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Sentenza — n. 20585/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false testimony but allows partial annulment regarding substitute penalty denial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20585/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the conviction for false testimony but partially annulled the appellate judgment concerning the denial of a substitute penalty. The court found the conviction supported by contradictory statements and retractions, yet erred in rejecting the substitute penalty request by ignoring positive indicators from the social service placement. Consequently, the case is remitted for a new assessment of the substitute penalty while the conviction stands.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.; Art. 58 legge n. 689/1981: The court must consider positive prognostic indicators from prior social service placements when evaluating the suitability for a substitute penalty, and such indicators cannot be disregarded absent evidence of a negative outcome.

Parole chiave

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false testimony conviction substitute penalty denial prognostic evaluation social service placement partial annulment contradictory statements penal responsibility falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 372 c.p.
La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna di Salvatore Mirko Puglisi per il delitto di falsa testimonianza (art. 372, cod.
Art. 58 legge n. 689 del 1981
Quanto alla valutazione di idoneità, in base al disposto dell'art. 58 legge n. 689 del 1981, come risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs.
d.lgs. n. 150 del 2022
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Testo completo

e Mirko, nato il 02/08/1984 a Catania avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte di appello di Messina Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica inviata dal difensore del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna di Salvatore Mirko Puglisi per il delitto di falsa testimonianza (art. 372, cod. pen.), perché, deponendo in un processo contro tale Sterrantino, imputato di usura ai suoi danni, aveva negato la strumentalità di alcune cambiali, sottoscritte da una sua congiunta, alla garanzia di un prestito usurario da costui concessogli.2. Il ricorso, proposto da Puglisi con atto del proprio difensore, è sorretto da tre motivi: I) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza: egli non ha negato il dato qualificante della vicenda, cioè la consegna dei titoli, ma avrebbe solamente espresso una valutazione soggettiva sulla causa di essa; sul punto, vi sarebbe semplicemente un contrasto di dichiarazioni rispetto a quelle dello Sterrantino, che però non potrebbero costituire riscontro dell'ipotesi accusatoria, provenendo da soggetto non obbligato a dichiarare il vero, poiché imputato nel relativo processo;

II) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego di una pena sostitutiva: la sentenza ha escluso la necessaria prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, valorizzando la reiterazione delle affermazioni false nonostante i ripetuti ammonimenti del giudice ed i precedenti per reati contro il patrimonio; ma - obietta il ricorrente - la Corte d'appello ha valorizzato soltanto il pregresso e trascurato del tutto la condotta successiva al fatto, allorché egli ha ottenuto benefici penitenziari per altre condanne, sulla base, dunque, di valutazioni compiute da organi tecnici attestanti un percorso di recupero, ed ha raggiunto una stabilità familiare e lavorativa, senza incorrere in recidiva;

III) vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche: la Corte distrettuale lo ha giustificato con l'inesistenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, in questo modo, però, trascurando non solo l'atteggiamento processuale collaborativo di esso ricorrente, ma anche le allegazioni difensive sulla sua buona condotta successiva al reato.

3. Ha depositato la propria requisitoria la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore ha inviato una memoria di replica.

4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato. Premesso che il fatto oggetto di testimonianza non era costituito solo dalla dazione delle cambiali, ma anche dalla causale di essa, si rileva che i Giudici di merito non si sono limitati a segnalare il contrasto tra le dichiarazioni del ricorrente e quelle di Sterrantino, imputato nel processo di usura nel cui ambito la testimonianza era stata resa, contrasto peraltro di per sé dirimente, in quanto non 2 /coerente con la versione, in teoria favorevole al predetto, che il ricorrente aveva cercato di accreditare, ma si sono basati su due evidenze rilevanti e incontroverse: la significativa divergenza delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da Puglisi rispetto a quelle rese in fase di indagini preliminari, peraltro oggetto di puntuale contestazione; l'ammissione di aver ritrattato a causa di pressioni derivanti dalla presenza costante nei luoghi frequentati di persone vicine a Sterrantino.

Si tratta di compendio idoneo a sorreggere il giudizio di penale responsabilità, a fronte del quale sono dedotti argomenti privi di rilievo e aspecifici.

2. In ordine al diniego delle attenuanti generiche, la valutazione esposta nella sentenza impugnata si sottrae alle censure, essendo stato rilevato come alla luce della personalità emergente dai precedenti non sussistessero elementi idonei a giustificare una riduzione della pena correlata al riconoscimento delle attenuanti atipiche.

3. Diversa valutazione si impone invece con riguardo alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta difensiva valorizzando la negativa prognosi di tipo personologico, adducendo inoltre che la condotta era stata caratterizzata da pervicacia nonostante i ripetuti ammonimenti e rilevando, quanto al fatto che il ricorrente abbia già beneficiato di affidamento in prova ai servizi sociali, che si tratta di misura applicata in diverso procedimento in merito al cui andamento non è dato conoscere gli esiti.

In realtà il riferimento alla pervicacia risulta di per sé inconferente, in quanto inerisce alla verifica della condotta nell'unitario contesto testimoniale. Quanto alla valutazione di idoneità, in base al disposto dell'art. 58 legge n. 689 del 1981, come risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, deve prendersi in considerazione il profilo prognostico in relazione al rispetto delle prescrizioni che saranno imposte: la circostanza dell'affidamento in prova al servizio sociale, sia pur per altri reati, costituisce di per sé un indice positivo in tale prospettiva che non può dunque essere considerato tamquam non esset, in assenza di elementi attestanti un esito sfavorevole della prova.

La motivazione risulta dunque viziata e impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 3 P.Q.M