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Sentenza — n. 20101/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20101/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20101/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29/10/2003 del Tribunale di Bari, Ilír Meto è stato condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 30.000 di multa; la sentenza è stata riformata dalla Corte di appello di Bari, su impugnazione del pubblico ministero, limitatamente alla misura della pena detentiva. Con ordinanza del 19/05/2022 Ilir Meto è stato restituito nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per nullità del decreto di latitanza, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Bari.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. n. 309/1990, art. 296 cod. proc. pen, art. 185 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20101/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 296 cod. proc. pen. stabilisce che la latitanza è dichiarata con decreto motivato e che «la qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso». Nel caso in esame dalla sentenza impugnata emerge che il decreto di latitanza fu emesso dal giudice per le indagini preliminari, in conseguenza della impossibilità di eseguire un'ordinanza applicativa di misure cautelari, del dicembre 1998.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti infrazione qualificata LStup recidiva nell'infrazione sospensione di pena procedura di revisione penale flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Con sentenza del 29/10/2003 del Tribunale di Bari, Ilír Meto è stato condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 296 cod. proc. pen
L'art. 296 cod. proc. pen.
art. 185 cod. proc. pen
La nullità di tale decreto, dichiarata con la sentenza impugnata, travolgeva, dunque, tutti gli atti ad esso conseguenti, comportando la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui era stato compiuto l'atto nullo (art. 185 cod. proc. pen.), ossia alla fase delle indagini preliminari.
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Testo completo

osto da: Meto Ilir, aliasTsuf Ilir, nato in Albania il 26/01/1965 avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nelle parte in cui dispone il "rinvio al Tribunale di Bari".

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/10/2003 del Tribunale di Bari, Ilír Meto è stato condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 30.000 di multa; la sentenza è stata riformata dalla Corte di appello di Bari, su impugnazione del pubblico ministero, limitatamente alla misura della pena detentiva. Con ordinanza del 19/05/2022 Ilir Meto è stato restituito nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per nullità del decreto di latitanza, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Bari.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando, con un unico motivo di annullamento, il vizio di violazione di legge, in quanto il decreto di latitanza è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, per cui la sua nullità travolge non solo la sentenza di primo grado ma anche il rinvio a giudizio, la relativa richiesta nonché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

3. Il difensore dell'imputato ha depositati motivi nuovi con cui ha ribadito che nell'ambito del procedimento è stato emesso un unico decreto di latitanza dal giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Bari in data 24/02/1999, nella fase delle indagini preliminari.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, sono state depositate conclusioni scritte come in epigrafe indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 296 cod. proc. pen. stabilisce che la latitanza è dichiarata con decreto motivato e che «la qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso». Nel caso in esame dalla sentenza impugnata emerge che il decreto di latitanza fu emesso dal giudice per le indagini preliminari, in conseguenza della impossibilità di eseguire un'ordinanza applicativa di misure cautelari, del dicembre 1998.

La nullità di tale decreto, dichiarata con la sentenza impugnata, travolgeva, dunque, tutti gli atti ad esso conseguenti, comportando la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui era stato compiuto l'atto nullo (art. 185 cod. proc. pen.), ossia alla fase delle indagini preliminari. Per questo, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla nullità del decreto di latitanza, la Corte di appello avrebbe dovuto 2disporre la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e non a quest'ultimo.

In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuiziorl,di rinvio al Tribunale di Bari e va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso tale Tribunale. P.Q.M.k ¦ %A % " ‘'1141~ 3