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Ordinanza — n. 22095/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion where settlement agreement precludes re-evaluation of sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22095/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because a settlement agreement in the second instance barred the appellate judge from reconsidering sentencing factors. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have outweighed the contested aggravating circumstance, but the court held that the settlement limited the second-instance judge's cognition. Consequently, the court ruled that such agreements have preclusive effects on the entire proceedings, including the current appeal.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A settlement agreement reached in the second instance regarding sentencing limits the cognition of the appellate judge and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal for review.

Parole chiave

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settlement agreement second instance sentencing factors preclusive effects tax evasion appeal cognition limits procedural preclusion

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza in epigrafe ha confermato la condanna di Bruno Emanuele Borrelli per evasione (art. 385, comma 3, cod. proc. pen.) a seguito di concordato in appello (art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen.) a seguito di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), rideterminando conseguentemente la pena in anni uno e mesi due di reclusione.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen.) a seguito di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), rideterminando conseguentemente la pena in anni uno e mesi due di reclusione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194

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Testo completo

posto da Borrelli Bruno Emanuele, nato il 05/09/1993 a Napoli avverso la sentenza del 20/02/2026 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Ombretta Di Giovine OSSERVA 1. La sentenza in epigrafe ha confermato la condanna di Bruno Emanuele Borrelli per evasione (art. 385, comma 3, cod. proc. pen.) a seguito di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), rideterminando conseguentemente la pena in anni uno e mesi due di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il ricorrente, deducendo, con un unico motivo, errata commisurazione della pena e vizio di motivazione sultrattamento sanzionatorio, per non aver ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

3. Posto che la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, quand'anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità.

4. Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDott.ssa Gi GIUDIZIARI