Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence due to waived grounds and lack of duty to motivate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Giuseppina Esposito against a second-instance judgment confirming a criminal conviction based on a settlement agreement. The appellant argued for acquittal under specific procedural articles and claimed the penalty was inappropriate, but the Court ruled that such grounds were waived by the parties' agreement to settle. Consequently, the Court held that the lower judge was not required to justify the penalty's congruity when a settlement exists, leading to the appeal's inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: When parties reach a settlement under Art. 599-bis, they waive all other grievances including lack of acquittal or penalty congruity, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da Esposito Giuseppina, nata a Napoli il 22/11/1972 avverso la sentenza del 28/01/2026 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuseppina Esposito, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, che, in accoglimento di concordato con il Pubblico ministero a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena nei termini convenuti tra le parti. Ella lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di:
1) esclusione di una pronuncia assolutoria ai sensi degli artt. 129, cod. proc. pen.;
2) non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);
3) misura e determinazione della pena.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Per unanime giurisprudenza di questa Corte (fra le tante: Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, essendo inammissibili, invece, le doglianze relative ai motivi rinunciati - come, nel caso di specie, quello sulla particolare tenuità del fatto - ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..
L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica, infatti, la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale o - secondo un indirizzo minoritario - anche soltanto illegittima: tema, tuttavia, che qui non interessa. La ricorrente si duole, infatti, solo dell'assenza di motivazione sulla congruità della pena; tuttavia, il giudice d'appello, in presenza di un concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis, cit., non è tenuto a motivare sulla congruità di esso, ma, semmai, sulle ragioni per le quali ritenga eventualmente di non assentirlo, come indirettamente si evince dalle disposizioni dei commi 3, 3-bis e 3-ter del medesimo art. 599-bis.
A questo aggiungasi che, per ovvie ragioni di coerenza sistematica, dell'eventuale incongruità del concordato non possa comunque dolersi la parte che lo ha concluso: tanto più quando - come nel caso in esame - neppure spieghi per quale motivo se ne lamenti.3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichi P.Q.M