Cassation annuls appeal judgment for insufficient reasoning on property ownership and custodial status in theft of seized goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment and remanded the case to the Court of Appeal of Salerno for a new trial. The appellant argued that he was merely a verbal delegate of a company and that the lower court failed to prove his specific intent or custodial status after a new official was appointed. The court found the reasoning incomplete regarding the attribution of theft to the appellant and the continuity of his custodial qualification, noting that goods left in public view required explicit proof of his responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388, comma 6, cod. pen.; In cases of theft of seized or garnished goods, the court must explicitly demonstrate the defendant's specific intent to evade judicial constraints and clarify the continuity of custodial status when a new official is appointed, as mere formal appointment does not automatically negate prior responsibility if facts remain unexplained.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
da Di Gennaro Daniele, nato a Termoli il 06/06/1976 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 10/07/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Larino il 17 aprile 2024, rideterminava la pena irrogata nei confronti di Daniele Di Gennaro in relazione al reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., nella misura di mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.All'imputato è contestata la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, per avere, in qualità di proprietario e custode dei beni pignorati, sottratto alla procedura esecutiva promossa da Romeo Pacitti i beni - divanetti biposto - facenti parte del compendio pignorato.
2. L'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, Avv. Antonio Boschetti e Avv. Giuseppe La Rana, ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito riportati. 2.1. Con il primo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 388, comma sesto, cod. pen. e vizio di motivazione, quanto alla qualifica di proprietario dei beni pignorati attribuita al ricorrente, nonché travisamento della prova. In particolare, debitrice esecutata e proprietaria dei beni coerciti era esclusivamente la società "La terrazza sul mare" s.a.s., dal cui legale rappresentante Di Gennaro era stato verbalmente delegato per presenziare agli atti esecutivi.
Aveva di fatto esibito, già in sede di pignoramento, un contratto di noleggio dei beni mobili e relativa fattura di noleggio, oltre che un contratto di noleggio dell'impianto di videosorveglianza. Tali scritture, pur se valutate inopponibili alla procedura, perché prive di data certa, tuttavia comprovano che il ricorrente aveva la disponibilità effettiva delle cose sottoposte al vincolo. L'ipotesi alternativa introdotta dalla Corte di appello, secondo cui la responsabilità penale del ricorrente sussisterebbe anche in ragione della sola qualità di custode, vìola il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.
Si tratta di fattispecie strutturalmente diversa, che prevede che il custode commetta il fatto al solo scopo di favorire il proprietario della cosa e che avrebbe richiesta apposita motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, costituito dalla volontà di eludere il vincolo giudiziale, motivazione che, in concreto, è mancata. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 388, comma sesto, cod. pen. e vizio di motivazione quanto a:
i) la riferibilità della condotta di sottrazione in capo al ricorrente; ii) la sussistenza della qualifica di custode in capo al ricorrente al momento della sottrazione dei beni, posto che, in data 28 maggio 2020, il Giudice dell'esecuzione aveva nominato custode il rappresentante dell'I.V.G. di Campobasso, in sostituzione del ricorrente. Da tale momento i beni erano rimasti sulla pubblica strada, come espressamente autorizzato dall'Ufficiale giudiziario, e non erano stati rinvenuti alla data del 7 luglio 2020, fissata per la prosecuzione della procedura. 22.3.
Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 388, comma sesto, cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo doloso del reato contestato. Il fatto deve essere riqualificato nella ipotesi colposa di cui all'art. 388-bis cod. pen. per avere il ricorrente lasciato i beni incustoditi sulla pubblica strada. L'assenza dell'imputato in sede di ricognizione del compendio pignorato non sottende alcuna volontà dolosa. 2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, quanto al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Il danno arrecato al creditore risulta esiguo e, in ogni caso, i precedenti penali avrebbero potuto essere valutati come ostativi solo in presenza di dichiarazione di delinquenza abituale o professionale o per tendenza. Il precedente per calunnia risale, peraltro, al 2001 e non può essere considerato indicativo in alcun modo di abitualità ostativa. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58 della legge n. 689 del 1981 e della contraddittorietà o mancanza della motivazione, in rapporto al diniego dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
Non competeva al ricorrente - come invece argomentato in sentenza - fornire allegazioni in ordine alle proprie condizioni di vita e alle disponibilità economiche, cui parametrare la commisurazione del valore giornaliero di pena pecuniaria; né il pericolo di insolvibilità dell'imputato poteva arguirsi dall'avere egli già beneficiato della sostituzione, senza rinunciare alla sospensione condizionale, posto che è solo la violazione del mancato adempimento delle prescrizioni ulteriori, a contenuto preventivo ma non patrimoniale, a potere essere poste a base del diniego di sostituzione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti che di seguito si diranno.
2. Il primo motivo, vertente sulla assenza della qualifica di proprietario dei beni sottratti al pignoramento, è infondato. I Giudici di merito hanno precisato che la nozione di proprietà rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388 cod. pen. viene identificata con la disponibilità effettiva delle cose sottoposte al vincolo.
3La giurisprudenza di questa
Corte di legittimità ha affettivamente statuito che, in tema di reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o pignoramento, la nozione di proprietà ha un significato più ampio di quello letterale e comprende anche i soggetti che hanno una disponibilità gestoria dei beni pignorati (Sez.6, n.20301 del 12/02/2020, Maggio, Rv. 279278, con riguardo a fattispecie in cui si è ritenuto configurabile il reato in relazione a beni pignorati appartenenti ad una società ed affidati in custodia all'amministratore della stessa). Nella vicenda in esame, tale disponibilità, a prescindere dalla spettanza della formale qualifica gestoria, è attestata dalla delega conferita al ricorrente dalla società esecutata e proprietaria dei beni pignorati, "La terrazza sul mare s.r.l.", nonché dalla titolarità del contratto di noleggio relativo a taluni beni aziendali.
3. È invece fondato il secondo motivo, inerente ai due diversi profili:
a) della riconducibilità della sottrazione dei beni coerciti all'imputato;
b) della ritenuta sussistenza della qualifica di custode in capo al ricorrente al momento della amotio. Risulta dalle sentenze di merito che, a partire dalla data del pignoramento, era stata autorizzata dall'ufficiale giudiziario procedente la collocazione dei beni in uno spazio aperto, ove gli stessi erano rimasti esposti alla pubblica fede (dal momento che la sede operativa della società, per le sue ridottissime dimensioni, non avrebbe potuto contenerli) e risulta altresì che, in sostituzione del Di Gennaro, il 28 maggio 2020 era stato nominato custode l'incaricato dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso.
Tra il momento della nomina del nuovo custode e quello in cui, il 7 luglio 2020, lo stesso si era avveduto dell'amotio dei , beni, la sentenza argomenta che non vi siano stati controlli da parte dello stesso nuovo custode, che non avrebbe neppure preso in carico i beni pignorati. Non si è chiarito, pur a fronte delle doglianze difensive, a quali dati fattuali sia agganciata tale ricostruzione. In ogni caso si tratta di un ragionamento incompleto, se non giuridicamente viziato. Posto che il compendio pignorato era stato collocato sulla strada pubblica, al di là dei possibili rilievi addebitabili al custode, i beni erano rimasti di fatto accessibili a chiunque, sicché avrebbero dovuto essere esplicitati gli elementi dimostrativi della ritenuta riferibilità della sottrazione al ricorrente.
Analogamente, non si sono indicate le ragioni per le quali l'assunzione della qualifica soggettiva di custode - che è qualifica formale, attributiva di un 4munus publicum, attestata dalla data del conferimento dell'incarico riportata nel verbale - avrebbe avuto, per l'incaricato delle vendite, una decorrenza diversa, con ultrattività della precedente qualifica in capo al ricorrente.
4. Assorbita allo stato ogni altra censura, la sentenza va pertanto annullata, con rinvio, alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio, in cui dovranno essere emendate le indicate lacune, quanto alla ritenuta responsabilità della sottrazione e quanto alla ritenuta perduranza della qualifica di custode, con le correlate responsabilità, in carico a soggetto formalmente già sostituito. P P.Q.M