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Sentenza — n. 20099/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20099/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20099/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui Ragni Adrea è stato condannato per il reato di peculato. All'imputato, impiegato delle Poste italiane, e, quindi, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, si contesta di essersi appropriato in diverse occasioni di somme di denaro mentre eseguiva operazioni di prelievo allo sportello disposte dalla cliente Cipollone Grazia; in particolare, avrebbe prelevato denaro utilizzando, senza esserne 1titolare, un dato libretto postale intestato alla stessa Cipollone (capo 1 - si tratta di cinque operazioni di cui in relazione ad una, quella del 3.7.2018, vi sarebbe stato un doppio prelievo, mentre per le altre una differenza tra la somma indicata sul libretto di deposito e quella effettivamente ritirata).

Regesto Legislator

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art. 323 bis cod. pen; Sentenza — n. 20099/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto tale ultimo aspetto si rileva come, nel caso di specie, da una parte, non vi sarebbe stata una manomissione del libretto, quanto, piuttosto, un doppio prelievo contabilizzato regolarmente ma con consegna solo di una parte della somma e, dall'altra, un prelievo corretto nella forma e nella registrazione ma con dazione di una somma inferiore rispetto a quanto contabilizzato. L'imputato avrebbe dunque prelevato correttamente dalla cassa e sarebbe configurabile al più una truffa o una appropriazione indebita. Né, in base a tale ricostruzione, sussisterebbe la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio che, si argomenta, sarebbe sussistente solo nel caso di somme — oggetto di appropriazione - prelevate direttamente dalla cassa. 2.3.

Parole chiave

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falsificazione di valori di bollo ufficiali appropriazione indebita e appropriazione di poca entità chèque postale perseguimento penale per truffa abuso di carte-chèques riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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art. 323 bis cod. pen
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen.
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Testo completo

osto da Ragni Andrea, nato a Vasto il 02/04/1991 avverso la sentenza emessa il 13/05/2024 dalla Corte di appello di L'Aquila; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri • udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. Antonio Sebastiano Campisi, difensore della parte civile Poste Italiane s.p.a., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. Guido Giangiacomo, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui Ragni Adrea è stato condannato per il reato di peculato. All'imputato, impiegato delle Poste italiane, e, quindi, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, si contesta di essersi appropriato in diverse occasioni di somme di denaro mentre eseguiva operazioni di prelievo allo sportello disposte dalla cliente Cipollone Grazia; in particolare, avrebbe prelevato denaro utilizzando, senza esserne 1titolare, un dato libretto postale intestato alla stessa Cipollone (capo 1 - si tratta di cinque operazioni di cui in relazione ad una, quella del 3.7.2018, vi sarebbe stato un doppio prelievo, mentre per le altre una differenza tra la somma indicata sul libretto di deposito e quella effettivamente ritirata).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla ritenuta attendibilità dei testi e al ragionamento probatorio. Quanto al primo profilo, si fa riferimento alla deposizione della persona offesa, Cipollone Grazia, secondo la quale, si assume, la problematica da lei riscontrata sarebbe stata quella del mancato accredito della pensione e non invece il rinvenimento di prelievi non riconosciuti; in tal senso la deposizione sarebbe in contrasto con quella del direttore dell'ufficio postale che aveva fatto invece riferimento ad operazioni anomale rilevate dalla Cipolloni e dalle di lei figlie.

La sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui sono state utilizzate le dichiarazioni - assunte da altre persone offese per altri fatti originariamente contestati - ed acquisite non al fine di verificare la posizione e le specifiche condotte riferibili alla Cipollone, quanto, piuttosto, come generale dato di conferma della responsabilità di Ragni, senza tuttavia considerare come l'imputato sia stato assolto da detti fatti. Non diversamente, sarebbe viziata la sentenza laddove ha escluso che il rinvio a giudizio di Ragni per la rapina del 12.2,2019 (da cui l'imputato sarebbe stato poi assolto) abbia operato una suggestione e un convincimento generale della sua colpevolezza, laddove la difesa aveva invece evidenziato come il personale di Posta Italiane avesse tentato di addossare la responsabilità all'imputato per i fatti per cui si procede proprio in ragione dell'altro episodio.

Con riferimento all'episodio del 3.7.2018, la Corte avrebbe inoltre valorizzato il fatto che, nel corso della stessa giornata, risultava prelevata due volte la stessa cifra da parte della Cipollone, senza tuttavia verificare né se operazioni di doppio prelievo fossero state compiute in passato e neppure se quella doppia operazione fosse giustificabile in qualche modo. Né ancora sarebbe stato considerato che la signora aveva riferito di aver fatto la denuncia ai carabinieri e che il direttore della posta le avesse preparato i documenti necessari per denunciare, laddove, invece, il direttore aveva riferito di non avere svolto nessun ruolo attivo nella denuncia.

Né sarebbe stata valorizzata la circostanza che proprio nello stesso giorno in cui era stato presentato il reclamo da parte della persona offesa questa avesse sottoscritto dei Bot per 10.000 euro con operazione fatta proprio dal direttore. La Cipollone avrebbe dimostrato di non avere nemmeno consapevolezza di quanto denaro fosse giacente sul libretto. 2¦ 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio e alla qualificazione giuridica del fatto.

Sotto tale ultimo aspetto si rileva come, nel caso di specie, da una parte, non vi sarebbe stata una manomissione del libretto, quanto, piuttosto, un doppio prelievo contabilizzato regolarmente ma con consegna solo di una parte della somma e, dall'altra, un prelievo corretto nella forma e nella registrazione ma con dazione di una somma inferiore rispetto a quanto contabilizzato. L'imputato avrebbe dunque prelevato correttamente dalla cassa e sarebbe configurabile al più una truffa o una appropriazione indebita. Né, in base a tale ricostruzione, sussisterebbe la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio che, si argomenta, sarebbe sussistente solo nel caso di somme — oggetto di appropriazione - prelevate direttamente dalla cassa. 2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte rinnovato l'istruttoria dibattimentale e acquisito tutti registri di cassa e tutti i libretti della Cipollone al fine di verificare in un arco di tempo maggiore l'esistenza di altri prelievi in misura diversa rispetto alla pensione accreditata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.

2. Il giudizio di responsabilità è stato fatto discendere dai Giudici di merito dagli accertamenti derivati a seguito di una denuncia da parte della signora Cipollone Grazia, a cui sarebbe conseguita la presentazione di un reclamo da parte della stessa a Poste Italiane. Ha ritenuto il Tribunale che:

a) le operazioni disconosciute nella denuncia non sarebbero coincidenti con quelle descritte nel reclamo;

b) che la signora, anche in sede di testimonianza dibattimentale, "non ricordava in maniera perfetta né la sequenza temporale degli avvenimenti, né l'importo dei prelievi disconosciuti";

c) che, tuttavia, dette imprecisioni non scalfirebbero l'attendibilità della teste in ragione dell'età della signora -oltre ottantanni anni- che, in realtà avrebbe avuto una più diretta percezione dell'accaduto solo a seguito delle verifiche compiute dall'Ufficio Postale. La Corte di appello, di fronte a motivi specifici, si è limitata a ribadire che:

a) le imprecisioni della teste sarebbero dovute all'età e al cattivo ricordo;

b) non sarebbe anomalo che la signora si determinò prima a sporgere denuncia e poi a presentare un 3reclamo a Poste Italiane;

c) comunque, il doppio prelievo compiuto il 3.7.2018 colorerebbe di significato penalistico anche gli altri fatti di peculato contestati.

3. Si tratta di un ragionamento probatorio che non può essere condiviso perché non si confronta con i motivi dedotti dall'imputato con l'atto appello. Dagli atti emerge che:

a) a seguito del reclamo della signora Cipollone, l'Ufficio effettuò una serie di accertamenti che portarono in seguito a contestare all'imputato altri fatti di peculato, da cui tuttavia Ragni è stato assolto;

b) l'imputato in data 12.2.2019, cioè nel corso del procedimento, era stato rinviato a giudizio per il reato di rapina da cui è stato assolto jn seguito;

c) il ricorrente aveva dedotto come proprio il clima ostile creatosi nei suoi riguardi avrebbe inciso sulla ricostruzione dei fatti da parte dei funzionari dell'Ufficio postale e dell'Ufficio ispettivo;

d) il giudizio di responsabilità sia stato fatto discendere, da una parte, dalle dichiarazioni della Cipollone, della cui imprecisione non irrilevante si è già detto, e, dall'altra, dagli accertamenti e dalle dichiarazioni dei dipendenti postali, gli stessi che avevano condotto alle ulteriori imputazioni per le quali è intervenuta assoluzione. Sul punto la Corte di appello, pur sollecitata, è sostanzialmente silente, non avendo affrontato in modo adeguato nessuna delle censure a lei devolute 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata. La Corte di appello, in sede di rinvio, ricostruirà i fatti, anche procedendo alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, e verificherà se e in che limiti sia possibile addivenire ad un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputati. I restanti motivi sono assorbiti. P. Q. M P.Q.MDEPOSITATO I GiU 026 ELLIERE vearrica'‘ 4