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Sentenza — n. 22595/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for escape from home detention, ruling intent and prior record negate minor offense exemption.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22595/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected the appeal by Ignazio D'Antoni, who was convicted for escaping home detention to retrieve his dog. D'Antoni argued that his actions were motivated by fear for his pet's safety and claimed the offense lacked sufficient gravity due to the short duration of his detention and his criminal history. The court held that the defendant knowingly violated the detention order with full awareness of the prohibition, and the brief timeframe since the measure began combined with his prior record precluded any finding of particular minor offense.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.; Art. 165 c.p.: The court establishes that escaping from home detention constitutes a completed offense requiring proof of intent, and the cause of non-punishment for particular minor offense is excluded when the escape occurs shortly after the measure's application and the offender has a significant criminal record.

Parole chiave

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home detention escape criminal intent requirement particular minor offense detention violation criminal record relevance procedural inadmissibility sentencing mitigation aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.
Art. 165 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo
Nulla è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato ad evidenziare il motivo della condotta, tuttavia, irrilevante ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato per cui si procede (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv.
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Testo completo

osto da D'Antoni Ignazio, nato a Cefalù (Palermo) 1'11/02/1967 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo 1'08/01/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Francesca Loy, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui D'Antoni Ignazio è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari per raggiungere un cortile giardino adiacente allo stabile condominiale.

2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; il tema attiene alla prova del dolo. D'Antoni sarebbe uscito di casa in pantofole e tuta perché temeva per la incolumità del proprio cane. che aveva mostrato di voler assolvere i propri bisogni; l'imputato, dopo aver temporeggiato nella speranza che tornasse qualche familiare, aprì la porta per fare 1uscire il cane, ma, subito dopo, nel timore che questi potesse perdersi o essere investito, uscì dalla abitazione per riprendere l'animale, che trovò davanti al cancello del proprio giardino, a pochi metri dall'abitazione.

L'imputato avrebbe ripreso subito il cane per riportalo in casa e fu sorpreso dai carabinieri i quali avrebbero riferito sin da subito della giustificazione addotta dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata, da una parte, in ragione del fatto che la condotta sarebbe stata commessa dopo sole due settimane dall'applicazione della misura degli arresti domiciliari e, dall'altra, della elevata capacità a delinquere, desunta dai plurimi precedenti penali, ancorchè aspecifici.

Sostiene invece il ricorrente che nessuna valutazione in concreto dei fatti, per come verificatisi, sarebbe stata compiuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile proprio in ragione dei fatti ricostruiti dai Giudici di merito e non in contestazione. L'imputato, con coscienza e volontà, si allontanò dal luogo in cui era ristretto senza essere autorizzato e nella piena consapevolezza del suo stato detentivo e, dunque, del divieto che avrebbe violato. Nulla è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato ad evidenziare il motivo della condotta, tuttavia, irrilevante ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato per cui si procede (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876).

3. E' infondato, ai limiti della inammissibilità, anche il secondo motivo di ricorso. La Corte, con una motivazione coerente, ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione del limitato lasso temporale - appena due settimane - dal momento in cui la misura cautelare aveva avuto applicazione; si tratta di un dato che correttamente è stato posto in connessione con la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali a lui ascritti, seppur non della stessa indole. Dunque, al di là delle ragioni che avevano condotto l'imputato ad evadere, il fatto non rivela una offensività minima.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricor P.Q.Mtiu.seppiiw 3