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Ordinanza — n. 22424/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing and lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22424/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused rather than by a registered defense attorney. The appellant also failed to cite specific legal violations required by the statute for challenging plea bargain decisions. Consequently, the court rejected the request for leniency and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain decisions are inadmissible if filed personally by the accused or if the grounds cited do not fall within the exhaustive list of statutory violations.

Parole chiave

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personal appeal filing plea bargain review statutory exhaustion defense attorney requirement inadmissible appeal capacità di stare in giudizio allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
272010); Rilevato, inoltre, che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
278337) e le censure proposte dal ricorrente esulano da tale novero; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, d---a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

08/2006 avverso la sentenza del 17 aprile 2026 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha chiesto l'applicazione «dell'attenuante della collaborazione» o, comunque, la riduzione della pena applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, è stato presentato personalmente dall'imputato;

Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, d---a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, inoltre, che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337) e le censure proposte dal ricorrente esulano da tale novero; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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