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Sentenza — n. 21903/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on civil costs but annuls sentence regarding substitute fine application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's refusal to apply a substitute fine, ruling that prior criminal records alone were insufficient grounds under Article 20-bis of the Penal Code. While the appeal regarding civil litigation costs was dismissed due to the lack of civil party interest in the retrial's limited scope, the main conviction was overturned. Consequently, the case was remitted to the lower court to reconsider the substitute fine without repeating the previous error.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 627 cod. proc. pen.: When a cassation judgment annuls a decision for a violation of law, the remitted judge is strictly prohibited from applying the same erroneous legal reasoning, even if the factual findings remain unchanged.

Parole chiave

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substitute fine application criminal record assessment violation of law remitted judgment civil litigation costs progressive res judicata Article 20-bis Penal Code sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
2.1 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione quanto al diniego di applicazione della pena pecuniaria sostituiva prevista dall'art. 20-bis cod. pen.
Art. 627 cod. proc. pen.
In violazione del disposto dell'art. 627 cod. proc. pen., la sentenza impugnata non si è uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.
Art. 597 cod. proc. pen.
268966), sono, tuttavia, soltanto i "capi" della sentenza, vale a dire, ciò che potrebbe costituire autonomamente il contenuto di una sentenza, non anche i "punti" della decisione, dovendosi al riguardo precisare che la nozione di "punti", cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
determinazione della pena nel minimo edittale; ciò che del resto risulta coerente con il mancato riconoscimento, già da parte del giudice di primo grado, sia delle circostanze attenuanti generiche, che della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 53.3.
Art. 53.3
art. 20-bis cod. pen
2.1 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione quanto al diniego di applicazione della pena pecuniaria sostituiva prevista dall'art. 20-bis cod. pen.
art. 642 cod. pen
pen., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale diMilano, il 6 marzo 2023, aveva condannato Ciro Storto alla pena di un anno di reclusione, in relazione al reato di frode assicurativa di cui all'art. 642 cod.
artt. 185 cod. pen
Con il prímo di essi si deduce Violazione di legge, ai 'sensi degli artt. 185 cod. pen., 535, 541, 592 cod.
art. 627 cod. proc. pen
In violazione del disposto dell'art. 627 cod. proc. pen., la sentenza impugnata non si è uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.
art. 568 cod. proc. pen
Deve darsi continuità al condivisibile principio di diritto, fondato sull'interesse ad impugnare previsto dall'art. 568 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025
Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020
289471 - 01; fr., Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv.
Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017
Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, Liverani, Rv.
Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015
271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv.
Sez. n. 1 del 28/06/2000
Suscettibili di passare in giudicato, anche progressivo, per come precisato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. n. 1 del 28/06/2000, Tuzzolino, Rv.
Sez. U n. 6093 del 27/05/2016
216329, ripresa da Sez. U n. 6093 del 27/05/2016, Aiello, Rv.
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Testo completo

da: Storto Ciro, nato a Napoli il 27/01/1973 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano exa:E3 il 03/06/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, con rigetto nel resto

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano,. quale giudice del rinvio disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 19 luglio 2024, con riferimento alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostituiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale diMilano, il 6 marzo 2023, aveva condannato Ciro Storto alla pena di un anno di reclusione, in relazione al reato di frode assicurativa di cui all'art. 642 cod. pen., nonché al pagamento delle spese processuali relative al grado ed alla rifusione di quelle di proseguita difesa nei confronti della parte civile costituita.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, formulando i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Con il prímo di essi si deduce Violazione di legge, ai 'sensi degli artt. 185 cod. pen., 535, 541, 592 cod. proc. pen., con riferimento alla disposta condanna del ricorrente alla refusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile per il giudizio di rinvio, nonostante l'oggetto di tale giudizio fosse limitato all'applicabilità di una pena sostitutiva. Non avendo la parte civile alcun interesse rispetto alla statuizione relativa alla ricorrenza dei presupposti per la conversione della pena detentiva, dalla quale non potrebbe derivare alla stessa parte alcun pregiudizio, essa non aveva titolo a conseguire la rifusione delle spese processuali. 2.1 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione quanto al diniego di applicazione della pena pecuniaria sostituiva prevista dall'art. 20-bis cod. pen.

Affermata la possibilità di richiedere la pena pecuniaria sostitutiva anche in mancanza di procura speciale, 1a sentenza rescindente aveva stigmatizzato • la pregressa pronuncia della Corte di appello, anch'essa reiettiva della richiesta di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sui precedenti penali, e non ostandovi al riguardo la gravità del fatto, atteso che la pena irrogata in concreto risulta contenuta entro il minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 642 cod. pen. La conferma della sentenza di primo grado è avvenuta sulla base della. medesima struttura argomentativa censurata dalla Corte di cassazione, valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.

In violazione del disposto dell'art. 627 cod. proc. pen., la sentenza impugnata non si è uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.

3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.. . . . . .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito precisati.

22. È fondato il primo motivo, relativo alla statuizione di condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile. 2.1. Deve darsi continuità al condivisibile principio di diritto, fondato sull'interesse ad impugnare previsto dall'art. 568 cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, in forza del quale, qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie concltisioni nel conseguente giudizio, può esercítare il suo diritto di partecipare allo stesso, ma non ha titolo allà rifusione delle spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Pavich, Rv. 279514 — 01, con riferimento a fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti all'entità della pena; nello stesso senso, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519 — 01, con riferimento a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità).

Tale impostazione ha ricevuto, di recente, l'avallo delle Sezioni Unite, che hanno statuito che la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul* danno patrimoniale • o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio; e ciò sul rilievo che la gravità dell'illecito penale rileva ai fini della determinazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima, e che l'accertamento in sede penale con riguardo alle circostanze può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile (Sez.

U n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv.. 288799 — 01). 2.3. Nel caso in scrutinio, il tema devoluto dalla sentenza rescindente resa nei confronti di Ciro Storto era circoscritto all'applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva. Si era formato il giudicato progressivo sulla affermazione di responsabilità, oltre che sul diritto della parte civile a conseguire il risarcimento, sicché, indiscutibile il diritto di tale parte a partecipare al giudizio di rinvio, non era configurabile un suo interesse - peraltro neppure allegato - a formulare proprie . . conclusioni, al fine di contrastare un rimedio impugnatorio da cui non sarebbe potuta scaturire una decisione negativamente incidente sulla sua posizione.

Ne consegue che la condanna, in favore della parte civile, alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute non è sostenuta da un idoneo titolo giustificativo. 3La relativa statuizione va dunque annullata, senza necessità di rinvio.

3. È infondato, invece, il secondo motivo, vedente sulla violazione del principio di diritto enunciato da questa Corte nella pronuncia di annullamento Sez. 2, n. 29970 del 29/07/2025, con riguardo all'applicazione della pena sostitutiva. 3.1. La decisione rescindente ha annullato la pregressa sentenza della Corte di »appello, limitatamente al diniego di sostituzione, enunciando i seguenti principi di diritto: - è irrilevante la mancata espressione del consenso, da parte dell'imputato, con procura speciale in favore del difensore che lo rappresenta, in quanto non necessaria con riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva; - il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio ai criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen., contenuto nell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni soggettive ostative alla sostituzione, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (come già affermato da Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006); *- i criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen. valgono sia' ai fini della determinazione della pena da infliggere, sia, in un momento logicamente e cronologicamente successivo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge cit., dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà, e dovendosi favorire l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali; il che significa, che «la statuizione del giudice.di appello, il quale affermi l'elevata pericolosità di un imputato quale elemento decisivo per negare la possibile applicazione delle pene sostitutive è insanabilmente in contraddizione con la determinazione della pena nei minimi assoluti previsti per il reato per cui si procede». 3.2.

La Corte di appello, richiamati i principi sanciti dalla sentenza rescindente, ha incentrato il nuovo diniego della pena sostitutiva sulla assenza dei presupposti per l'esercizio del potere di applicazione e di scelta definiti . . . dall'art. 58 legge n. 689 del 1981, norma che, al primo comma, enuclea due specifiche condizioni negative, ossia: - l'inidoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati; 4- la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni imposte non saranno adempiute dal condannato.

Nella disciplina riformata di cui al d. Igs. n. 150 del 2022, come si evince dalla Relazione illustrativa, i modelli sanzionatori sostitutivi della pena detentiva devono contribuire in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, assicurando, anche attraverso opportune prescrizioni, il contenimento del pericolo di reiterazione dell'illecito. La Corte di appéllo ha espresso un •giudizio di inidoneità di misure alternative a quella detentiva a realizzare tale obiettivo, sulla base di plurimi indici, oggettivi e personalistici, previsti dall'art. 133 cod. pen., non separatamente, ma sinergicannente valutati; indici che sono stati esaminati, con diffusa motivazione, in una ottica proeiettiva, per concludere che essi sono univocamente conducenti nel senso della impossibilità di formulare una prognosi di non recidivanza.

Tra i plurimi aspetti evidenziati: l'intensità del dolo, desunta dalla pluralità di richieste risarcitorie avanzate per il medesimo sinistro, che ha prodotto un danno non trascurabile (alla luce dell'importo liquidato); l'avere il ricorrente commesso compulsivamente innumerevoli illeciti della stessa indole, che hanno costituito la sua unica fonte di sostentamento, essendo Storto inserito in un'associazione finalizzata a commettere frodi assicurative, attività che ha perpetrato per oltretrenta anni, senza soluzione di continuità e senza mai modificare il proprio stile di vita.

Ha osservato la Corte di appello che vieppiù non avrebbe idoneità rieducativa la pena pecuniaria sostitutiva - unica misura alternativa cui il ricorrente potrebbe accedere, non avendo conferito procura speciale al difensore per l'espressione del consenso - ove si consideri che Storto ha tratto esclusivamente da delitti contro il patrimonio i proventi, per il proprio sostentamento. La violazione di pregresse misure di prevenzione e di misure di sicurezza e le plurime evasioni, come pure la revoca di pregressi affidamenti in prova, denotano la assenza di autodisciplina e la incapacità di attenersi a prescrizioni confornnative di sorta.

A fronte di tali consistenti elementi negativi, sono stati ritenuti recessivi, tanto l'unico e isolato affidamento in prova esitato positivamente, quanto la . . determinazione della pena nel minimo edittale; ciò che del resto risulta coerente con il mancato riconoscimento, già da parte del giudice di primo grado, sia delle circostanze attenuanti generiche, che della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 53.3. Tale essendo la trama motivazionale della sentenza impugnata, non può ritenersi che essa non si sia uniformata ai principi di diritto enucleati dalla sentenza rescindente.

Come noto, l'ambito cognitivo del giudice del rinvio si determina in ragione del tipo di vizio - di legge o di motivazione - accertato e del contenuto della senza di annullamento. La ritenuta violazione o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale implica il 'divieto di applicare quella disposizione nel senso stigmatizzato come erroneo dalla sentenza rescindente; al contrario, laddove l'annullamento sia stato disposto per vizi motivazionali, vi è consolidato l'indirizzo secondo il quale non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato in sede di legittimità il giudice che perviene nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo diverso e in parte arricchito rispetto a quello già censurato, fermo restando il solo divieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata dalla Corte di cassazione (tra le molte, Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota, Rv. 289471 - 01; fr., Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660 - 01;

Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, Liverani, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864). Nel giudizio di rinvio, come stabilito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., i poteri decisori sono gli Stessi che spettavano•al giudice che ha deCiso nella fase processuale alla quale il processo è stato riportato e la decisione deve esaurire la regiudicanda, con il limite di non ripetere, come detto, il vizio rilevato. A ciò si aggiunge l'ulteriore limite del c.d. giudicato progressivo, il cui effetto è quello di delimitare sempre più l'oggetto del giudizio e di non consentire una protrazione "ad libitum" del processo.

Suscettibili di passare in giudicato, anche progressivo, per come precisato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. n. 1 del 28/06/2000, Tuzzolino, Rv. 216329, ripresa da Sez. U n. 6093 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966), sono, tuttavia, soltanto i "capi" della sentenza, vale a dire, ciò che potrebbe costituire autonomamente il contenuto di una sentenza, non anche i "punti" della decisione, dovendosi al riguardo precisare che la nozione di "punti", cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., riguarda «tutte le statuizioni - ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili di autonoma considerazione e necessarie per ottenere una decisione completa su un capo». 3.4.

Tornando al caso di specie, la sentenza rescindente ha ravvisato una violazione di legge nell'aver ritenuto come preclusivi della applicazione della pena sostitutiva i soli precedenti penali ai sensi dell'art. 59 legge n. 689 del 6 P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatrj2 alla condanna rn ito. dell'imputato al pagamento delle spese della parte civile i Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 12 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefarfia Riccio Angel DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 GIU 2026 O cii-uniZIARI IL Fina C irimele Dou.ss