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Ordinanza — n. 21637/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation vices under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21637/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the appellate court's decision suffered from apodictic statements and failed to address specific procedural grounds regarding the plea and prosecutor's consent. The court rejected these generic complaints, ruling that such vague allegations do not constitute valid grounds for cassation under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal based on generic allegations of apodictic statements or lack of motivation is inadmissible if it fails to specify concrete defects in the formation of the will or specific procedural violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic lack of motivation apodictic statements procedural costs sanction Italian Criminal Procedure Code riduzione della pena sanzioni penali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 12 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. pen
Con sentenza del 12 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01).
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Testo completo

e, nato a Villaricca il 20/07/1969 avverso la sentenza del 12/03/2026 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in riforma della pronuncia emessa il 25 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nordi, ha rideterminato in anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa la pena irrogata a Pasquale Sarnelli in relazione ai reati ascrittigli, confermando nel resto.

2. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per essere la sentenza impugnata fondata su affermazioni apodittiche. ,7/CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deducono motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che il motivo articolato dal ricorrente, peraltro in modo del tutto generico, non è deducibile, afferendo a vizi della motivazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina Anna Rosaria Pacilli Massim, Ricciarelli t- A DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1 1 W 2026 - FUN IO GILTDIZIAR O Dott.s G seppina Ciritnele 2