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Ordinanza — n. 21632/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21632/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Brio inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had convicted the defendant for offenses involving a consented agreement, and the appellant argued the judge failed to fully motivate the decision to deny acquittal. The court ruled that since the legal qualification was not contested and the judgment was based on the parties' consent, the appeal lacked the specific grounds required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. di rito: An appeal is inadmissible if it does not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty, and if the grounds are not specific to these exceptions.

Parole chiave

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inadmissible appeal Code of Criminal Procedure specific grounds requirement consensual agreement lack of correlation legal qualification error procedural admissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza emessa in data 26 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Vincenzo brio la pena concordata dalle parti di due anni di reclusione per il reato di cui agli artt.
Art. 322, comma 1, lett. b), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Art. 326, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il Giudice, escludendo la sussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, del codice di rito
pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codicedi rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 26 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Vincenzo brio la pena concordata dalle parti di due anni di reclusione per il reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il Giudice, escludendo la sussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: brio Vincenzo nato a Poggiomarino il 06/04/1970 avverso la sentenza del 26/03/2026 del G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Zavaglia.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 26 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Vincenzo brio la pena concordata dalle parti di due anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 322, comma 1, lett. b), e 326, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in quanto il Giudice, escludendo la sussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ha omesso di rendere compiuta motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codicedi rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nel caso di specie, non essendo contestata la qualificazione del fatto e risultando la valutazione correlata all'intervenuto consenso, non ricorre alcuna delle ipotesi di ricorribilità, come sopra specificate. Peraltro il giudice ha reso ampia motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, alla luce degli elementi emersi in indagine e della loro rilevanza in ordine alla riferibilità oggettiva e soggettiva dei fatti all'imputato, risultando il motivo di ricorso anche aspecifico.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Di P.Q.M