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Sentenza — n. 22616/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against preliminary investigation order denying company release from seizure due to procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22616/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Enne Erre Arredamenti s.r.l.s. against a preliminary investigation order denying the company's request for release from seizure. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory and lacked decisive evidence regarding the link between the company and the investigated individual. The Court ruled that the appeal was inadmissible because it challenged a real security measure issued after an appeal rather than a coercive personal measure, and it attempted to question factual evaluations instead of legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against orders concerning real security measures issued after appeal are admissible only for violation of law, not for alleged defects in reasoning or factual assessment.

Parole chiave

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preliminary investigation security measures seizure release appeal admissibility violation of law factual evaluation procedural error inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il primo consiste nella violazione dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., per essere stata la decisione emessa olt.'e i termini previsti da tale disposizione.2.2.
Art. 281-286, cod. proc. pen.
Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale dei riesame o di appello in materia cautelare reale è possibile solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.).
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, n. 38265 del 25 novembre 2025
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Enne Erre Arredamenti s.r.l.s., in persona del legale rappresentante Rijtano Nico, nato a Catanzaro il 09/08/1993 avverso l'ordinanza del 29/01/2026 del Tribunale di Catanzaro; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Cristina Marzagalli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Rijtano è indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per i delitti di associazione per delinquere„ intestazione fittizia di beni, truffa ed autoriciclaggio, ch'egli avrebbe commesso in concorso con altri. 1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, la "Aiipadania" s.r.1., della quale egli aveva promosso la costituzione e che di fatto amministrava, avendone attribuito la carica di amministratore ad una "testa di legno", acquistava sui mercato nel nord Italia prodotti di varia natura, prevalentemente alimentari, senza pagarne il corrispettivo, poi trasportandoli in Calabri, dove venivano rivenduti ad esercizi commerciali compiacenti.I ricavi così ottenuti venivano, quindi, investiti in diverse società commerciali, tutte di fatto riferibili a lui od ai suoi correi, tra le quali la "Enne Erre Arredamenti" s.r.l.s., amministrata da suo figlio Nico. 1.2.

La società veniva attinta, pertanto, da decreto di sequestro preventivo e sottoposta ad amministrazione giudiziaria. La sua successiva istanza di dissequestro, avanzata sul presupposto dell'assenza di qualsiasi suo collegamento, anche solo di fatto, con Giuseppe Rijtano, veniva respinta dal Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento confermato dal Tribunale, a sèguito di appello da essa proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen.. L'ordinanza del Tribunale, però, impugnata per cassazione, veniva annullata con rinvio con sentenza n. 38265 del 25 novembre 2025, avendo questa Corte ravvisato carenze di motivazione tali da renderla «per certi versi apparente ed anche mancante». 1.3.

Decidendo, quindi, in sede di rinvio, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello e confermato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro, individuando plurimi elementi ritenuti dimostrativi della riconducibilità della società "Enne Erre" all'indagato Rijtano, vale a dire:

a) la maggior parte dei prodotti rinvenuti nella disponibilità della società risultavano in giacenza e privi di qualsiasi documentazione commerciale comprovante l'acquisto;

b) dalla contabilità della stessa risultano fatture emesse nei confronti della "Alipadania" e del suo amministratore fittizio, Eugenio Longo;

c) suo figlio Nico risulta aver finanziato la "Enne Erre", a partire dal 2017, con oltre 110.000 euro complessivi, nonostante la giovane età (è nato nel 1993) e le sue scarse risorse economiche documentate, risultando tutt'ora egli svolgere attività saltuaria di operatore di call center;

d) il predetto Longo lavorava alla cassa della "Enne Erre", peraltro in assenza di alcun contratto;

e) il deposito della società risulta adiacente e comunicante con quello della "Pi.Sa.Ni." s.r.I., i cui soci, in pari quote, sono Nico Rijtano e Pietro Procopio, fondatore insieme a Giuseppe Rijtano, di "Alipadania";

f) le società "Enne Erre", Pi.Sa.Ni." e la ditta individuale "Mega Casa" di Marika Rijtano, altra figlia di Giuseppe, sono assistite dallo stesso commercialista, presso il cui studio l'indagato è stato segnalato nell'atto di compiere attività di gestione di tale ditta.

2. Avverso tal ultima ordinanza ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore, la "Enne Erre Arredamenti" s.r.l.s., in persona dei suo legale rappresentante Nico Rijtano, sulla base di due motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., per essere stata la decisione emessa olt.'e i termini previsti da tale disposizione.2.2. Con il secondo, rubricato come "mancata assunzione di prove decisive - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione", si contestano le circostanze valorizzate dal Tribunale, obiettando che: la presenza di Giuseppe Rijtano presso lo studio commerciale non implica alcuna ingerenza nella gestione della società ricorrente, peraltro affidata ad amministratori giudiziari; non v'è alcuna documentazione contabile attestante acquisti compiuti da "Enne Erre" di merce proveniente da "Alipadania"; le fatture emesse verso quest'ultima e verso Longo dalla società ricorrente attestano semmai un credito della stessa verso tali soggetti;

Longo prestava servizio alla cassa della "Mega Casa" di Marika Rijtano, non della "Enne Erre"; i beni in esposizione nei locali di quest'ultima erano tutti in conto vendita, i proventi della relativa tale attività sono tutti documentati e sono stati man mano reinvestiti nella società, senza necessità, dunque, di ingenti conferimenti per la sua costituzione; Nico Rijitano non ha mai lavorato in un call center, semmai sua sorella Marika. Quanto, poi, all'ipotizzato "periculum in mora", ravvisato dal Tribunale nell'elevato rischio di dispersione delle risorse economiche della società, replica la difesa che quest'ultima ed il suo amministratore non sono nemmeno indagati e che la merce rinvenuta nella sua disponibilità era detenuta in conto vendita.

3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi.

5. Il primo è manifestamente infondato. L'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., che si assume violato, riguarda esclusivamente le ordinanze che dispongono o confermano misure cautelari personali di natura coercitiva (artt. 281-286, stesso codice) e che sono state emesse all'esito di riesame. Quella oggetto di ricorso, invece, attiene ad una misura cautelare reale ed è stata emessa all'esito di appello.

6. Il secondo motivo non è consentito. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale dei riesame o di appello in materia cautelare reale è possibile solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.). La presente impugnazione, invece, come reso esplicito dalla stessa rubrica del relativo motivo, denuncia esclusivamente ipotetici vizi della motivazione.Peraltro, a dire il vero, non deduce neppure questi, poiché non si duole di un'eventuale incoerenza del percorso logico seguito dal Tribunale, quanto piuttosto della valutazione di alcune risultanze investigative, così chiedendo alla Corte di cassazione un tipico giudizio di merito, che comunque non le compete.

7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della società proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MP' I DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 GIU 2026 pØioGTI 'DI 7.1AR o Don.s ilkgeppind C ironele