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Ordinanza — n. 25017/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as conditional suspension requires explicit party agreement. The court rejected the appeal because the defendant was not part of the plea deal. The ruling establishes that judges cannot alter agreed terms unilaterally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25017/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay associated costs. The appellant challenged a sentence of two months' imprisonment, arguing the judge wrongly denied conditional suspension despite the defendant's lack of agreement to the plea deal. The court ruled that granting such relief would alter the agreed terms between the prosecution and defense, which is strictly prohibited under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma-bis, cod. proc. pen.; The court cannot grant conditional suspension of sentence if the parties did not agree to it, as this would violate the binding nature of the plea deal.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence plea deal agreement cassation appeal inadmissibility binding nature of plea alteration of agreed terms sospensione condizionale della pena revoca dell'opposizione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
ned Amine nato in TUNISIA il 06/07/2006 avverso la sentenza del 11/03/2026 del TRIBUNALE di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe è stata applicata a Sefsefi Mohamed Amine.ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
ned Amine nato in TUNISIA il 06/07/2006 avverso la sentenza del 11/03/2026 del TRIBUNALE di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe è stata applicata a Sefsefi Mohamed Amine.ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022 Boccardo
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Testo completo

ned Amine nato in TUNISIA il 06/07/2006 avverso la sentenza del 11/03/2026 del TRIBUNALE di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa; Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe è stata applicata a Sefsefi Mohamed Amine.ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'ad 337 cod. pen. allo stesso contestato; rilevato che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato; rilevato che, secondo quanto previsto dall'ad ; 448, comma -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che nel caso il ricorrente ha contestato la motivazione resa dal giudice nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, espressamente rimasto estraneo al patto; ritenùto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (ex multis, cfr Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022 Boccardo, Rv. 283191, nella parte motiva, par. 4, punto 2) , esclude che il giudice possa concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena al quale le parti non abbianosubordinato la richiesta di applicazione della pena concordata o al quale, comunque, non abbiano concordemente consentito, attesa la non consentita alterazione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti che definisce e delimita il relativo orizzonte decisionale; ritenuto, in coerenza, che tanto rende indifferente il percorso argomentativo tracciato a fondamento della mancata concessione del beneficio e al contempo inammissibile il ricorso, perché prospettato al di fuori dei limiti sopra rassegnati; ritenuto, infine, che la relativa declaratoria va resa de plano, con conseguente condanna del ricorrente alle pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M