Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were limited to agreement and legality, not sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions for appeals against sentencing under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the judge failed to apply a lower sentence agreed upon by the parties and did not justify the deviation from the statutory minimum. The court ruled that since the sentence was legally valid and consistent with the parties' agreement, the appeal lacked the specific admissible grounds required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale; Art. 616 del codice di procedura penale: The appeal against a sentencing decision is inadmissible unless it challenges the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and judgment, the erroneous legal qualification, or the illegality of the penalty.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Cosimo Emilio, nato a Bari il 09/06/1984 avverso la sentenza del 30/03/2026 del Tribunale di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30 marzo 2026 il Tribunale di Bari ha applicato a Emilio Di Cosimo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il Giudice applicato una pena inferiore a quella concordata dalle parti e per non avere illustrato le ragioni del discostamento della pena base dal minimo edittale.3. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nella specie. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato la determinazione della pena, che, però, è conforme all'accordo delle parti e non è illegale.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M