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Sentenza — n. 24241/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding judge's assessment of recidivism risk and suitability of prison custody.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24241/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to replace prison custody with home detention. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh the passage of time and the secondary role in the drug trafficking conspiracy. The court ruled that the appeal lacked new facts and merely challenged the judge's evaluation of existing evidence regarding the risk of reoffending.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appellate judge reviewing a detention order is not required to re-examine the conditions justifying the measure but must only verify legal correctness and adequacy of motivation regarding new facts; appeals challenging the factual reconstruction or the judge's evaluation of existing circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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detention order review home detention substitution risk of reoffending appellate jurisdiction limits new facts requirement procedural inadmissibility custodial measure suitability scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 309 c.p.p.
n 309/90 - peraltro non titolo custodiale - era argomento che già aveva orientato, in sede di riesame ex art. 309 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost., sent. n 186 del 13 giugno 2000
- la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Secondo la contestazione, lo Scalia avrebbe, unitamente al coimputato Ranno, svolto il ruolo di corriere nel corso dell'anno 2022 (cfr capi 6 e 7): per tali episodi e per ulteriori episodi di detenzione ai fini di spaccio ex art. 73 d.P.R.
art. 309 cod. proc. pen
n 309/90 - peraltro non titolo custodiale - era argomento che già aveva orientato, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il giudizio di idoneità e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito
Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino
Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez.
Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli
Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017
Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).
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Testo completo

o nato a Catania il 21/02/1996 avverso l'ordinanza del 07/04/2026 del Tribunale del riesame di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria Elena Gamberini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie di replica presentate dall'Avv. Giuseppe Magnano, difensore di fiducia di Sebastiano Scalia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catania rigettava l'appello avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Catania del 18.02.2026, con cui era stata respinta l'istanza di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a Sebastiano Scalia in relazione a due fattispecie di cessione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti.1.1. Secondo la contestazione, lo Scalia avrebbe, unitamente al coimputato Ranno, svolto il ruolo di corriere nel corso dell'anno 2022 (cfr capi 6 e 7): per tali episodi e per ulteriori episodi di detenzione ai fini di spaccio ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 9 e 15, commessi in epoca successiva e sino all'anno 2024) lo Scalia riportava condanna in primo grado, all'esito del rito abbreviato, alla pena complessiva di otto anni di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza Sebastiano Scalia, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso con cui ha dedotto: - vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione nel reato e alla adeguatezza nonché alla idoneità della sola misura della custodia cautelare in carcere a preservare l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato. I Giudici della cautela non avrebbero ai fini di tale valutazione congruamente considerato:

a) il tempo trascorso dall'applicazione della misura , trattandosi di fatti risalenti all'anno 2022;

b) la conclusione del giudizio di primo grado, con l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo e la condanna alla pena di otto anni di reclusione anche per altre fattispecie non costituenti titolo cautelare;

c) il ruolo di secondo piano, assunto nella vicenda in esame; d)l'ammissione degli addebiti.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata- il pubblico ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va in premessa rilevato che il Giudice della cautela, investito in sede di appello avverso un provvedimento di rigetto di sostituzione o revoca di una misura cautelare, "non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato" ( così in motivazione Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 — 01). 22.1.

Il Tribunale di Catania - sulla base di valutazioni congrue e per nulla illogiche - ha efficacemente rilevato come la situazione complessivamente rilevata rendesse ancora attuale e concreto pericolo di recidivanza e come i pericula libertatis non fossero fronteggiabili con la misura custodiale meno afflittiva degli arresti domiciliari, seppure con il presidio del braccialetto elettronico. Il fatto che i Giudici - si legge nel provvedimento impugnato - non avessero ritenuto grave la piattaforma indiziaria in relazione al delitto associativo ex art. 74 d.PR. n 309/90 - peraltro non titolo custodiale - era argomento che già aveva orientato, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il giudizio di idoneità e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.

Si tratta, dunque, di un tema non proponibile nuovamente in questa fase, essendosi sul punto formato il "giudicato cautelare". Ed ancora, il decorso del tempo dall'applicazione della misura, elemento enfatizzato nel ricorso, nel delineato contesto storico fattuale , assumeva un valore neutro in punto di attenuazione delle esigenze cautelari e ciò in ragione :

a) della reiterazione, dopo i fatti del 2022 per cui il ricorrente è in vinculis, di ulteriori reati della stessa indole almeno fino al 2024;

2) del ruolo, per nulla secondario, assunto dallo Scalia, che era un corriere della droga, contiguo a contesti delinquenziali anche di stampo mafioso. 2.2.Tale incedere motivazionale è esente da criticità logico - giuridiche. La esclusione del "quid novi" - quale fattore sopravvenuto in grado di assolvere ad una funzione contenitiva delle esigenze cautelari - poggia, dunque, su argomentazioni ineccepibili, con cui il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi, piuttosto, ad esprimere un generico dissenso e una opposta valutazione di elementi già congruamente valutati e non ulteriormente valutabili.

Occorre infatti rammentare che, anche con riferimento alle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge e/o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976;

Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

3. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n 186 del 13 giugno 2000). 3 P.Q.MIl Consi stensore Il Pr sidenteMari n 'cieli° Mas rhAicciarelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 01 LUG 2026 GTUDI Z1 ARTO TL 71,1N71° ma Cirimele 1,)0 t t. S S 4