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Ordinanza — n. 24059/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and insufficient motivation regarding sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24059/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a reduced sentence by alleging insufficient motivation under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked valid legal grounds and failed to properly address the statutory requirements for challenging sentencing reductions.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal against a sentence pronounced under Article 599-bis is inadmissible if it alleges violations of law or lack of motivation without meeting the strict procedural requirements for such denunciations.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing reduction lack of motivation Article 606 criminal procedure Article 129 criminal procedure procedural costs partial reform concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazionedell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
a) all’art. 129 cod. proc.pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza(Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 – 01);
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 13/02/2026, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., laCorte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunaledi Napoli in data 06/05/2021, di condanna di Matuozzo Giosuè per l'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 13/02/2026, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., laCorte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunaledi Napoli in data 06/05/2021, di condanna di Matuozzo Giosuè per l'art.
art. 337 cod.pen
art. 129 cod. proc.pen
a) all’art. 129 cod. proc.pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza(Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102
Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Rv. 288577
Sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.
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Testo completo

la Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia BenedettiIN FATTO e DIRITTO1. Con sentenza del 13/02/2026, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., laCorte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunaledi Napoli in data 06/05/2021, di condanna di Matuozzo Giosuè per l'art. 337 cod.pen., su concorde richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche ritenuteequivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena in mesi 10 di reclusione,confermando nel resto.2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazionedell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e) cod. proc. pen., ritenendo che la Corte diappello abbia offerto una motivazione carente e insufficiente sul punto dellarideterminazione della pena per effetto della riduzione.3. Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia laviolazione di legge e il difetto di motivazione in relazione:

a) all’art. 129 cod. proc.pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza(Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 – 01);

b) al trattamentosanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n.32138 del 10/09/2025 Rv. 288577 – 01);4. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile ed ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi diinammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Grazia Benedetti Pierluigi Di Stefano