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Ordinanza — n. 21638/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as plea bargain precludes challenging the rejection of probation measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21638/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant entered a plea bargain, which legally precludes challenging the rejection of probation measures. The defense argued that the trial court failed to verify the possibility of applying probation, but the Court held that agreeing to a negotiated sentence requires the waiver of all nullity exceptions. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/95; Art. 616 cod. proc. pen.: A plea bargain sentence precludes the defendant from challenging the rejection of probation measures in cassation, as the agreed penalty postulates a waiver of all nullity exceptions.

Parole chiave

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plea bargain procedure probation measures rejection cassation inadmissibility waiver of nullity negotiated sentencing sanzioni penali riesame dell'entità pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/95
Con sentenza del 16 marzo 2026 il Tribunale di Salerno ha applicato ad Antonio Giuseppe Sessa la pena patteggiata di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/95.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Sessa Antonio Giuseppe, nato a Salerno il 21/02/2006 avverso la sentenza del 16/03/2026 del Tribunale di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 marzo 2026 il Tribunale di Salerno ha applicato ad Antonio Giuseppe Sessa la pena patteggiata di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/95.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per non avere il Tribunale verificato la possibilità di applicare l'istituto della messa alla prova.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02).

3. Nel caso in esame, alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche, va rilevato che il ricorrente non può dolersi della mancata valutazione in ordine alla possibilità di accedere alla messa alla prova, essendo stata pronunciata una sentenza di patteggiamento.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M