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Sentenza — n. 23357/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea deal sentence due to waiver of grounds and material error correction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23357/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived the specific grounds for appeal regarding the plea agreement. Although the court acknowledged a material error in labeling mitigating circumstances as 'equivalent' rather than 'prevalent,' it ruled this did not justify reopening the case. Consequently, the appeal was dismissed, and the judgment was corrected to reflect the proper legal terminology.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea deal judgment is admissible only regarding the formation of the party's will to access the agreement; grievances concerning waived grounds or mere sentencing errors are precluded.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Agreement Waiver Cassation Admissibility Material Error Correction Preclusive Effect of Waiver attenuazione della pena alleggerimento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
pen.Pertanto, poiché, ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod.
Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 19415 del 27/10/2022
Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023
Sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022
Sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022, Ferrigno, Rv.283284 - 01; Sez.
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019
23614 del 18/5/2022, Ferrigno, Rv.283284 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023
Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023, Comito, Rv.
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Testo completo

rocuratore Nicola Lettieri cheha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsoProcedimento svolto con rito cartolare.RITENUTO IN FATTO1. XXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui laCorte di appello di Torino, in parziale riforma di quella pronunciata dal Giudicedell’udienza preliminare di Ivrea, previa declaratoria di non doversi procedere inrelazione al reato di cui al capo 3) perché estinto per prescrizione, su concorderichiesta delle parti, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti allacontestata aggravante, ha rideterminato la pena a lui inflitta per i residui reati inanni due di reclusione e dichiarato inammissibili i motivi di appello oggetto dirinuncia.Sono state liquidate le spese relative al grado in favore della parte civile.2.

Nel proposto ricorso l’imputato deduce, con un unico motivo, l’erroneitàdella statuizione relativa al giudizio di bilanciamento, avendo con il Procuratoregenerale concordato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inrapporto di prevalenza sulla contestata aggravante.3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.Le parti sono addivenute in appello al concordato sulla pena, nellamisura che è stata recepita dalla Corte di merito, con rinuncia ai motivi digravame.La rinuncia, quale atto abdicativo, ha effetti preclusivi dell’ulterioresvolgimento processuale, determinando il passaggio in giudicato della sentenzagravata in relazione ai capi che ne sono stati oggetto, come risulta dal combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.Pertanto, poiché, ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.,l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice delgravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, unavolta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, il giudice di appello non puòprenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base diun’ipotetica, implicita revoca di tale rinuncia, attesa la natura irrevocabile di tuttii negozi processuali, ancorché abbiano struttura unilaterale.Di qui il principio, costantemente affermato, secondo cui il ricorso percassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

èammissibile solo ove si deducano motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sonoprecluse le doglianze relative ai motivi rinunciati, ma anche alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., siapure con le puntualizzazioni al riguardo espresse dalla sentenza delle SezioniUnite, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01, secondocui, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, èproponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione diestinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia ditale sentenza.Sono altresì precluse le doglianze relative ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (tra le tante, si vedano Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023,Mangiacotti, Rv. 285655 - 01;

Sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022, Ferrigno, Rv.283284 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01).Ai sensi degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc.pen., va dunque dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi diimpugnazione proposti, che erano stati oggetto di rinuncia.3. Tuttavia, la indicazione in dispositivo della equivalenza – anziché dellaprevalenza - delle attenuanti generiche sulla aggravante della recidiva,all’evidenza costituisce un mero errore materiale, posto che la pena irrogatacorrisponde a quella richiesta ed i passaggi del calcolo sono corretti.4.

In ragione del rilevato errore materiale, deve omettersi la statuizione dicondanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.5. Nemmeno va disposta la condanna dell’imputato al pagamento dellespese in favore della parte civile.Ed invero, la parte civile non ha diritto alla rifusione delle spesesostenute, non avendo la stessa alcun titolo a costituirsi ed interloquire su unaquestione afferente alla sola pena, priva di ogni incidenza sulle statuizioni civili(analogamente, v. Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023, Comito, Rv. 285664 – 01,in fattispecie relativa alla revoca di diritto della sospensione condizionale dellapena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato sub iudice).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso. Rettifica il dispositivo della sentenza impugnatasostituendo la parola "equivalenti" con la parola "prevalenti".Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA RICCIO ERCOLE APRILEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.