Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21911/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of cassation request against European arrest warrant execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21911/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the five-day statutory deadline. The appellant's lawyer argued violations of constitutional rights and the non-refoulement principle regarding potential expulsion to Algeria after serving a Belgian sentence. The court rejected these merits, ruling that the procedural defect of untimely filing alone precluded any examination of the substantive claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 comma 2 legge 69/2005; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a European arrest warrant execution order is inadmissible if filed after the five-day statutory deadline, regardless of the substantive arguments regarding fundamental rights or non-refoulement.

Parole chiave

Generato dall'IA
European arrest warrant cassation appeal statutory deadline non-refoulement procedural inadmissibility late filing spending costs allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 comma 2 della legge n. 69 del 2005
Il ricorso è stato presentato telematicamente dall'avvocato Amleto Coronella in data 29 maggio 2025 presso il recapito di posta elettronica della cancelleria della Corte di appello di Roma e, dunque, oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 22, secondo comma, della legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 111 Cost.
Art. 18- bis n. 69 del 2005
Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 18- bis n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello ha erroneamente disconosciuto il radicamento ultra quinquennale del ricorrente in territorio italiano.
Art. 2, 3, 10 e 117 Cost.
Il ricorso è stato presentato telematicamente dall'avvocato Amleto Coronella in data 29 maggio 2025 presso il recapito di posta elettronica della cancelleria della Corte di appello di Roma e, dunque, oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 22, secondo comma, della legge n.
Art. 3 CEDU
2, 3, 10 e 117 Cost., dell'art. 3 CEDU e del divieto di non refoulement, in quanto la consegna disposta esporrebbe il ricorrente al rischio che, una volta eseguita la pena in Belgio, lo stesso venga espulso in Algeria.
artt. 111 Cost
2.1.Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 17 e 18 legge 22 aprile 2005, n.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria belga di Abderrahmane Khaled, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 21 gennaio 2026 dalla Procura di Lovanio per l'esecuzione della sentenza di condanna alla pena di trentasette mesi di reclusione pronunciata in data 26 agosto 2025 dal Tribunale correzionale diLovanio per il reato di furto aggravato commesso a Rotselaar tra il 7 e il 9 settembre 2023.

2. L'avvocato Amleto Coronella, difensore di Abderrahnnane, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi. 2.1.Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 17 e 18 legge 22 aprile 2005, n. 69 e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello ha disposto la consegna del ricorrente senza previamente verificare se lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del processo svoltosi innanzi all'autorità giudiziaria belga. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 18- bis n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello ha erroneamente disconosciuto il radicamento ultra quinquennale del ricorrente in territorio italiano. 2.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito la violazione degli artt. 2, 3, 10 e 117 Cost., dell'art. 3 CEDU e del divieto di non refoulement, in quanto la consegna disposta esporrebbe il ricorrente al rischio che, una volta eseguita la pena in Belgio, lo stesso venga espulso in Algeria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è stato proposto tardivamente.

2. La Corte di appello di Roma ha depositato la sentenza impugnata, con motivazione contestuale, in data 19 maggio 2026, dandone lettura alle parti presenti. Il ricorso è stato presentato telematicamente dall'avvocato Amleto Coronella in data 29 maggio 2025 presso il recapito di posta elettronica della cancelleria della Corte di appello di Roma e, dunque, oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 22, secondo comma, della legge n. 69 del 2005. Questa disposizione espressamente sancisce che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza».

3. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 2giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentFabrizio D'Arcangelo Massimo Riggrarelli L DEPOSITATO IN CANCELLERIA n