Supreme Court dismisses appeals against acquittal, upholding criminal liability for public fund misappropriation despite partial exoneration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeals filed by Pagano, Pinto, and Collini against the Milan Court of Appeal's decision. The appellate court acquitted the defendants from specific charges of aggravated fraud but maintained their criminal liability for misappropriating public funds and illicitly accessing public conventions. The court rejected the defense's argument that the acquittal on fraud charges negated the evidence of their role in draining public contributions, emphasizing the continuity of the criminal association.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416 cod. pen.; Art. 640 cod. pen.: The acquittal of a defendant from specific charges of aggravated fraud does not preclude the court from finding criminal liability for other acts committed within the same criminal association, such as the illicit drainage of public funds, provided the evidence supports the defendant's direct involvement in the broader scheme.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
osto da 1. Pagano Domenico, nato a Bollate il 13/02/1969 2. Pinto Katia, nata a Catanzaro il 01/04/1973 3. Collini Sergio Danilo, nato a Casina il 07/04/1949 avverso la sentenza del 17/07/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Garriberini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione di Collini Sergio Danilo, il rigetto del ricorso di Pinto Katia e la declaratoria di inammissibilità dei ricorso di Pagano Domenico; uditi i difensori:- Avv. Giuseppe Lillo, per l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza e difesa del Ministero dell'Interno, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; - Avv. Francesco Paolo Schillaci, in difesa di Sergio Danilo Collini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema, a seguito di gravame proposto - per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati Domenico Pagano, Katia Pinto e Sergio Danilo Collini avverso la sentenza emessa il 23 giugno 2021 dal locale Tribunale, in riforma della decisione ha assolto Domenico Pagano dal reato a lui ascritto al capo 7 per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena inflitta per la responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1 (art. 416 cod. pen.), 2 (artt. 110, 640, comma 2 n. 1, cod. pen.), 4 (artt. 110, 640, comma 2, n. 1 cod. pen.) e 5 (artt. 110, 640, comma 2 n. 1, cod. pen.); ha assolto Katia Pinto dal reato di cui al capo 8, rideterminando la pena inflitta in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 1 (art. 416 cod. pen.); ha assolto Sergio Danilo Collini dai reati a lui ascritti ai capi 4, 5, 6 e 10 perché il fatto non costituisce reato, rideterminando la pena in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 1 (art. 416 cod. pen.).
Secondo l'accertamento di merito, le imputazioni mosse nell'ambito del procedimento a carico dei soggetti individuati, seppur con ruoli differenti, riguardano il coinvolgimento nell'ideazione e commissione del progetto criminoso consistito nella percezione -da parte degli imputati dell'ingiusto profitto a danno delle prefetture di Pavia Lodi e Parma , profitto ottenuto mediante la costituzione di Onlus cooperative - collegate tra loro dagli evidenti interscambi di cariche amministrative - nate al solo fine di partecipare a gare pubbliche indette dalle prefetture per l'accoglienza di migranti e ottenuto mediante condotte truffaldine - analiticamente descritte nei singoli capi di imputazione consistite nella presentazione alle prefetture di domande di ammissione volutamente incomplete e volte a celare l'assenza di requisiti indispensabili previsti dalla normativa o anche indicando falsamente l'offerta di servizi pure previsti tassativamente dai bandi o celando all'organo prefettizio "situazioni di controllo" attribuibili ad un unico centro decisionale, circostanze tutte che se fossero state conosciute e rappresentate, non avrebbero determinato l'attribuzione alle Onlus di determinati punteggi e quindi l'aggiudicazione a quella Onlus/cooperativa della gara pubblica. 2Secondo lo stesso accertamento è stata dimostrata la falsità di molte delle fatture prodotte dalle Onlus coinvolte nel presente procedimento alle prefetture di Lodi, Pavia e Parma, documenti falsi creati al solo fine di ottenere il pagamento di ingenti somme che attraverso un articolato sistema di frode sono state sistematicamente distratte dalla cassa per utilità personali.
Le indagini effettuate dalla Guardia di finanza sui conti correnti e sulla movimentazione bancaria delle Onlus dagli anni 2014 al 2018 hanno dimostrato che ciò avveniva con condotte diversificate: dall'utilizzo di carte di credito canalizzate su conti correnti intestati alle cooperative, al pagamento di spese personali, ai diversi prelievi - privi di qualsivoglia giustificazione - di denaro contante dai conti delle cooperative e all'impossessamento di somme derivanti da triangolazioni con altre cooperative gestite da soggetti tutti legati tra loro da rapporti di conoscenza pregressi e da interessi economici illeciti comuni.
Le cooperative coinvolte nel disegno illecito sono state: Area Solidale Onlus, Milano Solidale Onlus, Amici DI Madre Teresa Giuliani, Volontari Senza Frontiere e altre (Homo Faber e Sei per Secu) rimaste sullo sfondo ma legate alle prime anche per le persone che vi hanno assunto cariche.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispettivi difensori.
3. Nell'interesse di Domenico Pagano si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla determinazione dell'incremento di pena di mesi due in relazione al reato di cui al capo 4, dovendosi risolvere la discrasia tra dispositivo - che dichiarava l'assoluzione per tale capo - e la motivazione - che giustificava la responsabilità - a favore del primo, data la sua preponderante natura decisionale. 3.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 133 cod. pen., in relazione alla mancata motivazione dell'incremento di pena per il reato di cui al capo 4, a fronte della censurata identica determinazione degli aumenti per tutti i reati satellite e tutti gli imputati, a prescindere dal ruolo rivestito dal singolo imputato nella vicenda.
4. Nell'interesse di Katia Pinto si deduce unico motivo di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40,43 e 416 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1. In particolare, non è conferente il rilievo della accertata sussistenza della associazione a delinquere rispetto alla posizione della ricorrente, né la diversa qualificazione del suo grado di partecipazione, né, ancora, la considerata irrilevanza della assenza di reati-fine. Inoltre, il ritenuto contributo - al di là delle cariche ricoperte - non ha risolto il tema, devoluto in appello, del come e quando 3la ricorrente sia giunta in Milano Solidale Onlus, risultando che dal gennaio 2017, in cui incominciò a collaborare stabilmente, non conosceva alcuno dei coimputati, non dimostrandosi come abbia potuto partecipare all'associazione criminosa - la cui nascita è collocata nel 2014 - nel limitato periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2018 e da quando ne sia stata consapevole, posto che il dato captativo fa riferimento a un momento finale in cui a posteriori erano a tutti note le irregolarità commesse dalla Giaconi e i vari soggetti coinvolti ne parlavano a telefono.
Quanto, poi, alle conversazioni captate, poste a fondamento delle responsabilità della ricorrente, non sono considerate altre che si pongono in chiara contraddizione con le prime, desumendosi la sua partecipazione associativa dalle mansioni lavorative svolte, travisando il contenuto probatorio, non avendo chiarito i precedenti richiamati profili del come e quando di tale contributo; attribuendo alla ricorrente la diretta operatività sui conti correnti della Onlus, travisando il contenuto della captazione prog. 174 del 7.10.2018, nella quale faceva riferimento a un proprio conto corrente postale e non a quello della Onlus, emergendo da altra conversazione tra la Pinto e Barreca del 12.11.2018, che solo la Giaconi aveva il potere di gestire i flussi di cassa in uscita dalle Onlus.
Anche l'elemento psicologico del reato associativo è desunto dalle sole intercettazioni tra ottobre e dicembre 2018, senza superare la discrasia rispetto ad altri discordanti contenuti captativi. In particolare, è considerato il contenuto captativo di tale ultimo periodo, che si limita a esprimere la presa d'atto delle irregolarità passate, senza alcuna condotta - da parte della ricorrente - di falsificazione di fatture _o di movimentazione di conti correnti riconducibili alla Onlus. Inoltre, la presunta partecipazione non si concilia con il proposito della ricorrente e di altri colleghi di presentare una denuncia nei confronti della Giaconi, sia pure a rischio di paralizzare l'attività della Onlus; come pure di ricorrere, a seguito del mancato pagamento della retribuzione, a un legale per tutelarsi.
5. Nell'interesse di Sergio Danilo Collini si deduce con unico motivo violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in ordine alla affermazione di responsabilità per la partecipazione al reato associativo. La sentenza impugnata ritiene rilevante la documentazione acquisita dalle società consorziate Homo Faber e NT International Srl, di cui il ricorrente risulta essere amministratore, ed attinenti a somme asseritamente percepite personalmente dallo stesso ricorrente nel settembre 2015 e dalla società N.T. International - svolgente attività di lavanderia - e i rapporti tra quest'ultima con Area Solidale nell'anno 2015: tuttavia, senza alcuna motivazione, in quanto non si comprende a quali atti si faccia riferimento ai fini della ritenuta partecipazione associativa. 4Il riferimento agli aspetti formali relativi alla "falsa" fatturazione e/o a operazioni inesistenti è destituito di fondamento, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria a riguardo, in quanto gli appartenenti alla Guardia di Finanza hanno dichiarato di essersi limitati a inserire nelle tabelle i meri dati bancari e che i movimenti bancari erano stati attribuiti agli imputati secondo un criterio presuntivo (v. verbali di udienza del 13/01/2020 e 3/02/2020 dinanzi al Giudice di primo grado), così non potendosi desumere la fittizietà delle operazioni da tali dichiarazioni.
Inoltre, il ricorrente ha rivestito la carica di consigliere di Area Solidale senza alcuna delega (bancaria, rappresentativa) dal 15/09/2014 al 15/09/2015, data in cui si è dimesso, essendo stato assolto dalle truffe a lui contestate e l'accertamento della Guardia di Finanza sul negozio della N.T. International di Corsico è stato eseguito nel 2019, risultando più probabile il rinvenimento di altra attività commerciale a distanza di quattro anni. Quanto alle intercettazioni telefoniche, quella riportata a pag. 55 della sentenza è stata effettuata a distanza di tre anni dalla uscita del Collini dal Consorzio Area Solidale ed è l'unica che lo coinvolge, tra l'altro indirettamente, essendo una conversazione tra Giaconi e Pagano, non essendo dato capire a cosa si potesse riferire quest'ultimo e, soprattutto, se si riferisse a fatti di causa.
6. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione di Collini Sergio Danilo, del rigetto del ricorso di Pinto Katia e della declaratoria di inammissibilità del ricorso di Pagano Domenico
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nell'interesse di Domenico Pagano è inammissibile. 1.1. La sentenza rescindente ha rilevato che, con riferimento al reato di cui al capo 4), la motivazione della sentenza di appello era contraddittoria in quanto, a pag. 93, Pagano è stato assolto per il reato ivi contestato, ma, per lo stesso capo risulta inflitto, nella stessa pagina della sentenza, un aumento per la continuazione di mesi due; di contro, a pag. 75, Pagano è stato ritenuto responsabile per la stessa condotta. A tali rilievi è conseguito l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, per un nuovo giudizio sulla responsabilità di Domenico Pagano in relazione alla condotta descritta al capo 4) della rubrica accusatoria. 51.2.
La sentenza impugnata ha emendato l'errore - determinato dal refuso nel dispositivo comprendente l'assoluzione per tale capo e dalla contraddizione della motivazione nella precedente sentenza di appello - e ha affermato le ragioni della responsabilità a riguardo, commisurando l'incremento di pena corrispondente. 1.3. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione al dictum rescindente, che ha investito il Giudice del rinvio sulla responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4, in ordine alla quale (v. pag. 41 della sentenza) alcuna censura proviene dal ricorrente. 1.4.
Il secondo motivo è genericamente proposto, sin dalla stessa prospettazione del pertinente motivo di appello, che alcuno specifico riferimento - incidente al fine perseguito - aveva operato a riguardo, in relazione alla posizione del ricorrente.
2. Il ricorso nell'interesse di Katia Pinto è inammissibile. 2.1. Secondo la sentenza rescindente «La Corte di appello non ha tenuto conto delle doglianze, proposte con la prima impugnazione, circa la carenza di elementi indicativi della partecipazione di Katia Pinto al sodalizio. In particolare, non considera il ristretto arco temporale (dal 17 gennaio 2018 al 2 marzo 2018), durante il quale la ricorrente ha lavorato per "Milano Solidale Onlus", né il fatto che la collaborazione con la Onlus risale al 2017, quando l'attività illecita era già iniziata.
La motivazione, al riguardo, si risolve in un sintetico rinvio a quanto osservato dal Tribunale con riferimento al contributo fornito all'associazione da Katia Pinto anche in periodi diversi da quelli in cui la stessa aveva ricoperto cariche ufficiali (pag. 87 della sentenza impugnata), senza uno specifico confronto con il dettagliato atto di appello». 2.2. La sentenza impugnata (v. pag. 45 e ss.), dopo aver evidenziato fondamentale ruolo assunto da Daniela Giaconi nell'ambito dell' accertato contesto associativo, ha considerato che il ruolo della Pinto va ben oltre il ristretto arco temporale in cui ha ricoperto cariche ufficiali, manifestando una stabilità di contributi anche illeciti al pactum sceleris, tenuto conto che la stessa, benché abbia rivestito la carica formale di consigliere del consiglio di amministrazione di Milano Solidale dal 16 gennaio 2018 al 2 Marzo 2018, già vi lavorava in precedenza e, dopo la dismissione della carica all'interno del consiglio di amministrazione, era rimasta con la qualifica formale ed effettiva di direttore tecnico.
In particolare, la sentenza evidenzia le risultanze delle conversazioni intercettate, da cui emerge la piena e consapevole compartecipazione al sodalizio: le molteplici interlocuzioni con la Barreca e Continelli, riconosciuti quali organizzatori con sentenza ormai irrevocabile, nonché con la Giaconi, nell'ambito delle direttive da quest'ultima impartite ed eseguite dalla Pinto. Segnatamente, la piena conoscenza e 6consapevolezza, negata sia da Tirelli che da Pinto, è emersa non solo a fronte delle dichiarazioni confessorie rese da Maria Fornasari, originaria coimputata e contabile della Milano Solidale, ma anche da quelle rese dal commercialista Di Bartolo di "Volontari Senza Frontiere", che ha riferito delle difficoltà di svolgere il suo incarico e delle ragioni per cui aveva deciso di abbandonare lo stesso.
La sentenza, poi, considera le conversazioni telefoniche tra Barreca, Tirelli e Pinto, nelle quali questi conversano tra loro discutendo di come far quadrare i conteggi a fronte dei chiarimenti richiesti dalla prefettura: è individuata una delle intercettazioni più rilevanti intercorsa tra Barreca e Pinto in data 9 ottobre 2018 n. 413, riguardante alcune fatture e, in particolare, la richiesta da fare al giardiniere Costantino affinché questi emettesse fattura non già verso "Milano Solidale" ma verso "Volontari Senza Frontiere" con l'importo di 25.000 e; la conversazione, seguita da altre aventi sempre lo stesso oggetto, fa chiaramente emergere come le due imputate Barreca e Pinto stessero cercando una soluzione per giustificare i costi e uscite, precisando che in ogni caso avrebbero dovuto prima parlare di ciò con la Giaconi.
E', poi, considerata la lunga conversazione n.1382 del 2 novembre 2018 intercorsa tra Barreca e Pinto, in cui a fronte dei mancati pagamenti ai dipendenti, viene manifestata dalla Barreca la paura di essere tutti arrestati e la stessa Barreca cerca di tranquillizzare la Pinto dicendole che la firma Cl'ha solo la Giaconi e che, quindi, il problema è suo. Sono, poi, considerate le plurime captazioni nelle quali la Pinto interloquisce con la Giaconi mostrando piena e stabile aderenza alle indicazioni direttive che da questa riceveva. La sentenza, ancora, considera le intercettazioni di cui al progr.598 del 12 novembre 2018 e al progr. n. 714 del 21 novembre 2018, in cui si manifesta la piena consapevolezza delle illegalità commesse della gestione legata ad una regia comune truffaldina di "Volontari Senza Frontiere" e "Milano Solidale", della falsità delle fatture presentate dalla prefettura per ottenere i pagamenti.
Ancora, analoga consapevolezza è desunta dalle captazioni di cui al progressivo numero 2800 dal 30 novembre 2018 e progressivo numero 2107 del 7 novembre 2018. Si richiama, infine, il contenuto di captazioni che, contestate alla ricorrente, non hanno trovato da parte sua valide giustificazioni, essendosi limitata a riferire che ella non aveva emesso alcuna fattura falsa e si era limitata a eseguire le direttive impartitele (vedi pagina 50 e seguente della sentenza impugnata). La sentenza, quindi, conclude osservando che la ricorrente benché sia stata solamente dal 16 gennaio 2018 al 2 Marzo 2018 legale rappresentante di "Milano Solidale", già in precedenza lavorava in tale Onlus e vi è rimasta nel ruolo di direttore tecnico; inoltre, la stessa Pinto è stata consigliere dal 23 maggio 2017 al 3 Aprile 2018 della "Volontari Senza Frontiere" e il suo ruolo emerge nel corso delle diverse telefonate intercorse con Barreca e con Giaconi.
La Pinto, oltre ad accedere ai conti correnti di Milano solidale in quanto 7legale rappresentante, una volta dimessa, ha continuato i rapporti con gli organi prefettizi che riferiva all'esito dei colloqui alla Barreca e alla Giaconi. Ancora, è valorizzata la conversazione della ricorrente con la Ariota del 7.10.2018 a dimostrazione dei suoi accessi alla Prefettura di Lodi, della sua conoscenza all'apertura delle buste, al suo accesso presso un istituto di credito con la Carino e, complessivamente, della sua consapevolezza della situazione delle case di accoglienza; infine, a fronte delle difficoltà economiche per la mancanza di uno stipendio, la Pinto riferiva alla Ariota della disponibilità datale dalla Giaconi di una carta di credito con la quale pagare le sue bollette di luce e telefono. 2.3.
Questo Collegio ritiene che il ricorso si limiti a reiterare le censure in appello, alle quali, in conformità al dictum rescindente, la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici. Alla ricostruzione della partecipazione della ricorrente al contesto associativo delineato dal doppio conforme accertamento, correttamente richiamato per delineare il contesto in cui trovano spiegazione le condotte della ricorrente, il ricorso oppone, invero, ancora una volta e genericamente, la limitatezza del periodo di formale partecipazione all'ente e una inammissibile diversa interpretazione delle captazioni.
Approccio difensivo, quest'ultimo, che - da un lato - non tiene conto delle conversazioni che direttamente coinvolgono la ricorrente nelle pratiche illecite e delle qualificate relazioni con i protagonisti dell'associazione, volte alla realizzazione degli scopi criminosi ai quali era finalizzata, che ineccepibilmente smentisce la versione difensiva della mera inconsapevole attività esecutiva di altrui disposizioni da parte della ricorrente; mentre - dall'altro - l'impostazione difensiva relega la manifestazione della consapevolezza delle illecite condotte da parte della stessa ricorrente a una postuma irrilevante "presa d'atto", secondo una inammissibile rivalutazione probatoria, che scinde quella che - invece - risulta l'unitaria consapevole partecipazione.
3. Il ricorso nell'interesse di Sergio Danilo Collini è inammissibile. 3.1. Secondo la sentenza rescindente, «fermo restando che non vi sono criticità in ordine riconoscimento dell'associazione, la motivazione si profila carente in relazione alla identificazione degli elementi di prova posti a conferma della specifica partecipazione di 'Collini al sodalizio, anche tenuto conto delle articolate censure proposte con l'atto di appello. In sintesi, si ritiene che i sintetici riferimenti che la sentenza impugnata effettua la posizione del ricorrente (a pag.
88) non siano sufficienti a giustificare la conferma la responsabilità per il reato associativo». 3.2. La sentenza impugnata, in merito al coinvolgimento del Collini (v. pag. 55), evidenzia che questi è stato consigliere di "Area Solidale" sin dalla sua 8costituzione il 15 settembre 2014 fino al 15 settembre 2015, data di dimissione immediata conseguente alle condanne riportate. Egli è stato, altresì, amministratore della consorziata Homo Faber e amministratore della NT International srl, società con cui partecipava alla distrazione del denaro prefettizio, poiché entrambe le cooperative risultavano aver ricevuto denaro dai conti di Area Solidale.
Collini, inoltre, risulta, dal mese di marzo al settembre 2015, aver ricevuto direttamente la somma complessiva di 26.572,24 euro, importo risultato dalla verifica della Guardia di finanza, di cui le causali non avevano giustificazione nella contabilità, né, tantomeno, erano state spiegate dall'imputato nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nell'udienza del 20 luglio 2020. La NT International risulta aver ricevuto la somma per un totale di 20.134,88 euro in data 1 aprile 2016 e la società - svolgente attività di lavanderia -, dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, risulta aver presentato l'ultima dichiarazione fiscale nel 2012, mentre gli investigatori danno conto di avere eseguito un sopralluogo in un negozio di Corsico, ove risultava un'altra attività commerciale.
Ancora, dalle indagini è emerso che, per l'anno 2015, Area Solidale ha intrattenuto rapporti economici con la lavanderia NT International che emetteva fatture evidentemente false, dato che era inoperativa da anni, verso Area Solidale. Il ruolo di Collini emerge, poi, da alcune conversazioni telefoniche tra Giaconi e Pagano Domenico ove, quest'ultimo, cita persone come Graziano e Collini presenti "solo per prendere?... ma loro pensano che c'è soltanto da prendere in una gestione? non c'è niente da dare, da mettere, da fare? cioè prendere e uscire fuori?"; sempre Pagano nel corso della conversazione definisce Collini "cane randagio" (progressivo 3119 del 2 dicembre 2018).
Secondo la sentenza impugnata, dalle risultanze probatorie richiamate emerge che il Collini, oltre a rivestire la carica di consigliere in Area Solidale Onlus sino alla data delle dimissioni e di Homo Faber cooperativa sociale - consorziata di Area Solidale -, sia stato anche rappresentante di NT International società, avente ad oggetto servizi di lavanderia, di fatto inesistente, che emetteva fatture nei confronti delle Onlus, ricevendo poi bonifici dai conti correnti accreditati dalle prefetture. L'utilizzo di società fittizie per il drenaggio dei soldi pubblici denota piena consapevolezza in capo al Collini e a tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione delle Onlus che emettevano fatture in favore della vierno ricorrente dei raggiri posti in essere ai danni della pubblica amministrazione la conoscenza pregressa di Collini e Giaconi e il suo inserimento quale componente del consiglio di amministrazione di Area Solidale Onlus, risultano prove rilevanti della di lui consapevolezza quanto al modus operandi delle Onlus.
Conclude la sentenza che le conversazioni telefoniche denotano come il Collini - già gravato da precedenti penali di cui inevitabilmente era a conoscenza benché 9esposti solamente nel corso della riunione prefettizia del 15 settembre 2015 - indi ben consapevole di non avere i requisiti per l'aggiudicazione dei bandi in oggetto, abbia partecipato attivamente al sistema organizzato illecito delle Onlus incriminate, ricavandone anche un profitto ingiusto personale, confermando così la penale responsabilità in ordine alla partecipazione associativa sub capo 1. 3.3.
Ritiene questa Corte che le censure mosse dal ricorrente sono genericamente proposte, anche sotto un inammissibile profilo in fatto, avendo dato la sentenza impugnata corretto adempimento al dictum rescindente. Non vale a sostenere la posizione difensiva la considerazione, al di là delle censure stesse, svolta dal Requirente, volta a dare rilievo - fino a designare la manifesta illogicità della motivazione - alla intervenuta assoluzione del ricorrente dai reati-fine: questa, invero, riguarda le truffe aggravate commesse con l'illecito accesso degli enti alle convenzioni pubbliche per il difetto dell'elemento soggettivo (v. pag. 54 della sentenza impugnata quanto ai capi 4, 5, 6 e 10) o per non aver commesso il fatto o, ancora, perché il fatto non costituisce reato (v. sentenza di primo grado, quanto ai capi 2, 14, 15 e 16), incentrata sulla mancata prova della conoscenza da parte del Collini - al momenti dei relativi fatti - dei precedenti penali della Giaconi che le inibivano le pertecipazione ai bandi.
Tuttavia, tali reati costituiscono solo una parte di quelli ai quali era finalizzata l'associazione criminosa, costituendone altra rilevante parte quella riguardante l'illecito drenaggio dei contributi pubblici, anche mediante false fatturazioni, una volta avuto illecito accesso alle convenzioni. Invero, nel delineato contesto associativo e tenuto conto delle cariche formalmente assunte dal ricorrente nell'ambito di enti ad esso strumentali, non risulta inficiato dal generico approccio difensivo l'assunto posto a base della decisione in ordine alla diretta ricezione da parte del Collini di oltre 26mila euro da parte di Area Solidale, priva di qualsiasi giustificazione, nonché alla ricezione di oltre 20mila euro - sempre da Area Solidale - da parte della società NT International, di cui era rappresentante, la cui inoperatività - a quel momento - risulta non illogicamente ritenuta in base alla risalente assenza di dichiarazione dei redditi, oltre che dal successivo accertamento in ordine alla presenza, all'indirizzo indicato, di un altro esercizio commerciale, accertamento che il ricorrente non risulta aver contestato dinanzi al Giudice di merito (v. atto di appello, pag. 26 e ss., riguardante la partecipazione associativa del Collini).
In tale quadro di valutazioni, non illogicamente è stata riferita alla partecipazione associativa del ricorrente, l'emergenza captativa, intervenuta tra qualificati partecipi della associazione, la Giaconi e il Pagano, in cui si parla del lucro conseguito dal Collini nel contesto, la cui valenza ascritta al ruolo associativo (v. pag. 29 della sentenza di primo grado) è rimasta incontestata nell'atto di 10gravame (v. pag. 26 e segg., dell'atto di appello), così designandosi l'inammissibilità della censura mossa a riguardo in questa sede, come pure della critica di tale valenza formulata dal Requirente.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Inoltre, i ricorrenti Katia Pinto e Sergio Danilo Collini devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero dell'Interno, che si stima equo determinare come in dispositivo. Detta condanna non coinvolge anche il ricorrente Pagano, essendo investita la Corte di sola questione riguardante la determinazione della pena, rispetto alla quale la parte civile non ha interesse.
P.Q.M.
P.Q.M