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Sentenza — n. 24036/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court ruling denying associate's standing to prosecute theft against sports association common funds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24036/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Trento Tribunal's order denying an associate's standing to file a complaint for misappropriation against a sports association. While the lower court argued the associate lacked direct property rights due to the absence of shares, the higher court held that associates possess indirect economic interests and contractual rights derivable from their status. Consequently, the court ruled that the associate has legitimate standing to protect the association's common funds, ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.; Art. 16 lett. h) Statuto: The absence of shares in a sports association does not preclude an associate from having legitimate standing to prosecute misappropriation against the common funds, as they retain indirect economic interests and contractual rights.

Parole chiave

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legitimate standing sports association misappropriation common funds indirect economic interest criminal complaint association statute diritto di ricorso delle associazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.
Art. 16 lett. h) Statuto
Art. 38 cod. civ.
Artt. 1321 e 1174
Art. 24, primo comma cod. civ.
Artt. 2500-octies cod. civ.
civ.) la qualità di associato per atto inter vivos a titolooneroso e può anche avvenire che l’associazione si trasformi in una società dicapitali (artt. 2500-octies cod. civ. e 6 del d.lgs.
d.lgs. n. 36/2021
e 6 del d.lgs. n. 36/2021) con unacorrispondente aspettativa economica valorizzabile in capo all’associato (Cass.
art. 309, co. 7, c.p.p.
P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diTrento competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo Costanzo Pierluigi Di Stefano
art. 38 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 4600 del 22/01/2026
Sez. U n. 4460 del 19/01/1994
Sez. 2 n. 45863 del 24/09/2019
Cass. Sez. 5 12/03/2007 n. 5746
Sez. 1 n. 12426 del 01/10/1990
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Testo completo

lpra' Alessia, nato a Pozza di Fassa il 15/03/1969,avverso l'ordinanza del 03/03/2026 del Tribunale della libertà di Trento diTrentoudita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri checonclude per annullamento dell’ordinanza con rinvio;udito l'Avvocato Alberto Berardi del Foro di Padova, che, in difesa di Dal Pràanche, in sostituzione (con delega orale) dell'Avvocato Urbano Bessegato delRITENUTO IN FATTO1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Trento ─ decidendo su rinviodalla Corte di cassazione (Sez. 2 n. 4600 del 22/01/2026) ─ ha annullato il decretodi perquisizione personale, locale e informatica emesso dalla Procura dellaRepubblcia presso il Tribunale di Trento il 24 settembre 2026 per acquisire dati inrelazione a una prospettata appropriazione indebita ex artt. 81, comma secondo,110 e 646 cod. pen.

─ mediante bonifici e prelievi privi di causale ─ da parte diLorenzo Cemin, presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica Ski TeamIl Tribunale ha ritenuto che ─ a differenza dei casi, inerenti a società,considerati nella sentenza con la quale la Corte di cassazione ha annullato laprecedente ordinanza del Tribunale ─ nella fattispecie, riguardante unaassociazione sportiva dilettantistica, nella quale non esistono quote o azioni, nédiritti alla ripartizione degli utili, l’associato non è titolare di beni giuridici analoghia quelli dei quali è titolare il socio di una società, sicché non può considerarsipersona offesa dal reato di appropriazione indebita.Su questa base, ha escluso che il querelante Marco Franco, socio e presidentevicario della Associazione fosse legittimato a presentare querela perché haconsiderato che legittimato alla proposizione di una querela a tutela della integritàdel patrimonio della associazione è solo il suo presidente, quale legalerappresentante, sicché quando, come nel caso in esame, emerge un conflitto diinteressi (poiché proprio il presidente è accusato di un reato che vede lesol’interesse della associazione) compete al Consiglio Direttivo, come atto distraordinaria amministrazione ex art. 16 lett.

h) dello Statuto presentare querelanei confronti del presidente o delegare tale potere a soggetto diverso dalpresidente, quale il vicepresidente vicario.2. Nel ricorso per cassazione presentato dal Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Trento si chiede l’annullamento della ordinanza.Si osserva che erroneamente il Tribunale ha escluso la possibilità di derogarealle previsioni dello Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica SkiTeamavrebbe inciso sulla segretezza delle indagini e, in particolare, sulla efficacia dellaperquisizione.Si aggiunge che anche l’associato ha un interesse qualificato alla integrità delpatrimonio della associazione poiché versa annualmente un contributo in denaroche concorre a integrare la risorsa fondamentale per il funzionamento dellaassociazione, sicché ha anche un interesse alla trasparenza della situazionepatrimoniale della associazione.Si evidenzia che, secondo la giurisprduenza della Corte di cassazione inmateria di appropriazione indebita e di furto, il potere di proporre querela spettaal soggetto semplice garante rispetto alla esigenza di una corretta gestione delpatrimonio.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

La sentenza della Corte di cassazione (Sez. 2 n. 4600 del 22/01/2026) cheha annullato la precedente ordinanza del Tribunale di Trento ha rilevato che ilTribunale si era discostato dal consolidato e condivisibile principio di dirittosecondo cui la legittimazione alla proposizione della querela per il reato diappropriazione indebita ai danni della società amministrata (o di ente giuridico) daparte del legale rappresentante che sia anche socio di maggioranza (nella specie,anche presidente vicario dell’Associazione) spetta al singolo socio titolare delleresidue quote, dovendo lo stesso considerarsi non solo danneggiato dal reato, maanche persona offesa, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla integritàdel patrimonio sociale (Sez. 7, n. 18553 del 23/04/2025;

Sez. 2, n. 21069 del24/01/2023, Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Rv. 278831; Sez. 2, n. 40578 del24/09/2014, Rv. 260363).L’assunto alla base di questa interpretazione è che se, di regola, nei reatipatrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporre querelaappartiene soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare ilmedesimo principio quando la condotta illecita è stata realizzata proprio daquest’ultimo.2. Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha puntualmente enunciato ilprincipio di diritto da tenere presente in relazione alla fattispecie concreta,valutando la legittimazione a proporre querela in capo all’associato per il reato diappropriazione indebita ai danni del fondo comune di un’associazione sportivadilettantistica.L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte diCassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto che da essa decisa èinderogabile (Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196893), sicché ilgiudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonomavalutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto agiustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente oesplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modovincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n.45863 del 24/09/2019, Rv. 277999).3. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale non ha formalmente negletto ilprincipio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma ha argomentato che allafattispecie concreta in esame inerisce altra condizione normativa cosìdisattendendo la qualificazione\\ giuridica dei fatti che la Corte di cassazione avevaadottato.Deve al riguardo ribadirsi che una associazione sportiva dilettantisticaappartiene alla categoria degli enti, (composti da due o più persone fisiche ogiuridiche che intendono perseguire uno scopo comune) senza fine di lucro, per iquali la garanzia per i creditori è offerta, oltre che dal fondo comune, anche dallaprevisione di una responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito innome e per conto dell'associazione (art. 38 cod. civ.)Pertanto, l’insussistenza, in capo all’associato, di una quota del patrimoniodell’associazione non esclude che questi abbia comunque altri diritti di naturapatrimoniale, che possono essere lesi da danni al fondo comune: l’associato ètitolare di altre utilità economiche – quand’anche solo indirette ─ possibili oggettidi contratti (artt. 1321 e 1174) connesse alla sua qualità, difatti può trasferire (art24, primo comma cod. civ.) la qualità di associato per atto inter vivos a titolooneroso e può anche avvenire che l’associazione si trasformi in una società dicapitali (artt. 2500-octies cod. civ. e 6 del d.lgs. n. 36/2021) con unacorrispondente aspettativa economica valorizzabile in capo all’associato (Cass. civ.Cass.

Sez. 5, 12/03/2007, n. 5746, Rv. 596611; Sez. 1, n. 12426 del 01/10/1990dep. 1991).Ne deriva l’annullamento della ordinanza impugnata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diTrento competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo Costanzo Pierluigi Di Stefano