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Ordinanza — n. 22097/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds regarding sentencing and non-exhausted acquittal causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22097/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised generic arguments about sentencing and omitted acquittal causes. The appellant challenged a final prison sentence for offenses including resistance to public officials and assault. The court ruled that such appeals are barred when they do not cite specific statutory violations permitted by law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it relies on generic claims of omitted evaluation of acquittal causes or sentencing proportionality without citing specific statutory violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection sentencing proportionality review acquittal causes exhaustion Art. 448 cod. proc. pen. revoca della sospensione condizionale remissione della pena rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente ha proposto un tinico motivo, con il quale deduce genericamente l'omessa valutazione della sussistenza di cause di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'omessa valutazione della congruità della pena.
Art. 444 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente impugna la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona, con la quale gli veniva applicata la pena finale di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente impugna la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente ha proposto un tinico motivo, con il quale deduce genericamente l'omessa valutazione della sussistenza di cause di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'omessa valutazione della congruità della pena.

Giurisprudenza citata

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Sez.F., n. 28742 del 25/8/2020, Rv.279761
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.F., n. 28742 del 25/8/2020, Rv.279761).
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Testo completo

posto da El Hammaz Ismail, nato in Marocco il 9/2/1992 avverso la sentenza emessa il 24/3/2026 dal Tribunale di Verona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che il ricorrente impugna la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona, con la quale gli veniva applicata la pena finale di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.

2. Rilevato che il ricorrente ha proposto un tinico motivo, con il quale deduce genericamente l'omessa valutazione della sussistenza di cause di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'omessa valutazione della congruità della pena.

2. Rilevato che, per consolidata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della .pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica : dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.F., n. 28742 del 25/8/2020, Rv.279761).

3. Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spee processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQ P.Q.M