Cassation court annuls appeal judgment for omitting evaluation of non-prosecution plea under Art. 131-bis CP post-constitutional ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment, which had partially acquitted the defendant and reduced his sentence for resisting a police officer. The appellant argued that the lower court failed to evaluate a new request for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, which became applicable following a recent Constitutional Court decision. The court ruled that the omission of this mandatory evaluation constituted a violation of law, necessitating the annulment and remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.: The court must evaluate any request for non-prosecution filed under Art. 131-bis CP, even if submitted after the appeal deadline, if a Constitutional Court ruling has rendered the provision applicable to the charged offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Chouikhi Mourad nato in Marocco il 11/05/1987 avverso la sentenza del 28/01/2026 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, assolveva Mourad Chouiki dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. limitatamente alla condotta posta in essere in danno dell'agente Ranaldo e rideterminava la pena in mesi quattro e giorni venti di reclusione, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione Mourad Chouiki, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unicomotivo, violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 585, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. formulata con i motivi nuovi depositati in data 12/01/2026, alla luce della sentenza n. 172/2025 della Corte Cost. che ha reso applicabile la detta causa di non punibilità al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Tale richiesta è stata del tutto obliterata dalla Corte di appello, che pur giudicando la condotta dell'imputato di "non particolare gravità" ha omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità.
3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza impugnata ha, in parziale accoglimento dell'atto di appello, confermato la condanna dell'odierno ricorrente per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. limitatamente alla condotta posta in essere ai danni dell'agente di polizia di Micco, previa assoluzione in relazione alla condotta di resistenza in danno dell'agente Ranaldo, riducendo la pena inflitta in primo grado in ragione della "non particolare gravità della condotta, dell'assenza di comportamenti violenti e dell'assenza di condotte lesive". Nonostante il giudizio di contenuta gravità del fatto formulato dalla Corte di appello, risulta del tutto omessa la valutazione della richiesta, formulata dall'appellante con i motivi nuovi depositati in data 12/01/2026, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., divenuta applicabile al delitto di resistenza per effetto della sentenza della Corte cost. n. 172 del 20/10/2025, depositata il 27/11/2025, in epoca successiva alla scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice" 3.
Va dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 2 P.Q.M