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Ordinanza — n. 20589/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses request for time extension to appeal due to lack of specific legal grounds and general nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20589/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Roberto Albertini's request to be granted an extension of time to appeal final conviction sentences. Albertini argued he was tried in absentia, but the court found his application too generic, lacking specific facts like timeliness or lack of knowledge. Consequently, the request was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure for being inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A request for time extension to appeal is inadmissible if it lacks specific factual grounds and is merely general.

Parole chiave

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time extension appeal in absentia trial inadmissible request Cassation procedure general application restituzione in pristino condono delle spese procedurali sentenza contumaciale

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.
Roberto Albertini, con atto del proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di essere restituito nel termine, a norma dell'art. 175, comma 2.1., cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta inammissibile in quanto non riconducibile al tipo, in ragione della sua assoluta generità.
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Testo completo

proposta da: Albertini Roberto, nato il 30/04/1967 a Monteciccardo In relazione a sentenze della Corte di appello di Ancona in data 09/06/2025 e 12/06/2025; Visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Roberto Albertini, con atto del proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di essere restituito nel termine, a norma dell'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., per impugnare le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di appello di Ancona n. 99 del 9 giugno 2025 e n. 1027 del 12 giugno 2025, dichiarate irrevocabili, rispettivamente, il 24 ed il 26 ottobre seguenti.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta inammissibile in quanto non riconducibile al tipo, in ragione della sua assoluta generità. Il richiedente, infatti, si limita ad allegare di essere stato giudicato in assenza, senza nemmeno accennare agli ulteriori presupposti normativi per la restituzione (tempestività della richiesta, mancanza di una sua rinuncia a comparire al processo o prova di non aver avuto effettiva conoscenza dellapendenza di esso e di non aver potuto tempestivamente impugnare la relativa sentenza senza sua colpa).

3. Non trattandosi di ricorso, non si fa luogo alla condanna del proponente al pagamento di spese o ammende. P P.Q.M