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Sentenza — n. 21627/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for new grounds on criminal continuation omitted by appellate court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21627/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's decision due to a failure to address a new ground regarding criminal continuation. The appellant argued that this issue was timely submitted via electronic filing but omitted by the appellate judge. The court ruled that such omissions do not bar the appeal and ordered a remand for a new judgment on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The right to appeal for new grounds remains valid if the ground was timely filed electronically, and the appellate court cannot omit a request for criminal continuation applicable to an already final conviction, reserving the solution for the execution judge only if properly raised.

Parole chiave

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criminal continuation new grounds appeal electronic filing omission by appellate court remand for new judgment ritiro della querela penale motivi di cassazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021
(Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, De, Rv.
Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Ardolino Maria, nata a Marigliano il 10/03/1961 avverso la sentenza del 06/02/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputata Maria Ardolino avverso la sentenza emessa il 24 giugno 2025 dal Tribunale di Nola, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. ascrittole e condannata a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con atto del difensore, deduce con unico motivo omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, e conseguente applicazione del cumulo giuridico, tra il reato per il quale si è proceduto e quello analogo per il quale è intervenuta condanna con sentenza emessa il 29.02.2024 dal Tribunale di Noia, passata in giudicato. Afferma la ricorrente che la relativa questione era stata devoluta alla Corte di appello con motivi nuovi, tempestivamente e regolarmente depositati per via telematica, con i quali si evidenziava la sussistenza dei relativi presupposti.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Costituisce jus receptum che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, De, Rv. 281915 - 01) e che, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, nella specie, con reato separatamente giudicato, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello 2• esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678).

3. La sentenza non contiene né la menzione del motivo nuovo né qualsiasi motivazione a riguardo, avendo la ricorrente - con la allegazione in ricorso - fornito la prova del tempestivo e rituale deposito telematico del motivo nuovo in uno alla sentenza irrevocabile sul quale si fondava.

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione del motivo di appello sulla continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla P.Q.MIl Consigliere estensore IlPresiente Masirrid Picciarelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL ilGiU 2026 TI FUNZIi 0-011:DI7TART Don.ss . una Girimele