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Sentenza — n. 24234/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for assault due to prescription but reduces sentence for violence against public official.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24234/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate judgment regarding the crime of personal injuries because the statute of limitations had expired before the final ruling. While the defendant argued for dismissal due to prescription, the court found the crime of violence against a public official still within the limitation period. Consequently, the conviction for assault was erased, but the sentence for the remaining charge was recalculated and reduced.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 1; Art. 161, comma 2; Art. 620 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by prescription before the appellate judgment, the conviction must be annulled, but the appeal is rejected in part to allow recalculation of the penalty for remaining crimes.

Parole chiave

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statute of limitations prescription extinction violence against public official appellate annulment penalty recalculation reati contro la pubblica autorità reati violenti sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 1, cod. pen.
Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione, a norma dell'art. 157, comma 1, cod. pen., risulta essere pari a sei anni.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma 2, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale e dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
E' inammissibile il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 620 cod. proc. pen.
Il ricorso va, invece, respinto nel resto con la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Sempre in limine occorre rilevare che al Crispi è contestata la recidiva qualificata, nella forma della recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod.
art. 157 cod. pen
Avverso la sentenza, Antonio Crispi, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato a due motivi: - vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.
art. 582 cod. pen
Tanto premesso, il motivo è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 582 cod. pen., mentre va rigettato nel resto.
art. 336 cod. pen
A differenti conclusioni si deve pervenire in ordine al reato di cui all'art. 336 cod. pen.
art. 620 cod. proc. pen
Il ricorso va, invece, respinto nel resto con la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023
ex plurimis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv.
Sez. 4, n. 62 del 25/11/2025
(ex plurimis, Sez. 4, n. 62 del 25/11/2025, Rv.
Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019
Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Rv.
Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015
276016 — 01; Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, Rv.
Zolotoukhine c. Russia
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Testo completo

ato a Caserta il 10/09/1966 avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte di appello di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Maria Elena Gamberini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al delitto di lesioni personali, estinto per prescrizione, e il rigetto nel resto con rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza il 15 maggio 2023 con cui Antonio Crispi veniva ritenuto responsabile dei reati di violenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali e condannato alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza, Antonio Crispi, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato a due motivi: - vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per essere i reati prescritti prima della pronuncia della sentenza di appello.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata- il pubblico ministero ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che si espongono.

2. E' inammissibile il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo non è stato proposto con l'atto di appello e in ogni caso non è sorretto da interesse concreto ed attuale, essendo state le circostanze in oggetto già concesse dai giudici del merito.

3. Con il secondo motivo si deduce l'omessa declaratoria dell'intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza d'appello. Il motivo è ammissibile alla stregua dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite "Ricci" (cfr. sent. n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819-01), secondo cui l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito si traduce in un errore di diritto, deducibile ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. Sempre in limine occorre rilevare che al Crispi è contestata la recidiva qualificata, nella forma della recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. Tale circostanza aggravante - che rientra nel novero delle circostanze ad effetto speciale - incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma 2, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma 2, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 213/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214-01). Ed ancora, è bene richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui, in relazione ai delitti puniti, nel massimo, con pena detentiva inferiore a sei anni, rispetto ai quali sia contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento per tale circostanza dev'essere operato sulla pena edittale stabilita per il delitto, consumato o tentato, e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 62 del 25/11/2025, Rv. 289110 — 01;

Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Rv. 276016 — 01; Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, Rv. 265578 — 01). Tanto premesso, il motivo è fondato limitatamente al reato di cui all'art. 582 cod. pen., mentre va rigettato nel resto. 3.1. Il reato di lesioni personali - in ragione del suo massimo edittale e per effetto dell'aumento di due terzi, ex art. 161, comma 2, cod. proc. pen.- risulta estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. Ed infatti, il reato di lesioni personali è punito, nel massimo, con la pena di tre anni di reclusione; su tale pena va calcolato l'aumento dei due terzi per la recidiva qualificata, quale circostanza ad effetto speciale, così pervenendosi alla pena di anni cinque di reclusione.

Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione, a norma dell'art. 157, comma 1, cod. pen., risulta essere pari a sei anni. Dovendosi considerare l'intervento di valide ed efficaci cause di interruzione del corso della prescrizione, il termine di sei anni, per effetto della recidiva qualificata, va aumentato di ulteriori 2/3, pervenendosi così al termine massimo di anni dieci di reclusione. Tale termine, per effetto delle cause di sospensione intervenute nei giudizi di merito per la durata complessiva di anni uno e di mesi quattro, subisce un'ulteriore dilazione, giungendosi a quello finale di anni undici e mesi quattro.

Considerato, dunque, il tempus commissi delicti, risalente al 3 aprile 2014, la prescrizione è ampiamente decorsa al più tardi in data 3 agosto 2025, prima della sentenza di appello, emessa il successivo 24 ottobre 2025. 3.2. A differenti conclusioni si deve pervenire in ordine al reato di cui all'art. 336 cod. pen. Il reato in oggetto è punito, nel massimo, con la pena di cinque anni di reclusione; per effetto della recidiva qualificata, il tempo necessario a prescrivere sarà pari ad anni cinque, aumentati di 2/3 e, dunque, pari a complessivi anni otto e mesi quattro. 3A seguito dell'interruzione della prescrizione, il termine ordinario, per effetto della contestata recidiva, va aumentato di ulteriori 2/3 (cioè di anni cinque, mesi sei e giorni venti), pervenendosi ad anni tredici, mesi dieci e giorni venti, termine certamente non ancora compiutamente decorso, anche tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per la durata complessiva di anni uno e mesi quattro.

4. Alla stregua delle svolte considerazioni, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello. Il ricorso va, invece, respinto nel resto con la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. in mesi sei di reclusione.

P.Q.M.

Annulla se P.Q.MDEPOSITATO IN CANCELLERIA IL O 1 LUG 2026 ,s 71N310GIUDYluseppina Cirimel Dott. 4