Italian court dismisses appeal against reduced sentence for waived non-prosecution grounds under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant waived all grounds except those regarding the sentence reduction. The appellant argued the lower court failed to evaluate non-prosecution conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that in plea-bargain appeals, the second-instance judge is limited to reviewing non-waived issues, making complaints about waived non-prosecution grounds inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals against plea-bargain sentences, complaints regarding waived non-prosecution grounds or the determination of the penalty are inadmissible as the appellate court's cognition is restricted to non-waived issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Gjashi Alked nato in Albania il 18/01/2000 avverso la sentenza del 19/01/2026 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, procedendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza n. 3127/2022 emessa il 21/11/2022 dal Tribunale di Verona, irrevocabile in data 7/06/2023, ha rideterminato in complessivi anni tre e mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa. la pena applicata ad Alked Gjashi per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, D.p.r. 309/90 e 110-497- bis, cod. pen., 2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione Alked Gjashi, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129cod. proc. pen., nonché violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso, proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. in presenza di rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena, va dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Va, sul punto, ribadito che in tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4 , n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01). Il ricorso in cassazione avverso la avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis, cod. proc. pen è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e, altresì, i vizi attinenti alla determinazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv 276102).
5. Nel caso di specie, il ricorrente si è doluto della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. mentre quanto alla qualificazione giuridica ed alla determinazione della pena, i motivi, peraltro solo formalmente denunciati,_ non prospettano profili che si traducano nella illegalità della sanzione inflitta.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. 2 P.Q.M