Sentenza — n. 22609/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 27 novembre 2025 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, formulata nell'interesse di Gennaro De Masi, di revisione della sentenza del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte di appello della stessa città, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Gennaro De Masi, che ha dedotto la violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per non avere la Corte di appello considerato "prova nuova" le dichiarazioni rese da Carmine Davide e per avere anticipato la valutazione riservata alla fase processuale successiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen; Sentenza — n. 22609/2026 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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nato a Napoli il 28/09/1983 avverso l'ordinanza emessa il 27/11/2025 dalla Corte di appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 novembre 2025 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, formulata nell'interesse di Gennaro De Masi, di revisione della sentenza del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte di appello della stessa città, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Gennaro De Masi, che ha dedotto la violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizi di motivazione, per non avere la Corte di appello considerato "prova nuova" le dichiarazioni rese da Carmine Davide e per avere anticipato la valutazione riservata alla fase processuale successiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che, nell'attuale disciplina dell'istituto della revisione, in cui l'intero procedimento è affidato a uno stesso giudice, individuato nella Corte di appello, è del tutto impropria la distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria. Nella vigenza del precedente codice di rito, invece, le due fasi erano distinte, essendo, la prima, devoluta alla Corte di cassazione e, la seconda — cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia, all'esito della prima, di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione, a una Corte di merito. È inconferente, dunque, la censura del ricorrente sull'anticipazione, da parte della Corte di appello, del giudizio rimesso alla fase successiva del procedimento, non venendo più in rilievo, come detto, la distinzione tra la fase rescindente e quella rescissoria.
3. Va poi rilevato che, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello di Brescia ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione, atteso che la prova testimoniale di Carmine Davide era stata ritenuta superflua dal Tribunale di Milano. Siffatta decisione è corretta, non potendosi, alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche, considerare prova nuova quella ritenuta superflua dal Giudice del merito.
24. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiar P.Q.M