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Ordinanza — n. 20590/2026 — snpen Generato dall'IA

Civil party's appeal to Cassation dismissed for lack of standing after acquittal confirmed on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20590/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible de plano because they had not appealed the first-instance acquittal. Although the civil party argued for a broader standing rule, the court found no exceptions applicable to their situation. Consequently, the appeal was rejected, and the party was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The civil party is not entitled to file a cassation appeal against a second-instance judgment confirming an acquittal unless they appealed the first-instance acquittal or specific exceptions regarding new legal grounds apply.

Parole chiave

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civil party standing acquittal appeal cassation inadmissibility second instance confirmation procedural exhaustion motivi di cassazione asserzione difendibile modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 82 cod. proc. pen.
Ritenuto che, pur aderendo all'orientamento richiamato dal ricorrente, deve ugualmente rilevarsi che la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciai() all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod.
art. 82 cod. proc. pen
Ritenuto che, pur aderendo all'orientamento richiamato dal ricorrente, deve ugualmente rilevarsi che la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciai() all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.5, n.315 del 14/11/2017
Sez.3, n. 16492 del 27/11/2020
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Testo completo

di Zappalà Domenico, nato a Catania il 7/1/1970 avverso la sentenza del 14/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che la sentenza assolutoria di primo grado è stata impugnata dal solo Pubblico Ministero. 2.. Ritenuto che la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in )70'.cassazione, dovendosi ribadire il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (Sez.5, n.315 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 271926).

3. Rilevato che, con memoria difensiva, il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un orientamento che ammette in ogni caso il ricorso in cassazione della parte civile, anche ove non abbia proposto appello.

4. Ritenuto che, pur aderendo all'orientamento richiamato dal ricorrente, deve ugualmente rilevarsi che la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciai() all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod. proc. pen., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez.3, n. 16492 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv. 281779);

5. Rilevato che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che consentono, secondo la giurisprudenza meno restrittiva, la proposizione del ricorso per cassazione della parte civile non appellante.

6. Ritenuto che, alla luce di tali premesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con la conseguente conda. nna del ricorrente al pagamento delle Spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ric P.Q.M