati fiscali, falso in bilancio e riciclaggio.

2. Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscritto dal proprio difensore, deducendo: 2.1. Con il primo motivo, mancanza della motivazione in ordine alla proporzionalità della richiesta di consegna rispetto alle esigenze del procedimento, non essendo stata valutata la sua necessità e la possibilità di alternativo soddisfacimento mediante misure meno invasive, anche attraverso il ricorso all'ordine europeo di indagine, mediante lo strumento della video-conferenza; 2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 18 e 7 della legge n. 69 del 2005, per mancata contestazione delle condotte di riciclaggio; la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente sussistente la doppia punibilità, pur essendo stato contestato il mero possesso di danaro provento di frode fiscale, non qualificabile come riciclaggio o autoriciclaggio; 2.3.

Con il terzo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 16 della legge n. 69 del 2005, per la netta divergenza che si registra tra la contestazione e la documentazione allegata in ordine agli importi oggetto di evasione fiscale e la mancata attivazione da parte della Corte di appello degli oneri informativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in relazione alla natura processuale del mandato di arresto, finalizzato all'esercizio dell'azione penale nei confronti del consegnando. E' il caso di rammentare che - a tenore dell'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI - il mandato d'arresto europeo è «una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà». 2Di analogo tenore è il testo dell'art. 1, comma 2, legge n. 69 del 2005: il mandato d'arresto europeo può essere emesso dall'Autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, tanto «al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale», quanto allo scopo «dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale».

Può essere, dunque, eseguito dall'Italia un mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto a garantire la comparizione dell'imputato al processo per evitarne la celebrazione in assenza dell'imputato (Sez. 6, n. 21773 del 19/05/2016, Rv. 266935; Sez. 6, n. 18625 del 23/04/2013, Rv. 255170; Sez. 6, n. 2711 del 20/012010, Rv. 245793; Sez. 6, n. 19360 del 18/05/2010, Rv. 247343; Sez. F, n. 34574 del 28/08/2008, Rv. 240715), non essendo l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, né compete all'autorità dello Stato di esecuzione verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente, residuando un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative (Sez. 6, n. 42987 del 21/11/2024, Tringali, Rv. 287266 - 01), in quanto l'introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha inciso sulle condizioni di legittimità dell'euromandato.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata viene correttamente rilevata la completezza della contestazione degli addebiti a carico del Napolitano che, secondo le accuse rivoltegli della autorità giudiziaria maltese, in qualità di titolare dei ristoranti St. Gzira e St. Julian, avrebbe "partecipato all'occultamento del fatturato mediante l'uso improprio delle funzioni di annullamento /cancellazione del sistema POS ..." ed avrebbe omesso di fatturare operazioni di vendita effettivamente eseguite nonché di presentare le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA, in tal modo rendendosi autore di una evasione fiscale rispettivamente di quattro e di cinque milioni di euro circa.

Pertanto, non coglie nel segno la doglianza secondo cui nella contestazione del reato di riciclaggio non siano state indicate in fatto le condotte finalizzate ad "occultare" la illecita provenienza del danaro. Peraltro, la questione non assume rilevanza. L'art. 2 della Dec. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 include il delitto di riciclaggio nel catalogo dei reati che danno luogo a consegna in base al mandato 3d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato. Ai fini della consegna è, dunque, sufficiente che la condotta di riciclaggio sia tale per la legge dello Stato membro emittente, sebbene non trovi il suo corrispondente nella legge dello Stato richiesto.

4. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. La difesa prospetta l'incertezza della contestazione per la discrasia che si registrerebbe tra le imposte che, secondo la Procura, sarebbero state evase e quelle, nettamente inferiori, accertate dall'Ufficio imposte, e lamenta la mancata richiesta di informazioni suppletive da parte della Corte di appello. Si tratta di argomentazioni prive di pregio, dal momento che al consegnando è preclusa ogni deduzione volta alla contestazione dell'addebito o volta a far rilevare un eventuale contrasto tra le informazioni probatorie acquisite al processo. Si tratta di apprezzamenti di merito non consentiti allo Stato richiesto. La discussione sull'entità reale dell'evasione è argomento che la difesa potrà far valere esclusivamente davanti al Giudice dello Stato che ha emesso il mandato nel corso del processo.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare in tremila euro.

6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. PQM Dichiara in P.Q.Mn. 69/2005. ccc W )34 *-Ó1 Così deciso, il 02/07/2026 _t .:.-. - J L1J . 0 P C) g N Il consigliere estensore Il Presidentez cp O 2: Mariella IanrXìciello Ang C pozzi — ZD r) CD .... J ) I- i•r) L è- o Cf) 4 CLL.L., CD =I iQ a