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Sentenza — n. 24062/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming factual error regarding co-defendant's possession of stolen cars.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24062/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal filed by Michele Raso inadmissible against a conviction for receiving and laundering stolen vehicles. Raso argued that the lower courts incorrectly attributed the possession of the stolen cars to him based on a logical leap regarding his co-defendant's location. The court rejected this, ruling that the appeal sought to re-evaluate evidentiary assessments rather than correct a perceptual error within the trial records.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary appeal under Art. 625-bis c.p.p. admits only perceptual errors in reading internal trial documents, excluding logical errors in evaluating evidence or assessing the probative value of facts.

Parole chiave

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extraordinary appeal perceptual error logical evaluation evidentiary assessment receiving stolen goods co-defendant liability procedural inadmissibility ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 625-bis cod. proc. pen
Tramite il proprio difensore di fiducia, Michele Raso propone ricorso exarticolo 625-bis cod. proc. pen.
articolo 616 cod.proc.pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassadelle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equofissare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sezioni unite, 27 marzo 2002, Basile
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Testo completo

di Cassazione, seconda sezionepenalevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FrancescaCeroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. Filippo Giunchedi, difensore di Michele Raso, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Tramite il proprio difensore di fiducia, Michele Raso propone ricorso exarticolo 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Seconda Sezione penaledella Corte di cassazione emessa in data 5 febbraio 2026, che ha dichiaratoinammissibile il ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza della Corte diappello di Reggio Calabria del 22 maggio 2025, che ha confermato la condanna diMichele Raso in concorso con Ferdinando Ciricosta per i reati di ricettazione (capoA) e di riciclaggio (capi B, C, D, E).Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625-bis cod. proc. pen., sostenendosi che la decisione impugnata sarebbe il frutto diun errore di fatto, causato dalla utilizzazione di informazioni relative alla posizionedel coimputato Ciricosta e che sono state estese alla posizione del Raso.In particolare, si riportano brani del ricorso originario con i quali si eraevidenziato che il cancello che delimitava l’area in cui sono state rinvenute le autodi provenienza furtiva veniva lasciato sempre aperto e che la valorizzazione deicontatti telefonici tra Ciricosta e Bevilacqua (l’autore del furto della Fiat Panda dicui al capo A) e la responsabilità del Raso era frutto di un salto logico perché ilocali in cui erano state trovate le autovetture di provenienza furtiva erano nelladisponibilità del solo Ciricosta.Conseguentemente si chiede che venga disposto l’annullamento dellasentenza.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La Corte di cassazione nell'esaminare il ricorso proposto avverso la sentenzadella Corte di appello di Reggio Calabria, lo ha dichiarato inammissibile, dopo averpreso in esame anche i motivi di ricorso qui riproposti che investivano proprio ladiversità degli elementi a carico dei due imputati.In proposito, vale il principio in forza del quale l'errore di fatto verificatosi nelgiudizio di legittimità, che può essere fatto valere con il rimedio straordinarioprevisto dall'articolo 625-bis cod.prc.pen., è solo l'errore percettivo causato dauna svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella letturadegli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processoformativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanzeprocessuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbestata adottata senza di esso.

Mentre, qualora la causa dell'errore non siaidentificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e ladecisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore difatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr.Sezioni unite, 27 marzo 2002, Basile).Nel caso di specie il concorso del ricorrente nei reati di ricettazione ericiclaggio è stato argomentato sulla base della ritenuta coerenza logica dellavalutazione operata dalle due sentenze di merito in ordine alla ritenuta riferibilitàad entrambi gli imputati dell’area pertinenziale dell’officina meccanica in cui sonostati trovati presenti sul posto al momento dell’intervento dei carabinieri e delrinvenimento delle autovetture di provenienza furtiva.Si tratta, pertanto, di valutazioni poste a sostegno di un giudizio diresponsabilità formulato su base indiziaria, in forza di argomenti logici che nonpossono essere rivalutati in sede di ricorso straordinario.Peraltro, nemmeno nel ricorso si chiariscono quali sono le circostanze di fattoche sarebbero state oggetto di un errore percettivo da parte della Corte dicassazione, essendosi solo in modo apodittico affermato che non sarebbe correttal’affermazione secondo cui l’area in cui sono state trovate le autovetture fossenella disponibilità anche del Raso e che tra i due imputati vi fosse unacollaborazione nella gestione delle attività svolte nell’officina meccanica adiacente.Il ricorrente, quindi, in modo inammissibile ha sollecitato con il rimedio delricorso straordinario una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie,che al di là della fondatezza o meno della tesi proposta, non possono essere piùrivalutate, essendo estranei all'ambito di applicazione dell'istituto del ricorsostraordinario gli errori di valutazione logica delle emergenze probatorie.Nel caso di specie, il ricorrente lungi dal denunciare degli errori percettiviripropone delle censure che investono unicamente la valutazione delle prove ed ilvaglio del significato dimostrativo del loro contenuto, senza evidenziare qualicircostanze di fatto di oggettiva immediata rilevabilità sarebbero state oggetto diuna errata percezione da parte della Corte di cassazione.Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile.2.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassadelle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equofissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 maggio 2026Il consigliere estensore Il PresidenteRiccardo Amoroso Pierluigi Di Stefano