Cassation appeal dismissed for inadmissibility as claims were errors of judgment, not perceptual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant alleged errors of judgment rather than perceptual errors. The appellant claimed the judges confused him with an omonymous individual, but the court found the decision based on objective elements and involved evaluative choices. Consequently, the remedy under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure was deemed inapplicable, leading to the dismissal of the request and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis cod. proc. pen.; The remedy for perceptual errors in cassation applies only to mistakes in reading internal acts or perceiving processual results, excluding errors of legal interpretation or evaluative judgments made by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a Santa Eufemia di D'Aspromonte il 05/11/1955 avverso la sentenza del 17/02/2026 della Corte di cassazione Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 - bis cod. proc pen. nell'interesse di Carmine Napoli con cui si deduce l'errore di fatto in punto di corretta identificazione dell'imputato da parte dei Giudici di legittimità che avrebbero confuso il ricorrente con altro soggetto omonimo.
2. Premesso che per pacifica giurisprudenza di legittimità: - l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dì cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (così Sez.
U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P., Rv. 221280-01);- non si è al cospetto di errore percettivo, bensì di giudizio, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo; si tratti di errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali; si tratti di errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risolti in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.
3. Ritenuto che nel caso di specie, a fronte di una sentenza nella quale (cfr. pag. 160) si è dato conto delle ragioni che hanno suffragato l'individuazione dell'autore del reato nella persona di Napoli, sulla base di elementi oggettivi, non sono prospettati se non assertivamente errori percettivi, ma solo pretesi errori di valutazione e di giudizio, insindacabili con il rimedio processuale attivato (ex multis, Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso è stato presentato al di fuori dei casi in cui il rimedio è utilizzabile, risultando dunque inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. P.Q.M