Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24692/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to appellant's waiver of acquittal arguments in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24692/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedural steps because the appellant had previously waived all grounds for appeal. The defense argued that the appellate court failed to examine statutory acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this argument infounded. The decision rests on the principle that once an appellant renounces specific appeal grounds, the second-instance judge is limited to reviewing only the non-waived issues, rendering a separate analysis of waived acquittal causes unnecessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Upon the reintroduction of appellate plea bargaining, the second-instance judge, upon accepting the plea, need not motivate the absence of acquittal grounds if the appellant has renounced them, as the devolutive effect of the appeal limits cognition to non-waived grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate plea bargaining waiver of appeal grounds acquittal causes second instance limitation inadmissible appeal devolutive effect procedural waiver remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 56 della legge n. 103 del 2017
pen., rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione, rappresentando l'insussistenza degli elementi per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione, rappresentando l'insussistenza degli elementi per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla stregua di quanto enunciato in fatto nella parte motiva.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Alla relativa deciaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione, rappresentando l'insussistenza degli elementi per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla stregua di quanto enunciato in fatto nella parte motiva.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv.
sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o il 03/09/1984 a Napoli avverso la sentenza del 05/02/2026 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 13 maggio 2024, dichiarava Armando Cimmelli colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 391-ter cod. pen. e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, con la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. f 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello dì Napoli, recependo l'accordo intervenuto fra le parti, previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversidal trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione, rappresentando l'insussistenza degli elementi per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla stregua di quanto enunciato in fatto nella parte motiva.

3. Il difensore di Cimmelii ha presentato ricorso, censurando la violazione di legge circa il mancato esame della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

4. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che aspecifico.

5. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).

6. Alla relativa deciaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. P.Q.M