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Sentenza — n. 22614/2026 — snpen Generato dall'IA

Court annuls non-proceeding for false testimony by mother against daughter due to victim status obligation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22614/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary judge's decision of non-proceeding against Maria Concetta Gallucci for false testimony. The prosecutor argued that as the victim's mother, Gallucci was legally obligated to testify truthfully under Article 199 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the lower judge erred by applying the exemption for relatives without considering that the mother was a direct victim of the crime committed by her daughter.

Regesto Legislator

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Art. 384, second comma, cod. pen.; Art. 199, cod. proc. pen.: The exemption from the duty to testify for close relatives does not apply when the relative is a victim of the offense, thereby obligating them to declare the truth.

Parole chiave

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false testimony exemption victim status obligation close relatives duty non-proceeding annulment Criminal Procedure Code falsa dichiarazione della parte testimonianza della vittima obbligo di testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 384, second comma, cod. pen.
L'art. 384, secondo comma, cod.
Art. 199, cod. proc. pen.
pen., denunciandone la contrarietà all'art. 199, cod. proc. pen., in quanto i prossimi congiunti dell'imputato sono obbligati a deporre e, quindi, a dire il vero e a non tacere nulla di quanto a loro conoscenza, qualora - come nel caso in esame - siano persone offese dal reato.
Art. 307, fourth comma, cod. pen.
pen., i prossimi congiunti dell'imputato - e tale è la madre rispetto alla figlia: art. 307, quarto comma, cod.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di Gallucci Maria Concetta, nata a Reggio Calabria il 16/05/1950 avverso la sentenza del 13/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Maria Concetta Gallucci, per il delitto di falsa testimonianza che ella avrebbe commesso nell'ambito dei processo contro la propria figlia, imputata del delitto di violenza privata ai suoi danni, ha emesso sentenza di non doversi procedere, ritenendo applicabile la causa di esclusione della punibilita prevista dall'art. 384, cod. pen., in ragione della sua relazione di parentela con l'imputata.2. Impugna tale decisione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, con ricorso immediato ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., denunciandone la contrarietà all'art. 199, cod. proc. pen., in quanto i prossimi congiunti dell'imputato sono obbligati a deporre e, quindi, a dire il vero e a non tacere nulla di quanto a loro conoscenza, qualora - come nel caso in esame - siano persone offese dal reato.

3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di annullare la sentenza e rinviare gli atti al giudice emittente.

4. Il ricorso è fondato. L'art. 384, secondo comma, cod. pen., esclude la punibilità per il delitto di falsa testimonianza se il fatto è commesso da chi non avrebbe potuto essere obbligato a deporre od avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza. A norma dell'art. 199, cod. proc. pen., i prossimi congiunti dell'imputato - e tale è la madre rispetto alla figlia: art. 307, quarto comma, cod. pen. - non sono obbligati a deporre ed il giudice deve avvertirli di tale loro facoltà; sono obbligati a farlo, però, qualora abbiano presentato denuncia o querela oppure, semplicemente, essi od altri prossimi congiunti siano persone offese dal reato. Nel caso in disamina, dunque, la Gallucci, avendo reso falsa testimonianza nel processo che vedeva imputata sua figlia per il delitto di violenza privata nei suoi confronti, ed essendo perciò ella persona offesa dal reato, era obbligata a deporre e, al pari di tutti i testimoni, a rispondere secondo verità e senza reticenze.

5. La sentenza impugnata è, dunque, viziata da un decisivo errore di diritto e, di conseguenza, dev'essere annullata, restituendo gli atti al Giudice per le indagini preliminari per il prosieguo del giudizio. P.Q. P.Q.M