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Sentenza — n. 22093/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against daily police reporting bail order citing lack of less severe measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22093/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's order for daily police reporting. The defendant argued that the measure was excessive given his youth and the lack of a specific criminal context, while the prosecution contended the order was necessary due to recent resistance and prior offenses. The court rejected these claims, finding the arguments generic and the bail order proportionate to the specific risks identified.

Regesto Legislator

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Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that appeals challenging preventive measures must be specific; generic arguments regarding age or generic work needs do not justify overturning a bail order based on a concrete risk assessment and the absence of less severe alternatives.

Parole chiave

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preventive measures daily police reporting proportionality principle inadmissible appeal risk assessment less severe measures criminal procedure code responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 310 cod.
Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, violazione dell'art. 274 lett.
Art. 275 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 310 cod.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Medric Eric, nato a Lugo il 09/04/2001 avverso la ordinanza del 02/12/2025 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso la ordinanza emessa il 4 novembre 2025 dal Tribunale di Modena, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione nei confronti di Eric Medric della misura cautelare degli arresti domiciliari, in riforma della decisione, ha applicato al predetto - in relazione al reato di cui agli artt. 81, 337, 339, comma 2, 61 n.2 cod. pen. - la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria tra le ore 8,30 e le ore 9,30.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione del reato, non avendo il Tribunale indicato elementi attuali che dimostrino la persistenza di un contesto criminogeno, avendo tralasciato di considerare la giovane età e la incensuratezza dell'imputato, e non fornendo alcuna spiegazione relativamente al giudizio prognostico operato. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 275, commi 1 e 2, e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. in ordine alla scelta della misura, senza dimostrazione della inidoneità di misure meno gravose. 2.3. Con il terzo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge, in relazione alla mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti e al mancato bilanciamento tra esigenze cautelari ed esigenze di vita e lavoro del prevenuto.

3. In mancanza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, anche per ragioni in fatto, rispetto alla articolata valutazione — esente da vizi logici e giuridici - delle plurime attuali circostanze di fatto poste a base del giudizio prognostico (specifica grave condotta di resistenza commessa qualche mese prima, sua correlazione alle altre condotte criminose — ancorchè queste non 2abbiano dato luogo a misura cautelare - fino a quella ingiuriosa tenuta appena dopo l'udienza di convalida).

3. Il secondo motivo è generico rispetto al giudizio di adeguatezza della misura non coercitiva alla formulata prognosi cautelare, nel rispetto del principio di proporzionalità che, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze, correttamente ritenute ravvisabili nel caso concreto.

4. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato sia in relazione, nuovamente, alla prognosi cautelare che, ancora, alla adeguatezza delle misura adottata, per le ragioni già sopra esposte, alle quali il ricorso - peraltro - oppone generiche esigenze lavorative del ricorrente.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M