Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23042/2026 — snpen Generato dall'IA

Custody in prison upheld for recidivist; appeal dismissed due to lack of new mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23042/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Alessandro Sambuco's appeal against the confirmation of his custodial sentence. The lower court applied preventive custody based on recidivism under Articles 81 and 99 of the Penal Code, rejecting any arguments for alternative measures. The appeal failed because the defendant presented no new facts or circumstances that would justify a change in the preventive measure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 309 c.p.p.; Art. 81, 99 c.p.: When preventive custody is confirmed due to recidivism, the appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate new facts or circumstances warranting a different measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive custody recidivism appeal dismissal penal code procedural appeal pericolo di reiterazione riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 309 c.p.p.
Con l'ordinanza in data 2 aprile 2026, emessa ai sensi dell'art. 309 cod.
Art. 81, comma 2, c.p.
Art. 99, comma 2, n. 3, c.p.
Art. 73, c.p.
Art. 80, lett. g), D.P.R. n. 309/1990
art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in data 2 aprile 2026, emessa ai sensi dell'art. 309 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osto da Sambuco Alessandro, nato ad Anzio il 03/09/1990 avverso l'ordinanza in data 02/04/2026 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in data 2 aprile 2026, emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di L'Aquila confermava l'ordinanza emessa in data 12 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara con la quale era stata applicata nei confronti di Sambuco Alessandro per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 99, comma 2, n. 3, cod. pen., 73, 80, lett. g), d.P.R. n. 309/1990 (capo d) la misura cautelare della custodia in carcere. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allaencelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 giugno 2026 Consigliere es Il Presidente Giuseppe Gaetano De Amicis \ DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2 3 G U 2026 t. FUNZION GIUDIZTAR o Dott.ssa G spina Cirimele 3