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Sentenza — n. 24048/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24048/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24048/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli,che ha concluso per la reiezione del ricorso;CONSIDERATO IN FATTO1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli haconfermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa ai danni di DomenicoMoretti ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 336 e 341-bis cod. pen.2.Propone ricorso la difesa dell'imputato ed evidenzia violazione di legge evizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità reso con riferimentoall'articolo 341-bis cod. pen.In particolare, si evidenzia che con il ricorso in appello non si contestava lamancata prova della potenziale percezione dell'offesa posta fondamento dellaritenuta responsabilità per il reato in questione, bensì si evidenziava il mancato edoveroso accertamento del requisito riguardante le più persone che nel casoavrebbero percepito o potuto percepire la frase oltraggiosa contestata conl’imputazione.Ad avviso della difesa, il richiamo reso al tono non moderato della voce daparte del Moretti costituirebbe al più una mera suggestione; né si sarebbe tenutoconto che i detenuti non sempre sono all'interno delle loro celle del loro repartoma possono essere impegnati in attività fuori cella.In conclusione, la valutazione resa sul punto si sarebbe fondata su merecongetture, non in grado di supportare il ritenuto giudizio di responsabilità.3.

Regesto Legislator

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articolo 341-bis cod. pen, art 341- bis cod. pen; Sentenza — n. 24048/2026 — snpen · Corte di Cassazione: pen.2.Propone ricorso la difesa dell'imputato ed evidenzia violazione di legge evizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità reso con riferimentoall'articolo 341-bis cod. pen.In particolare, si evidenzia che con il ricorso in appello non si contestava lamancata prova della potenziale percezione dell'offesa posta fondamento dellaritenuta responsabilità per il reato in questione, bensì si evidenziava il mancato edoveroso accertamento del requisito riguardante le più persone che nel casoavrebbero percepito o potuto percepire la frase oltraggiosa contestata conl’imputazione.Ad avviso della difesa, il richiamo reso al tono non moderato della voce daparte del Moretti costituirebbe al più una mera suggestione; né si sarebbe tenutoconto che i detenuti non sempre sono all'interno delle loro celle del loro repartoma possono essere impegnati in attività fuori cella.In conclusione, la valutazione resa sul punto si sarebbe fondata su merecongetture, non in grado di supportare il ritenuto giudizio di responsabilità.3.

Parole chiave

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articolo 341-bis cod. pen art 341- bis cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 341-bis cod. pen
art 341- bis cod. pen

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Testo completo

025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli,che ha concluso per la reiezione del ricorso;CONSIDERATO IN FATTO1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli haconfermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa ai danni di DomenicoMoretti ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 336 e 341-bis cod. pen.2.Propone ricorso la difesa dell'imputato ed evidenzia violazione di legge evizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità reso con riferimentoall'articolo 341-bis cod. pen.In particolare, si evidenzia che con il ricorso in appello non si contestava lamancata prova della potenziale percezione dell'offesa posta fondamento dellaritenuta responsabilità per il reato in questione, bensì si evidenziava il mancato edoveroso accertamento del requisito riguardante le più persone che nel casoavrebbero percepito o potuto percepire la frase oltraggiosa contestata conl’imputazione.Ad avviso della difesa, il richiamo reso al tono non moderato della voce daparte del Moretti costituirebbe al più una mera suggestione; né si sarebbe tenutoconto che i detenuti non sempre sono all'interno delle loro celle del loro repartoma possono essere impegnati in attività fuori cella.In conclusione, la valutazione resa sul punto si sarebbe fondata su merecongetture, non in grado di supportare il ritenuto giudizio di responsabilità.3.

La difesa ha allegato una memoria con la quale ha ribadito l’ammissibilitàe la fondatezza delle censure.RITENUTO IN DIRITTO1.Il ricorso merita accoglimento e porta all’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente al reato di cui all’art 341- bis cod. pen., con conseguenteespunzione dal trattamento sanzionatorio irrogato della quota parte di penairrogata all’imputato ex art 81 cod. pen per tale titolo di reato.2. Rispondendo al motivo di appello riferito alla rilevata assenza delle piùpersone che avrebbero percepito la frase oltraggiosa proferita dall'imputato neiconfronti dell'assistente Fabozzi in servizio presso la polizia penitenziaria dellaCasa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, la Corte d'appello ha evidenziatoche dalla relazione di servizio dell'assistente sarebbe emerso che “le offesevennero pronunciate subito dopo il giro mattinale dell'infermiere tra le celle deidetenuti”.

Da qui l’affermata configurabilità del reato in questione, atteso chesarebbe in coerenza “logico ritenere che il tono della voce dell'imputato non fossemoderato proprio per attirare l'attenzione dell’agente”.Ad avviso della Corte, infatti, doveva ritenersi “integrato il reato di oltraggioa pubblico ufficiale che richiede la mera potenziale percezione delle espressionioltraggiose laddove la presenza di più persone risulti comunque dimostrata, nondovendosi provare il diverso dato della effettiva percezione”.3.L’assunto, come rimarcato dal ricorrente, si fonda su un ragionamento che,con specifico riguardo ad uno dei tratti costitutivi del reato in contestazione, nonconsente di sostenere il giudizio di responsabilità.Se è vero, infatti, che la configurabilità del reato in questione presupponeanche la sola potenziale percepibilità della frase oltraggiosa da parte di piùsoggetti, è parimenti vero che tale possibilità va ancorata ad elementi, anchesoltanto logici, rispettosi del parametro di giudizio dell’oltre ogni ragionevoledubbio, quanto al dato della detta percepibilità, non potendosi ritenere sufficienteal fine la sola plausibilità del ragionamento che porta al giudizio di responsabilità.Nel caso, le considerazioni spese dalla Corte del merito a sostegno del dettorequisito costitutivo hanno all’evidenza contenuti in parte congetturali (quellorelativo al tono della voce dell’imputato, assertivamente elevato, ritenuto talesenza ancorare il dato a riscontri effettivi); in parte inadeguati al fine (la possibilepresenza di altri detenuti non altrimenti confermata se non in ragione del momentoin cui la condotta venne tenuta, coincidente con il passaggio mattutino dell’addettoall’infermeria), perché espressione di una regola logica relazionale fondata suparametri di sola plausibilità, se non di mera verosimiglianza.4.

Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, corretto come daordinanza resa da questa stessa Corte in data 3 giugno 2026. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste,limitatamente al reato di cui all’art 341 bis cod. pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' RADDUSA PIERLUIGI DI STEFANO