Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of reviewability of plea bargain sentencing for non-conviction grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the challenged plea bargain sentencing lacks reviewability for non-conviction grounds. The appellant argued the trial court failed to verify statutory exemption causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, restricts appeals against plea bargain sentences to only specific statutory violations, excluding this ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing pronouncement are inadmissible for violations of non-conviction grounds, as such pronouncements are not reviewable under the exhaustive list of exceptions provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da Li Vigni Vincenzo Piero, nato il 29/04/2004 a Mazara del Vallo avverso la sentenza del 25/03/2026 emessa del Tribunale di Marsala; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorrente deduce la mancata motivazione dell'insussistenza di cause di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.
Ob(pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inamm P.Q.MIL 3126 FUN 0, ARTO GILTDIZIAR Dott. iirseppina Ciritnele