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Ordinanza — n. 22094/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the appellant lacked standing to file the appeal personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22094/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Arnaldo Abbruzzese, lacked the legal standing to personally file the act. Although the lower court had reduced his sentence for crimes under Articles 336-337 of the Penal Code, the appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that only the public prosecutor or the defense counsel could initiate the appeal, leading to a declaration of inadmissibility and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if filed by a subject not legally authorized to draft and propose the act, such as a private individual without representation.

Parole chiave

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lack of standing criminal appeal personal filing public prosecutor defense counsel inadmissible appeal court costs misura meno grave

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
272010), con conseguente declaratoria ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato alla redazione e proposizione dell'atto (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), con conseguente declaratoria ai sensi dell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Alltzzese Arnaldo, nato a Caserta il 30/06/1984 avverso la sentenza del 13/03/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che Arnaldo Abbruzzese ricorre personalmente avverso la sentenza emessa il 13 marzo 2026 dalla Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 599- bis. Cod. proc. pen., con la quale, in riforma della decisione n. 956/25 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sua riforma è stata rideterminata la penainflitta al predetto imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 336-337 cod. pen. ascrittigli.

Rilevato che il ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per apparente motivazione a riguardo. Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato alla redazione e proposizione dell'atto (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), con conseguente declaratoria ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q. P.Q.M